Published On: 26 Ottobre 2020Categories: Articoli, Diritto civile

LA CASSAZIONE AMMETTE LA NOTIFICA DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE OLTRE LE ORE 21:00

L’Ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, n. 22136 depositata in data 14.10.2020 affronta la tematica della validità della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta per via telematica oltre le ore 21: 00 dell’ultimo giorno disponibile. 

Nel caso di specie, il Tribunale civile di Bologna, con sentenza del 10.10.2017, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalle parti attrici avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti a seguito del ricorso presentato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. 

Le parti soccombenti hanno impugnato tempestivamente la suddetta pronuncia emessa dai Giudici di primo grado. 

La Corte D’Appello di Bologna, però, per il tramite della sentenza n. 2936/2018, ha rigettato il suddetto appello.  

La motivazione posta alla base della pronuncia in questione è da rinvenire nel fatto che, a parere della Corte, l’opposizione al decreto ingiuntivo non era stata notificata tempestivamente; difatti, la notifica telematica era avvenuta oltre le ore 21:00 dell’ultimo giorno disponibile per notificare l’atto (ossia il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo); pertanto, ai sensi dell’art. 16 septies del decreto- legislativo 179 del 2012 e dell’art. 147 c.p.c., la stessa si era perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo; era, quindi, tardiva e dunque, inammissibile. 

I ricorrenti, in data 27.05.2019, hanno notificato il Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte D’Appello di Bologna sopra citata; per il tramite dello stesso, richiedevano la cassazione della pronuncia in questione. 

Nello specifico, lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 septies del decreto- legislativo n. 179 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c.; in particolare, hanno censurato la sentenza di cui trattasi nella parte in cui si ritiene, per l’appunto, tardiva la notifica telematica dell’opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi sopra esplicati. Ciò in quanto, con riferimento alla tematica in questione, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16 septies del decreto- legislativo 179 del 2012, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita per il tramite di modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ma entro le ore 24:00, si perfezionasse per il notificante alle ore 07.00 del giorno successivo, anziché al momento stesso nel quale si genera la suddetta ricevuta; pertanto, l’opposizione in esame deve essere considerata tempestiva. 

Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dagli ermellini. 

La Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione in considerazione del fatto che effettivamente l’art. 16 septies del decreto- legislativo 179/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 221 del 2012, dispone che la notifica posta in essere in via telematica, per i tramite della posta elettronica certificata, si perfezioni per il notificante nel momento in cui si genera la ricevuta di avvenuta accettazione, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.  

Precisa, inoltre, la Corte che, se da un lato il divieto di notifica telematica eseguito dal mittente tra le ore 21:00 e le ore 24:00 è giustificato nei confronti del destinatario dalla tutela del suo diritto al riposo in una fascia oraria in cui altrimenti costui sarebbe inevitabilmente costretto a dovere controllare la propria casella di posta elettronica certificata, dall’altro, invece, implica, nei confronti del mittente una irragionevole limitazione al proprio diritto di difesa, atteso che gli impedisce di utilizzare in toto il termine utile per potersi difendere. Tale termine, dunque, scade alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile. 

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha statuto che la sentenza dovesse essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte D’Appello di Bologna che, in differente composizione, dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio. 

 

 

Dott.ssa Ilaria Varì  

Fonte foto: database freepik

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LA CASSAZIONE AMMETTE LA NOTIFICA DELL'OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE OLTRE LE ORE 21:00

L’Ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, n. 22136 depositata in data 14.10.2020 affronta la tematica della validità della notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo avvenuta per via telematica oltre le ore 21: 00 dell’ultimo giorno disponibile. 

Nel caso di specie, il Tribunale civile di Bologna, con sentenza del 10.10.2017, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalle parti attrici avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei loro confronti a seguito del ricorso presentato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. 

Le parti soccombenti hanno impugnato tempestivamente la suddetta pronuncia emessa dai Giudici di primo grado. 

La Corte D’Appello di Bologna, però, per il tramite della sentenza n. 2936/2018, ha rigettato il suddetto appello.  

La motivazione posta alla base della pronuncia in questione è da rinvenire nel fatto che, a parere della Corte, l’opposizione al decreto ingiuntivo non era stata notificata tempestivamente; difatti, la notifica telematica era avvenuta oltre le ore 21:00 dell’ultimo giorno disponibile per notificare l’atto (ossia il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo); pertanto, ai sensi dell’art. 16 septies del decreto- legislativo 179 del 2012 e dell’art. 147 c.p.c., la stessa si era perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo; era, quindi, tardiva e dunque, inammissibile. 

I ricorrenti, in data 27.05.2019, hanno notificato il Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte D’Appello di Bologna sopra citata; per il tramite dello stesso, richiedevano la cassazione della pronuncia in questione. 

Nello specifico, lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 16 septies del decreto- legislativo n. 179 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c.; in particolare, hanno censurato la sentenza di cui trattasi nella parte in cui si ritiene, per l’appunto, tardiva la notifica telematica dell’opposizione al decreto ingiuntivo per i motivi sopra esplicati. Ciò in quanto, con riferimento alla tematica in questione, è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 16 septies del decreto- legislativo 179 del 2012, nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita per il tramite di modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21:00 ma entro le ore 24:00, si perfezionasse per il notificante alle ore 07.00 del giorno successivo, anziché al momento stesso nel quale si genera la suddetta ricevuta; pertanto, l’opposizione in esame deve essere considerata tempestiva. 

Tale motivo di ricorso è stato ritenuto fondato dagli ermellini. 

La Corte di Cassazione è giunta a tale conclusione in considerazione del fatto che effettivamente l’art. 16 septies del decreto- legislativo 179/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 221 del 2012, dispone che la notifica posta in essere in via telematica, per i tramite della posta elettronica certificata, si perfezioni per il notificante nel momento in cui si genera la ricevuta di avvenuta accettazione, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.  

Precisa, inoltre, la Corte che, se da un lato il divieto di notifica telematica eseguito dal mittente tra le ore 21:00 e le ore 24:00 è giustificato nei confronti del destinatario dalla tutela del suo diritto al riposo in una fascia oraria in cui altrimenti costui sarebbe inevitabilmente costretto a dovere controllare la propria casella di posta elettronica certificata, dall’altro, invece, implica, nei confronti del mittente una irragionevole limitazione al proprio diritto di difesa, atteso che gli impedisce di utilizzare in toto il termine utile per potersi difendere. Tale termine, dunque, scade alla mezzanotte dell’ultimo giorno utile. 

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha statuto che la sentenza dovesse essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte D’Appello di Bologna che, in differente composizione, dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio. 

 

 

Dott.ssa Ilaria Varì  

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