Affidamento dei figli, il ricorso per la revisione
L’art. 9 della L. n. 898 del 1970 prevede che, ove dovessero sopraggiungere giustificati motivi a seguito della sentenza che dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la parte che ne ha interesse può ricorrere al Tribunale competente, allo scopo di richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli nonché quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere, mediante la formula che segue:
Non senza segnalare che:
- Il Tribunale decide in Camera di Consiglio.
- Nei casi ivi previsti, laddove si decida sulla modifica di disposizioni concernenti l’affidamento dei figli minori, lo stesso art. 9 della Legge n. 898/1970, prevede la necessità della partecipazione del Pubblico Ministero ai fini della validità delle modifiche che verranno adottate in Camera di Consiglio.
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L’art. 9 della L. n. 898 del 1970 prevede che, ove dovessero sopraggiungere giustificati motivi a seguito della sentenza che dispone lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la parte che ne ha interesse può ricorrere al Tribunale competente, allo scopo di richiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli nonché quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere, mediante la formula che segue:
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