Gli accordi di ristrutturazione del debito
Le modifiche apportate al d.lgs. 2004 meglio conosciuto come “decreto competitività ” interessano anche lo strumento di risanamento aziendale disciplinato dalla legge fallimentare all’art.182 bis, il quale si coniuga con una parte delle disposizioni della stessa legge fallimentare al suo art.161 che invece regolano il concordato preventivo soprattutto per quanto riguarda la documentazione da produrre, che vedremo in seguito, unitamente alla domanda presentata per ottenere l’omologa da parte del tribunale.
Originariamente tale mezzo di composizione della crisi è stato concepito come strumento atto ad ovviare quelle azioni dei creditori, ad esempio la revocatoria di atti e pagamenti posti in essere dal debitore nel tentativo di ridurre il proprio stato di decozione che potrebbero deviare il percorso di regolazione della crisi posto in essere dall’imprenditore stesso.
La precipua finalità del mezzo di risanamento ex. art. 182 bis è quella di fornire all’imprenditore uno strumento espressamente diretto a ridurre la propria esposizione debitoria e dunque tentare un risanamento anticipato e maggiormente efficace.
Due sono gli adempimenti fondamentali su cui si basa la ristrutturazione del debito:
1) La predisposizione di un accordo concluso dall’imprenditore in crisi che deve coinvolgere una percentuale di creditori pari almeno al 60% della massa totale dei crediti;
2) La predisposizione di una relazione attraverso la quale un professionista espressamente adibito a tale funzione verifichi e attesti la fattibilità e attuabilità dell’accordo esposto al punto 1.
Occorre però evidenziare che i predetti punti devono essere posti in una relazione propedeutica con un altro elemento fondamentale ovvero la circostanza per cui è sì vero che il contenuto dell’accordo è connotato dalla libertà di determinazione dello stesso ma è pur vero che tale libertà incontra contestualmente il limite per cui i creditori, che non abbiano manifestato la volontà di aderire all’accordo di ristrutturazione, devono poter contare sulla garanzia dell’integrale soddisfazione del loro credito nei termini fissati dalla legge per le varie tipologie di crediti.
Dunque, una volta assicurata la sussistenza dei tratti fondamentali creditizi stabiliti dall’art.182 bis, l’imprenditore dovrà porsi un’ulteriore obbiettivo, che si aggiunge a quello del raggiungimento del 60% di creditori aderenti all’accordo, ovvero quello di domandare ed ottenere l’omologa dell’accordo da parte del tribunale.
Come anticipato in premessa, nel predisporre la domanda diretta ad ottenere l’omologazione si rilevano degli ulteriori adempimenti posti a carico dell’imprenditore:
1) il deposito della documentazione prevista dall’art.161 l.fall., contenente le norme elaborate per il concordato preventivo, richiamato nella premessa del presente testo, si pone in relazione alla disciplina propria degli accordi di ristrutturazione.
Infatti, così come per il concordato preventivo la documentazione oggetto di deposito riguarderà :
– in primis una relazione aggiornata che valuti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa in crisi;
– Il deposito dello stato analitico ed estimativo delle attività oggetto di gestione imprenditoriale,
– L’elenco nominale di creditori accompagnato dalla descrizione della loro natura, nonché delle eventuali cause di prelazione;
– Il deposito di un elenco dei titolari di diritti reali o personali vantati su mobili o immobili di cui è titolare il debitore;
– Una relazione che indichi il valore dei beni individuati nell’accordo di ristrutturazione in quanto formeranno oggetto di vendita o di garanzia della soddisfazione massa creditoria;
– Non meno importante è il deposito del progetto che andrà a contenere una descrizione dettagliata ed analitica dei tempi e delle modalità di adempimento di tutte quelle attività che saranno oggetto del giudizio di fattibilità necessario per l’accoglimento dell’accordo;
– Infine a completamento di tutta la documentazione elencata, che renderà possibile la valutazione sulla fattibilità dell’accordo, si depositerà la relazione redatta da un professionista designato dall’imprenditore contenente  una valutazione sulla attendibilità e dunque veridicità tanto dei dati aziendali quanto sulla fattibilità dell’accordo; è proprio infatti quest’ultimo professionista che ha il principale compito di valutare ed attestare l’idoneità dell’accordo stesso a garantire il pagamento integrale dei creditori che non hanno aderito.
Una volta posto in essere tutti gli adempimenti relativi al deposito dell’ingente documentazione l’art.182 bis prevede che l’accordo debba essere pubblicato nel registro delle imprese.
L’effetto principale discendente dalla predisposizione dell’accordo e dalla sua pubblicazione consiste nella previsione per cui nei 60 giorni successivi al predetto adempimento i creditori per titolo o cause pregresse non potranno né iniziare né proseguire sia azioni cautelari che azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Se da un lato però i predetti creditori incontrano il limite sulle azioni proponibili a tutela del loro credito dall’altro possono, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, proporre opposizione all’omologa dell’accordo.
Infatti, in presenza di eventuali opposizioni il tribunale decide se accogliere o meno l’impugnativa e in caso di suo rigetto procederà all’effettiva omologazione mediante decreto motivato reclamabile in corte d’appello.
Gli accordi di ristrutturazione del debito
Le modifiche apportate al d.lgs. 2004 meglio conosciuto come “decreto competitività ” interessano anche lo strumento di risanamento aziendale disciplinato dalla legge fallimentare all’art.182 bis, il quale si coniuga con una parte delle disposizioni della stessa legge fallimentare al suo art.161 che invece regolano il concordato preventivo soprattutto per quanto riguarda la documentazione da produrre, che vedremo in seguito, unitamente alla domanda presentata per ottenere l’omologa da parte del tribunale.
Originariamente tale mezzo di composizione della crisi è stato concepito come strumento atto ad ovviare quelle azioni dei creditori, ad esempio la revocatoria di atti e pagamenti posti in essere dal debitore nel tentativo di ridurre il proprio stato di decozione che potrebbero deviare il percorso di regolazione della crisi posto in essere dall’imprenditore stesso.
La precipua finalità del mezzo di risanamento ex. art. 182 bis è quella di fornire all’imprenditore uno strumento espressamente diretto a ridurre la propria esposizione debitoria e dunque tentare un risanamento anticipato e maggiormente efficace.
Due sono gli adempimenti fondamentali su cui si basa la ristrutturazione del debito:
1) La predisposizione di un accordo concluso dall’imprenditore in crisi che deve coinvolgere una percentuale di creditori pari almeno al 60% della massa totale dei crediti;
2) La predisposizione di una relazione attraverso la quale un professionista espressamente adibito a tale funzione verifichi e attesti la fattibilità e attuabilità dell’accordo esposto al punto 1.
Occorre però evidenziare che i predetti punti devono essere posti in una relazione propedeutica con un altro elemento fondamentale ovvero la circostanza per cui è sì vero che il contenuto dell’accordo è connotato dalla libertà di determinazione dello stesso ma è pur vero che tale libertà incontra contestualmente il limite per cui i creditori, che non abbiano manifestato la volontà di aderire all’accordo di ristrutturazione, devono poter contare sulla garanzia dell’integrale soddisfazione del loro credito nei termini fissati dalla legge per le varie tipologie di crediti.
Dunque, una volta assicurata la sussistenza dei tratti fondamentali creditizi stabiliti dall’art.182 bis, l’imprenditore dovrà porsi un’ulteriore obbiettivo, che si aggiunge a quello del raggiungimento del 60% di creditori aderenti all’accordo, ovvero quello di domandare ed ottenere l’omologa dell’accordo da parte del tribunale.
Come anticipato in premessa, nel predisporre la domanda diretta ad ottenere l’omologazione si rilevano degli ulteriori adempimenti posti a carico dell’imprenditore:
1) il deposito della documentazione prevista dall’art.161 l.fall., contenente le norme elaborate per il concordato preventivo, richiamato nella premessa del presente testo, si pone in relazione alla disciplina propria degli accordi di ristrutturazione.
Infatti, così come per il concordato preventivo la documentazione oggetto di deposito riguarderà :
– in primis una relazione aggiornata che valuti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa in crisi;
– Il deposito dello stato analitico ed estimativo delle attività oggetto di gestione imprenditoriale,
– L’elenco nominale di creditori accompagnato dalla descrizione della loro natura, nonché delle eventuali cause di prelazione;
– Il deposito di un elenco dei titolari di diritti reali o personali vantati su mobili o immobili di cui è titolare il debitore;
– Una relazione che indichi il valore dei beni individuati nell’accordo di ristrutturazione in quanto formeranno oggetto di vendita o di garanzia della soddisfazione massa creditoria;
– Non meno importante è il deposito del progetto che andrà a contenere una descrizione dettagliata ed analitica dei tempi e delle modalità di adempimento di tutte quelle attività che saranno oggetto del giudizio di fattibilità necessario per l’accoglimento dell’accordo;
– Infine a completamento di tutta la documentazione elencata, che renderà possibile la valutazione sulla fattibilità dell’accordo, si depositerà la relazione redatta da un professionista designato dall’imprenditore contenente  una valutazione sulla attendibilità e dunque veridicità tanto dei dati aziendali quanto sulla fattibilità dell’accordo; è proprio infatti quest’ultimo professionista che ha il principale compito di valutare ed attestare l’idoneità dell’accordo stesso a garantire il pagamento integrale dei creditori che non hanno aderito.
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