Affidamento condiviso: non escluso collocamento presso uno dei genitori
“La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337 -ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337 -bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore”.
È quanto stabilito dalla Sezione I della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22219 del 12.09.2018.
Il provvedimento in discorso prendeva avvio all’esito di un procedimento di separazione tra D.E.F. e F.M all’esito del quale il Tribunale di Roma rigettava la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito F.M.
Il Giudice di primo grado disponeva altresì l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore collocandola presso la madre e stabiliva modalità e tempi delle frequentazioni tra il padre e la stessa.
La Corte d’Appello di Roma, adita successivamente da F.M., confermava, nella sostanza, quanto affermato dal Giudice di Prime Cure.
Avverso la sentenza di Appello F.M. proponeva ricorso per Cassazione, lamentando in particolare la violazione o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. (sostituito dall’art. 373-ter c.c.).
Nello specifico F.M. affermava nel proprio ricorso che la concessione di un solo giorno la settimana per poter visitare la figlia avrebbe comportato una seria lesione del diritto riconosciuto al figlio minore di ricevere cure, educazione, ed istruzione da parte di entrambi i genitori
La Suprema Corte di Cassazione nel caso in discorso, confermando il proprio orientamento giurisprudenziale, ha sancito che “… con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. n. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.
Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti”.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso proposto.
Dott. Elio Pino
Affidamento condiviso: non escluso collocamento presso uno dei genitori
“La regola dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista in precedenza dall’art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337 -ter cod. civ. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337 -bis cod. civ., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore”.
È quanto stabilito dalla Sezione I della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 22219 del 12.09.2018.
Il provvedimento in discorso prendeva avvio all’esito di un procedimento di separazione tra D.E.F. e F.M all’esito del quale il Tribunale di Roma rigettava la domanda di addebito alla moglie avanzata dal marito F.M.
Il Giudice di primo grado disponeva altresì l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore collocandola presso la madre e stabiliva modalità e tempi delle frequentazioni tra il padre e la stessa.
La Corte d’Appello di Roma, adita successivamente da F.M., confermava, nella sostanza, quanto affermato dal Giudice di Prime Cure.
Avverso la sentenza di Appello F.M. proponeva ricorso per Cassazione, lamentando in particolare la violazione o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. (sostituito dall’art. 373-ter c.c.).
Nello specifico F.M. affermava nel proprio ricorso che la concessione di un solo giorno la settimana per poter visitare la figlia avrebbe comportato una seria lesione del diritto riconosciuto al figlio minore di ricevere cure, educazione, ed istruzione da parte di entrambi i genitori
La Suprema Corte di Cassazione nel caso in discorso, confermando il proprio orientamento giurisprudenziale, ha sancito che “… con riferimento alla separazione personale dei coniugi e ora dall’art. 337-ter c.c. per tutti i procedimenti indicati dall’art. 337-bis c.c., non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l’altro genitore (Cass. n. 18131/2013). Attiene poi ai poteri del giudice di merito fornire una concreta regolazione del regime di visita secondo modalità che non sono sindacabili, nelle loro specifiche articolazioni, in sede di giudizio di legittimità, ove invece è possibile denunciare che il giudice di merito abbia provveduto a disciplinare le frequentazioni dei genitori dichiarando di ispirarsi a criteri diversi da quello fondamentale, previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c., dell’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.
Nel caso di specie la corte territoriale ha inteso correttamente riportarsi a tali principi laddove, dopo aver registrato le buone condizioni della minore pur in presenza di una esasperata conflittualità tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalità di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori ed evitare che la bambina fosse costretta a difendersi dai loro conflitti”.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso proposto.
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