Published On: 30 Ottobre 2020Categories: Articoli, Diritto amministrativo

PROCEDURA DI ESPROPRIO: SOGGETTI ED OGGETTO DELLA ESPROPRIAZIONE

OGGETTO E SOGGETTI DELL’ESPROPRIAZIONE
Ai sensi degli artt. 1 e 4, i beni immobili o i diritti relativi a immobili sono espropriabili in favore di soggetti pubblici o privati, al fine di eseguirvi opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di natura non innovativa e volta a garantire la fruizione di altri beni da parte della collettività. Secondo l’art. 6, del citato DPR sono soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo di beni privati o pubblici, le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici inclusi i concessionari o contraenti generali cui il potere espropriativo è delegato da ente pubblico o è riconosciuto per legge. I privati concessionari potranno avvalersi, nella procedura di esproprio, di società di servizio per porre in essere le attività preparatorie. I soggetti indicati dall’art. 6 sono definiti dall’art. 3, c. 1, 1 b, “soggetti esproprianti”, mentre per “espropriato” si intende il soggetto, pubblico o privato titolare del diritto espropriato. Inoltre, sono considerate dalle lettere c e d del medesimo art. 3, comma 1, rispettivamente le figure del “beneficiario dell’espropriazione” ovverosia il soggetto in favore di cui il decreto di esproprio è emesso, mentre per “promotore dell’ espropriazione” si intende il soggetto che chiede l’espropriazione.

LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA
Ex art. 8, il decreto di esproprio può essere emanato quando l’opera da realizzare sia prevista dal piano urbanistico generale o in sua modificazione o altro atto equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, seguito da dichiarazione di pubblica utilità e quantificazione, anche provvisoria, dell’indennità di esproprio.

  1.  La sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio:

Prima condizione necessaria al perfezionamento dell’esproprio è la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio, realizzato mediante l’approvazione da parte di uno dei soggetti esproprianti di cui agli artt. 3 e 6, ovverosia il Comune, del piano urbanistico generale, ovvero di sua variante, che preveda la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo ha durata quinquennale, che decorre dalla data della sua adozione, ad esempio con delibera del consiglio comunale, ed in caso di scadenza può essere rinnovato con medesima durata motivatamente, con la facoltà per il Consiglio Comunale di modificare le opere da realizzare o di realizzarne di diverse da quelle previste nel primo piano urbanistico generale predisposto, in tal caso l’eventuale ente delegante, come ad esempio lo Stato o la Regione, non manifestino il proprio dissenso al mutamento entro 90 giorni, questo si intenderà approvato. Le modalità di comunicazione all’ente espropriante delegante non sono trattate dal DPR in esame, né è indicata altra fonte. L’iniziativa per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può essere assunta anche dal soggetto interessato alla procedura di cui all’art. 14, c.4 della L. 241/1990, sia esso pubblico o privato, e mediante l’utilizzo di ogni mezzo riconosciuto come idoneo alla modifica del piano urbanistico, tali soggetti assumeranno la veste di promotori ex art. 3, c. 1, 1. d. È necessario che il proprietario del bene su cui il vincolo sarà apposto, sia informato, indipendentemente dalla modalità di introduzione o modifica del piano regolatore, almeno venti giorni prima dell’adozione dell’atto di modifica, nel caso di più proprietari ognuno dovrà essere informato singolarmente, a meno che questi non siano più di 50.

a) Ricevuta tale documentazione, l’autorità procedente invita il proprietario e il promotore a presentare entro 20 giorni relazione esplicativa sul valore da attribuirsi al bene dichiarato di pubblica utilità, questa relazione sarà oggetto di verifiche da parte della stessa autorità, che, una volta eseguitele notifica al proprietario l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità da esproprio nelle/orme degli atti processuali civili. Ove il proprietario concordi con la misura dell’indennità lo comunicherà entro trenta giorni all’autorità procedente e tale comunicazione avrà effetti irrevocabili, fra cui dover concedere l’immissione in possesso all’autorità procedente ove questa lo richieda e sin da subito. Il proprietario avrà il vantaggio di ricevere subito 1’80% dell’indennità accordata e il restante 20% sarà cumulato agli interessi che matureranno sino al pagamento dell’acconto e del saldo, solo ove egli abbia presentato autocertificazione recante la proprietà del bene pignorato .. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di assenso all’indennizzo liquidato, il proprietario dovrà fornire all’autorità procedente all’esproprio la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, verificato tale ultimo requisito sarà versato al proprietario il restante 20% dell’indennità entro i successivi sessanta giorni, comprensiva degli interessi maturati. Condivisa la indennità di espropriazione, depositata la documentazione attestante la libera proprietà del bene, il proprietario e il beneficiario dell’esproprio stipulano l’atto di cessione del bene, con trasmissione dello stesso entro quindici giorni all’ufficio del registro immobiliare per la trascrizione a spese dell’acquirente. L’autorità espropriante, una volta disposto il versamento dell’intero indennizzo presso la Cassa Depositi e prestiti, può emettere il decreto di esproprio, qualora il proprietario abbia presentato la sola autodichiarazione comprovante la libera proprietà del bene e non la documentazione anche notarile volta al medesimo fine.

b) Ove il proprietario non presti il suo consenso all’importo dell’indennità proposto entro trenta giorni dalla notificazione della proposta iniziale di indennità, l’autorità espropriante dispone comunque il deposito dell’indennizzo e degli interessi maturati presso la Cassa depositi e prestiti ed emettere il decreto di esproprio una volta perfezionato il versamento. Ai sensi dell’art. 21 del DPR in esame, l’Autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato l’ammontare dell’indennità di espropriazione. Conseguentemente, l’autorità invita il proprietario, a mezzo di atto notificato tramite ufficiale giudiziario, a comunicare nei successivi venti giorni, se intenda valersi o meno di un tecnico di fiducia per la valutazione della congruità dell’indennizzo. Si premette che alla procedura seguente si applica la normativa del c.p.p. per quanto non disposto direttamente dal DPR in analisi. Ove il proprietario presti il suo consenso alla nomina, l’autorità nomina un altro tecnico con medesimo obiettivo e similmente può fare il Tribunale Civile della circoscrizione in cui si trova il bene su istanza di chi vi abbia interesse, scegliendolo il Presidente del Tribunale stesso tra coloro che sono parte dell’albo dei professori universitari di estimo, periti, e consulenti tecnici iscritti al relativo albo. In tutto sono nominabili tre tecnici, che dovranno svolgere le loro valutazioni entro 90 giorni, salvo proroghe motivate da comprovata difficoltà. Gli oneri per il pagamento dei tecnici sono sostenuti dalle parti che hanno voluto nominarli, salvo per il proprietario del bene che vedrà la spesa divisa con il beneficiario dell’esproprio. I tecnici potranno effettuare i necessari rilievi, comunicando alle parti della procedura l’intenzione di procedervi almeno 20 giorni prima con lettera raccomandata, la relazione frutto delle loro valutazioni sarà depositata presso l’autorità espropriante, avvertendone le altre parti con raccomandata R/R, indicando la possibilità di prenderne visione. Ove il proprietario accetti espressamente l’indennità stabilita dalla relazione peritale, l’autorità competente autorizzerà il pagamento dell’indennizzo ulteriore presso la Cassa depositi e Prestiti, ove alternativamente non sia prestato consenso entro 30 gironi dal deposito presso l’autorità delle suddetta relazione, l’autorità procedente verserà comunque l’indennizzo nelle medesime modalità potendo poi procedere all’esecuzione del decreto di esproprio.

 

Dott. Giuseppe Nigro

 

Fonte foto: database freepik

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PROCEDURA DI ESPROPRIO: SOGGETTI ED OGGETTO DELLA ESPROPRIAZIONE

OGGETTO E SOGGETTI DELL’ESPROPRIAZIONE
Ai sensi degli artt. 1 e 4, i beni immobili o i diritti relativi a immobili sono espropriabili in favore di soggetti pubblici o privati, al fine di eseguirvi opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di natura non innovativa e volta a garantire la fruizione di altri beni da parte della collettività. Secondo l’art. 6, del citato DPR sono soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo di beni privati o pubblici, le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici inclusi i concessionari o contraenti generali cui il potere espropriativo è delegato da ente pubblico o è riconosciuto per legge. I privati concessionari potranno avvalersi, nella procedura di esproprio, di società di servizio per porre in essere le attività preparatorie. I soggetti indicati dall’art. 6 sono definiti dall’art. 3, c. 1, 1 b, “soggetti esproprianti”, mentre per “espropriato” si intende il soggetto, pubblico o privato titolare del diritto espropriato. Inoltre, sono considerate dalle lettere c e d del medesimo art. 3, comma 1, rispettivamente le figure del “beneficiario dell’espropriazione” ovverosia il soggetto in favore di cui il decreto di esproprio è emesso, mentre per “promotore dell’ espropriazione” si intende il soggetto che chiede l’espropriazione.

LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA
Ex art. 8, il decreto di esproprio può essere emanato quando l’opera da realizzare sia prevista dal piano urbanistico generale o in sua modificazione o altro atto equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, seguito da dichiarazione di pubblica utilità e quantificazione, anche provvisoria, dell’indennità di esproprio.

  1.  La sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio:

Prima condizione necessaria al perfezionamento dell’esproprio è la sottoposizione del bene al vincolo preordinato all’esproprio, realizzato mediante l’approvazione da parte di uno dei soggetti esproprianti di cui agli artt. 3 e 6, ovverosia il Comune, del piano urbanistico generale, ovvero di sua variante, che preveda la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità. Il vincolo ha durata quinquennale, che decorre dalla data della sua adozione, ad esempio con delibera del consiglio comunale, ed in caso di scadenza può essere rinnovato con medesima durata motivatamente, con la facoltà per il Consiglio Comunale di modificare le opere da realizzare o di realizzarne di diverse da quelle previste nel primo piano urbanistico generale predisposto, in tal caso l’eventuale ente delegante, come ad esempio lo Stato o la Regione, non manifestino il proprio dissenso al mutamento entro 90 giorni, questo si intenderà approvato. Le modalità di comunicazione all’ente espropriante delegante non sono trattate dal DPR in esame, né è indicata altra fonte. L’iniziativa per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio può essere assunta anche dal soggetto interessato alla procedura di cui all’art. 14, c.4 della L. 241/1990, sia esso pubblico o privato, e mediante l’utilizzo di ogni mezzo riconosciuto come idoneo alla modifica del piano urbanistico, tali soggetti assumeranno la veste di promotori ex art. 3, c. 1, 1. d. È necessario che il proprietario del bene su cui il vincolo sarà apposto, sia informato, indipendentemente dalla modalità di introduzione o modifica del piano regolatore, almeno venti giorni prima dell’adozione dell’atto di modifica, nel caso di più proprietari ognuno dovrà essere informato singolarmente, a meno che questi non siano più di 50.

a) Ricevuta tale documentazione, l’autorità procedente invita il proprietario e il promotore a presentare entro 20 giorni relazione esplicativa sul valore da attribuirsi al bene dichiarato di pubblica utilità, questa relazione sarà oggetto di verifiche da parte della stessa autorità, che, una volta eseguitele notifica al proprietario l’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità da esproprio nelle/orme degli atti processuali civili. Ove il proprietario concordi con la misura dell’indennità lo comunicherà entro trenta giorni all’autorità procedente e tale comunicazione avrà effetti irrevocabili, fra cui dover concedere l’immissione in possesso all’autorità procedente ove questa lo richieda e sin da subito. Il proprietario avrà il vantaggio di ricevere subito 1’80% dell’indennità accordata e il restante 20% sarà cumulato agli interessi che matureranno sino al pagamento dell’acconto e del saldo, solo ove egli abbia presentato autocertificazione recante la proprietà del bene pignorato .. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di assenso all’indennizzo liquidato, il proprietario dovrà fornire all’autorità procedente all’esproprio la documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene, verificato tale ultimo requisito sarà versato al proprietario il restante 20% dell’indennità entro i successivi sessanta giorni, comprensiva degli interessi maturati. Condivisa la indennità di espropriazione, depositata la documentazione attestante la libera proprietà del bene, il proprietario e il beneficiario dell’esproprio stipulano l’atto di cessione del bene, con trasmissione dello stesso entro quindici giorni all’ufficio del registro immobiliare per la trascrizione a spese dell’acquirente. L’autorità espropriante, una volta disposto il versamento dell’intero indennizzo presso la Cassa Depositi e prestiti, può emettere il decreto di esproprio, qualora il proprietario abbia presentato la sola autodichiarazione comprovante la libera proprietà del bene e non la documentazione anche notarile volta al medesimo fine.

b) Ove il proprietario non presti il suo consenso all’importo dell’indennità proposto entro trenta giorni dalla notificazione della proposta iniziale di indennità, l’autorità espropriante dispone comunque il deposito dell’indennizzo e degli interessi maturati presso la Cassa depositi e prestiti ed emettere il decreto di esproprio una volta perfezionato il versamento. Ai sensi dell’art. 21 del DPR in esame, l’Autorità espropriante forma l’elenco dei proprietari che non hanno concordato l’ammontare dell’indennità di espropriazione. Conseguentemente, l’autorità invita il proprietario, a mezzo di atto notificato tramite ufficiale giudiziario, a comunicare nei successivi venti giorni, se intenda valersi o meno di un tecnico di fiducia per la valutazione della congruità dell’indennizzo. Si premette che alla procedura seguente si applica la normativa del c.p.p. per quanto non disposto direttamente dal DPR in analisi. Ove il proprietario presti il suo consenso alla nomina, l’autorità nomina un altro tecnico con medesimo obiettivo e similmente può fare il Tribunale Civile della circoscrizione in cui si trova il bene su istanza di chi vi abbia interesse, scegliendolo il Presidente del Tribunale stesso tra coloro che sono parte dell’albo dei professori universitari di estimo, periti, e consulenti tecnici iscritti al relativo albo. In tutto sono nominabili tre tecnici, che dovranno svolgere le loro valutazioni entro 90 giorni, salvo proroghe motivate da comprovata difficoltà. Gli oneri per il pagamento dei tecnici sono sostenuti dalle parti che hanno voluto nominarli, salvo per il proprietario del bene che vedrà la spesa divisa con il beneficiario dell’esproprio. I tecnici potranno effettuare i necessari rilievi, comunicando alle parti della procedura l’intenzione di procedervi almeno 20 giorni prima con lettera raccomandata, la relazione frutto delle loro valutazioni sarà depositata presso l’autorità espropriante, avvertendone le altre parti con raccomandata R/R, indicando la possibilità di prenderne visione. Ove il proprietario accetti espressamente l’indennità stabilita dalla relazione peritale, l’autorità competente autorizzerà il pagamento dell’indennizzo ulteriore presso la Cassa depositi e Prestiti, ove alternativamente non sia prestato consenso entro 30 gironi dal deposito presso l’autorità delle suddetta relazione, l’autorità procedente verserà comunque l’indennizzo nelle medesime modalità potendo poi procedere all’esecuzione del decreto di esproprio.

 

Dott. Giuseppe Nigro

 

Fonte foto: database freepik

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