Affitti per uso non abitativo: la disciplina in caso di inadempimento
Con sentenza n. 28057/2013 la Cassazione ribadisce un principio oramai acquisito nel nostro ordinamento giuridico secondo cui la norma contenuta nell’art. 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non si applica ai contratti di locazione adibiti ad uso diverso e la risoluzione di detti contratti può essere dichiarata concorrendo i presupposti generali indicati dal codice civile della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive.
Per adeguarsi a quanto chiaramente disposto dalla Suprema Corte, il Giudice è tenuto quindi ad effettuare, ai sensi dell’art. 1455 c.c., una valutazione comparativa dei reciproci inadempimenti del locatore e del conduttore in termini di gravità al fine di accertare a quale parte sia imputabile la risoluzione del rapporto.
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