Affitto di ramo d’azienda: successione ex lege nei contratti aziendali stipulati?
Con sentenza n. 2646 del 2018 la Corte di Appello di Milano si è dovuta soffermare sugli effetti determinati ai contratti in corso dalla stipula di un affitto di ramo d’azienda.
Il Tribunale di Milano aveva negato il subentro nel contratto ritenendo esistente una esplicita esclusione nel contratto di affitto.
L’art. 2558 c.c. (in tema di cessione d’azienda, ma in virtù del richiamo operato dal III comma e dell’art. 2562 c.c. applicabile anche all’affitto di azienda) prevede che salvo patto contrario (da provarsi per iscritto cfr. Art. 2556 c.c.) l’acquirente (o l‘affittuario) subentra nei contratti stipulati per l‘esercizio dell’azienda (che non abbiamo carattere personale).
La Corte di Appello di Milano, diversamente dal Giudice di prime cure, non ha riscontrato alcun patto in senso contrario quantomeno opponibile al terzo.
Infatti il verbale stipulato dal Concedente e dall’affittuario per escludere il subentro del contratto stipulato con il terzo appare inopponibile a quest’ultimo in quanto successivo alla stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda e quindi all’effetto successorio già prodottosi, ma addirittura successivo alla consegna del ramo d’azienda e alla stessa manifestazione di consenso al subentro con relativo invio delle fatture (e ciò sebbene non serva alcun consenso al subentro considerato che l’effetto successorio avviene automaticamente ex art. 2558 I e II comma c.c.).
Pertanto la Corte Meneghina accoglieva il motivo di appello e riformava la sentenza di primo grado.
Avv. Gavril Zaccaria
Affitto di ramo d’azienda: successione ex lege nei contratti aziendali stipulati?
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L’art. 2558 c.c. (in tema di cessione d’azienda, ma in virtù del richiamo operato dal III comma e dell’art. 2562 c.c. applicabile anche all’affitto di azienda) prevede che salvo patto contrario (da provarsi per iscritto cfr. Art. 2556 c.c.) l’acquirente (o l‘affittuario) subentra nei contratti stipulati per l‘esercizio dell’azienda (che non abbiamo carattere personale).
La Corte di Appello di Milano, diversamente dal Giudice di prime cure, non ha riscontrato alcun patto in senso contrario quantomeno opponibile al terzo.
Infatti il verbale stipulato dal Concedente e dall’affittuario per escludere il subentro del contratto stipulato con il terzo appare inopponibile a quest’ultimo in quanto successivo alla stipula del contratto di affitto di ramo d’azienda e quindi all’effetto successorio già prodottosi, ma addirittura successivo alla consegna del ramo d’azienda e alla stessa manifestazione di consenso al subentro con relativo invio delle fatture (e ciò sebbene non serva alcun consenso al subentro considerato che l’effetto successorio avviene automaticamente ex art. 2558 I e II comma c.c.).
Pertanto la Corte Meneghina accoglieva il motivo di appello e riformava la sentenza di primo grado.
Avv. Gavril Zaccaria
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