
Suprema Corte: la ricevibilità del ricorso per Cassazione prescinde dalla produzione della marca da bollo.
La Suprema Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull’impugnazione di un provvedimento avente ad oggetto la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso iscritto a ruolo telematicamente senza la contestuale produzione della marca da bollo, effettua un importante chiarimento sul punto. All’interno dell’ordinanza n. 5372 del 27 febbraio 2020, infatti, la Corte evidenzia come ai fini del perfezionamento del deposito telematico è sufficiente che sia generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come espressamente sancito all’interno del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 bis, comma 7.
Alla luce di quanto sinora affermato, emerge come non rilevi in alcun modo ai fini della ricevibilità degli atti depositati telematicamente l’eventuale irregolarità fiscale degli stessi, come espressamente chiarito dalla Suprema Corte, la quale evidenzia come la disposizione di cui all’art. 285, comma 4 del T.U. n. 115 del 2002 – rubricato “Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile” – avente ad oggetto la previsione del rifiuto da parte del cancelliere degli atti fiscalmente non in regola, non trovi applicazione per quanto concerne le modalità telematiche di introduzione del processo, essendo il suo ambito di operatività limitato al solo deposito cartaceo degli atti.
In particolare, analizzando brevemente il caso oggetto della pronuncia, si rileva come un cittadino avesse impugnato un provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – sezione di Cagliari, che gli aveva negato la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari e come tale ricorso fosse stato dichiarato inammissibile con decreto, a causa dell’assenza della necessaria marca da bollo, determinando dunque l’applicazione della sanzione dell’irricevibilità dell’atto di cui al suindicato art. 285 del T.U. n. 115 del 2002. Tuttavia, stante l’inapplicabilità di tale ultima disposizione alle modalità telematiche di introduzione del processo, la Suprema corte ha accolto il ricorso in oggetto, cassando il decreto che dichiarava l’inammissibilità del precedente ricorso, evidenziando in tal modo come il perfezionamento del deposito degli atti, effettuato telematicamente, prescinda completamente dall’assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, la cui assenza non ne pregiudica in ogni caso la ricevibilità. La pronuncia esaminata risulta essere particolarmente emblematica delle peculiarità che connotano le modalità telematiche di introduzione del processo, al quale risultano essere non agevolmente estendibili le disposizioni dettate in tema di disciplina del deposito cartaceo degli atti.

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Alla luce di quanto sinora affermato, emerge come non rilevi in alcun modo ai fini della ricevibilità degli atti depositati telematicamente l’eventuale irregolarità fiscale degli stessi, come espressamente chiarito dalla Suprema Corte, la quale evidenzia come la disposizione di cui all’art. 285, comma 4 del T.U. n. 115 del 2002 – rubricato “Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile” – avente ad oggetto la previsione del rifiuto da parte del cancelliere degli atti fiscalmente non in regola, non trovi applicazione per quanto concerne le modalità telematiche di introduzione del processo, essendo il suo ambito di operatività limitato al solo deposito cartaceo degli atti.
In particolare, analizzando brevemente il caso oggetto della pronuncia, si rileva come un cittadino avesse impugnato un provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – sezione di Cagliari, che gli aveva negato la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari e come tale ricorso fosse stato dichiarato inammissibile con decreto, a causa dell’assenza della necessaria marca da bollo, determinando dunque l’applicazione della sanzione dell’irricevibilità dell’atto di cui al suindicato art. 285 del T.U. n. 115 del 2002. Tuttavia, stante l’inapplicabilità di tale ultima disposizione alle modalità telematiche di introduzione del processo, la Suprema corte ha accolto il ricorso in oggetto, cassando il decreto che dichiarava l’inammissibilità del precedente ricorso, evidenziando in tal modo come il perfezionamento del deposito degli atti, effettuato telematicamente, prescinda completamente dall’assolvimento dei relativi adempimenti fiscali, la cui assenza non ne pregiudica in ogni caso la ricevibilità. La pronuncia esaminata risulta essere particolarmente emblematica delle peculiarità che connotano le modalità telematiche di introduzione del processo, al quale risultano essere non agevolmente estendibili le disposizioni dettate in tema di disciplina del deposito cartaceo degli atti.
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