Published On: 21 Novembre 2020Categories: Articoli, Diritto Penale, mauro giallombardo

NON FONDATE LE CENSURE SULL'ESCLUSIONE DEL RITO ABBREVIATO PER I DELITTI PUNIBILI CON L’ERGASTOLO

La legge 12 aprile 2019, n. 33 rubricata “Inapplicabilita‘” del giudizio abbreviato ai delitti puniti con “la pena dell’ergastolo” ha comportato la modifica degli articoli  438441-bis442 e 429 del codice di procedura penale.

Con riferimento al giudizio abbreviato disciplinato dall’art. 438, c.p.p., la novità principale consiste nell’introduzione del comma 1- bis che prevede la non ammissibilità di questo giudizio per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Come è noto, il giudizio abbreviato è un rito speciale in virtù del quale il processo è definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che assumono piena valenza probatoria. La specialità dello stesso è data dalla volontarietà del ricorso a questo giudizio e dalla premialità. In ordine con il primo termine si fa riferimento alla possibilità attribuita all’imputato di avvalersi di questo rito mentre il secondo attributo fa riferimento alla misura della pena che in relazione alle recenti modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017 è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. La pena dell’ergastolo è invece sostituita con quella della reclusione di anni trenta; al posto dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, si applica l’ergastolo.

 

La riforma prende anche in esame l’ipotesi della modifica dell’imputazione in corso di giudizio: se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

 

Se invece all’esito dell’udienza preliminare l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal Gup, con il decreto di rinvio a giudizio il giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.

Il rito si svolgerà in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell’udienza preliminare.

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni sollevate dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza sull’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell’ergastolo. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate. La disciplina censurata è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).

 

Mauro Giallombardo

 

Fonte foto: database freepik

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Published On: 21 Novembre 2020Categories: Articoli, Diritto Penale, mauro giallombardoBy

NON FONDATE LE CENSURE SULL'ESCLUSIONE DEL RITO ABBREVIATO PER I DELITTI PUNIBILI CON L’ERGASTOLO

La legge 12 aprile 2019, n. 33 rubricata “Inapplicabilita‘” del giudizio abbreviato ai delitti puniti con “la pena dell’ergastolo” ha comportato la modifica degli articoli  438441-bis442 e 429 del codice di procedura penale.

Con riferimento al giudizio abbreviato disciplinato dall’art. 438, c.p.p., la novità principale consiste nell’introduzione del comma 1- bis che prevede la non ammissibilità di questo giudizio per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Come è noto, il giudizio abbreviato è un rito speciale in virtù del quale il processo è definito in sede di udienza preliminare, con decisione assunta allo stato degli atti delle indagini preliminari, che assumono piena valenza probatoria. La specialità dello stesso è data dalla volontarietà del ricorso a questo giudizio e dalla premialità. In ordine con il primo termine si fa riferimento alla possibilità attribuita all’imputato di avvalersi di questo rito mentre il secondo attributo fa riferimento alla misura della pena che in relazione alle recenti modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017 è diminuita della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti. La pena dell’ergastolo è invece sostituita con quella della reclusione di anni trenta; al posto dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, si applica l’ergastolo.

 

La riforma prende anche in esame l’ipotesi della modifica dell’imputazione in corso di giudizio: se a seguito delle contestazioni si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

 

Se invece all’esito dell’udienza preliminare l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo viene derubricata dal Gup, con il decreto di rinvio a giudizio il giudice deve avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.

Il rito si svolgerà in camera di consiglio dinanzi allo stesso giudice dell’udienza preliminare.

La Corte costituzionale, riunita oggi in camera di consiglio, ha esaminato le questioni sollevate dai Tribunali di La Spezia, Napoli e Piacenza sull’inapplicabilità del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell’ergastolo. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che le questioni sono state dichiarate non fondate. La disciplina censurata è espressione della discrezionalità legislativa in materia processuale, e non si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione), con il diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), con la presunzione di non colpevolezza (articolo 27, secondo comma, della Costituzione), né con i principi del giusto processo, in particolare con quello della ragionevole durata (articolo 111, secondo comma, della Costituzione).

 

Mauro Giallombardo

 

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