Decreto Cura Italia: quesiti e approfondimenti (parte 2)
Nell’ottica di una corretta informazione a seguito delle novità introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia”, abbiamo analizzato una serie di quesiti utili per comprendere meglio gli effetti e le dinamiche di questa misura*
Ecco il secondo step del nostro approfondimento.
- Quali strumenti a disposizione per le imprese le cui attività sono sospese o rallentate?
Il Decreto Legge n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha previsto all’interno dell’art. 72 anche specifiche misure che impattano sul sostenimento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.
La sinergia tra ICE e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è ben esplicata dalle parole del DL, che include delle novità che mirano a promuovere il Made in Italy e più in generale sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’attrazione degli investimenti.
Tra i primi punti, si rinviene la realizzazione di una campagna di comunicazione straordinaria per sostenere le esportazioni e per potenziare le attività di promozione del sistema Paese, attraverso un fondo gestito dal MAECI, denominato “fondo per la promozione integrata” con disponibilità pari ad € 150.000.000,00.
Inoltre, ci si propone di stipulare convenzioni con al centro il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri, nonché altre iniziative di cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi dal Fondo per le imprese esportatrici del Mediocredito centrale. Le misure sono pensate fino al 31 dicembre 2020. Fino ad allora, il Ministero degli Esteri e l’ICE si serviranno dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
7.Quali agevolazioni fiscali per le imprese penalizzate dall’emergenza sanitaria?
Il D.L n. 18 DEL 17/03/2020 (CURA ITALIA), all’art. 92 coma 1, è intervenuto anche in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone “al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e persone”.
Pertanto, il suddetto decreto prevede la sospensione dell’applicazione della tassa di ancoraggio sancita dal DPR n. 107/2009 sino alla data del 30 aprile 2020.
- Quali sono i provvedimenti a favore delle imprese nel settore dello spettacolo?
Con il D.L n. 18 del 17/03/2020 (CURA ITALIA), il governo interviene a sostegno dei lavoratori dello spettacolo con l’art. 89, denominato “fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” costituendo un apposito fondo. Con tale disposizione si prevede la destinazione della somma di euro 80 milioni per la parte corrente e la somma di euro 50 milioni per gli interventi in conto capitale. E’, altresì, prevista un’indennità pari ad euro 600 destinata ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo e una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore.
- Quali sono gli strumenti per le PMI per fronteggiare gli impegni presi con le banche?
Buongiorno, con riferimento al quesito da Lei posto, Le rappresento che questa è una Problematica diffusa in questo periodo di emergenza di natura sia sanitaria che economica.
Proprio per tale ragione, sul punto è intervenuto il recente Decreto del governo c.d. “Cura Italia”, il quale per le piccole e medie imprese, fino al 33% dei prestiti erogati, ha previsto che:
1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30.09.2020;
2) in merito ai prestiti non rateali, con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, e senza alcuna formalità, sino al 30.09.2020 alle medesime condizioni.
3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionate tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020.
- E’ possibile differire il pagamento delle cartelle affidate ad Equitalia?
L’art. 68 del Decreto “Cura Italia” emesso dal Governo per fronteggiare la situazione di emergenza che il nostro paese sta affrontando, stabilisce che con riferimento alle entrate Tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo che va dall’08 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 210, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche agli atti di cui all’art. 9, comma 3-bis, 3-sexsies, del decreto legge 2 marzo 2019, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11.Quali conseguenze per l’imprenditore che non riesca ad onorare un prestito?
L’articolo 56 del c.d. decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possano avvalersi, dietro comunicazione, di una serie di misure di sostegno finanziario.
Invero, a titolo esemplificativo, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
- Quali strumenti per tutelare i rapporti e i salari dei dipendenti se l’attività imprenditoriale è compromessa o in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19?
Il Decreto n. 18/20, c.d. “Cura Italia”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 ha previsto anche l’estensione della cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
Pertanto, i datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
- Quali strumento per differire o ridurre il pagamento del canone di locazione?
ll Decreto Cura prevede, all’articolo 65, un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti) in favore dei lavoratori autonomi costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale (l’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’ Agenzia delle entrate) e non può essere esteso, a favore di chi ha perso il lavoro, per gli affitti relativi agli immobili di abitazione,tuttavia tale ultima ipotesi potrebbe rientrare nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta di cui all’art 1463 cc., atteso che la Suprema Corte si è espressa testualmente “in tema di risoluzione del contratto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno. Inoltre, l’art. 91 prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta. La medesima norma prevede anche che il rispetto delle misure di contenimento può escludere altresì l’applicazione di eventuali decadenze o penali che siano contrattualmente previste sempre in caso di ritardato o omesso adempimento.
- Quali agevolazioni per centri sportivi e palestre?
ll Decreto Cura prevede la cassa integrazione, che sarà garantita anche ai dipendenti delle società, sportive e all’indennità di 600 euro che è stata inserita per salvaguardare le situazioni di tantissimi collaboratori esterni dei club, per tutte le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, ma anche per tutti coloro che gestiscono centri sportivi, palestre, piscine e ogni struttura che prevede attività sportiva, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 31 maggio 2020. Potranno essere versati quindi in un’unica soluzione entro il 30 giugno, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque quote di pari importo, con decorrenza da Giugno 2020. Sono stati inoltre sospesi tutti i canoni di locazione e concessori relativi agli affidamenti di impianti sportivi pubblici allo stato e degli enti territoriali. Saranno applicate allo sport anche le norme riguardanti le misure di sostegno alle piccole medie imprese oltre al riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
15 E’ possibile richiedere una riduzione delle rate e una maggiore liquidità agli istituti creditizi?
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria che ha portato alla emanazione del Decreto Legge n. 18/2020 sono state attuate dal governo centrale una serie di misure volte a fronteggiare la crisi economica che ha coinvolto i lavoratori, le famiglie e le imprese. In particolare, per quanto riguarda le imprese che, a seguito della emergenza sanitaria, hanno perso la liquidità di cui disponevano prima della crisi, il Decreto dispone la possibilità di predisporre la rinegoziazione del mutuo, stipulato con la banca finanziatrice, attraverso il Fondo di Garanzia PMI, che consiste in uno strumento che lo Stato, in considerazione della grave crisi derivante dalla emergenza COVID-19, mette a disposizione delle imprese al fine di assicurare alle stesse, la liquidità di cui necessitano per il proseguimento delle attività. Più nello specifico, il Fondo di Garanzia PMI, consente dunque alle imprese di ridurre l’importo della rata e, per l’effetto, di allungare i tempi di restituzione dello stesso.
Prevede, altresì, una iniezione di liquidità, all’impresa che voglia farne richiesta, al fine di scongiurare la minaccia per la stessa dell’insolvibilità nei pagamenti, e quindi per la sua stessa sopravvivenza.
*Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica
Decreto Cura Italia: quesiti e approfondimenti (parte 2)
Nell’ottica di una corretta informazione a seguito delle novità introdotte dal D.L. c.d. “Cura Italia”, abbiamo analizzato una serie di quesiti utili per comprendere meglio gli effetti e le dinamiche di questa misura*
Ecco il secondo step del nostro approfondimento.
- Quali strumenti a disposizione per le imprese le cui attività sono sospese o rallentate?
Il Decreto Legge n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, c.d. Cura Italia, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, ha previsto all’interno dell’art. 72 anche specifiche misure che impattano sul sostenimento dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.
La sinergia tra ICE e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è ben esplicata dalle parole del DL, che include delle novità che mirano a promuovere il Made in Italy e più in generale sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’attrazione degli investimenti.
Tra i primi punti, si rinviene la realizzazione di una campagna di comunicazione straordinaria per sostenere le esportazioni e per potenziare le attività di promozione del sistema Paese, attraverso un fondo gestito dal MAECI, denominato “fondo per la promozione integrata” con disponibilità pari ad € 150.000.000,00.
Inoltre, ci si propone di stipulare convenzioni con al centro il cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri, nonché altre iniziative di cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi dal Fondo per le imprese esportatrici del Mediocredito centrale. Le misure sono pensate fino al 31 dicembre 2020. Fino ad allora, il Ministero degli Esteri e l’ICE si serviranno dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.
7.Quali agevolazioni fiscali per le imprese penalizzate dall’emergenza sanitaria?
Il D.L n. 18 DEL 17/03/2020 (CURA ITALIA), all’art. 92 coma 1, è intervenuto anche in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone “al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e persone”.
Pertanto, il suddetto decreto prevede la sospensione dell’applicazione della tassa di ancoraggio sancita dal DPR n. 107/2009 sino alla data del 30 aprile 2020.
- Quali sono i provvedimenti a favore delle imprese nel settore dello spettacolo?
Con il D.L n. 18 del 17/03/2020 (CURA ITALIA), il governo interviene a sostegno dei lavoratori dello spettacolo con l’art. 89, denominato “fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” costituendo un apposito fondo. Con tale disposizione si prevede la destinazione della somma di euro 80 milioni per la parte corrente e la somma di euro 50 milioni per gli interventi in conto capitale. E’, altresì, prevista un’indennità pari ad euro 600 destinata ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni lavoratori dello spettacolo e una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore.
- Quali sono gli strumenti per le PMI per fronteggiare gli impegni presi con le banche?
Buongiorno, con riferimento al quesito da Lei posto, Le rappresento che questa è una Problematica diffusa in questo periodo di emergenza di natura sia sanitaria che economica.
Proprio per tale ragione, sul punto è intervenuto il recente Decreto del governo c.d. “Cura Italia”, il quale per le piccole e medie imprese, fino al 33% dei prestiti erogati, ha previsto che:
1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30.09.2020;
2) in merito ai prestiti non rateali, con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, e senza alcuna formalità, sino al 30.09.2020 alle medesime condizioni.
3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionate tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020.
- E’ possibile differire il pagamento delle cartelle affidate ad Equitalia?
L’art. 68 del Decreto “Cura Italia” emesso dal Governo per fronteggiare la situazione di emergenza che il nostro paese sta affrontando, stabilisce che con riferimento alle entrate Tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo che va dall’08 marzo 2020 al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 210, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche agli atti di cui all’art. 9, comma 3-bis, 3-sexsies, del decreto legge 2 marzo 2019, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11.Quali conseguenze per l’imprenditore che non riesca ad onorare un prestito?
L’articolo 56 del c.d. decreto Cura Italia n. 18/2020 ha previsto che, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, le micro, piccole e medie imprese possano avvalersi, dietro comunicazione, di una serie di misure di sostegno finanziario.
Invero, a titolo esemplificativo, per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.
- Quali strumenti per tutelare i rapporti e i salari dei dipendenti se l’attività imprenditoriale è compromessa o in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19?
Il Decreto n. 18/20, c.d. “Cura Italia”, tra le numerose previsioni atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19 ha previsto anche l’estensione della cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi.
Pertanto, i datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.
Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
- Quali strumento per differire o ridurre il pagamento del canone di locazione?
ll Decreto Cura prevede, all’articolo 65, un’agevolazione (il cosiddetto bonus affitti) in favore dei lavoratori autonomi costretti a chiudere le attività per rispettare le misure restrittive volte a limitare il contagio da Covid-19. Non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare. è previsto unicamente per le locazioni di natura commerciale (l’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’ Agenzia delle entrate) e non può essere esteso, a favore di chi ha perso il lavoro, per gli affitti relativi agli immobili di abitazione,tuttavia tale ultima ipotesi potrebbe rientrare nella disciplina dell’impossibilità sopravvenuta di cui all’art 1463 cc., atteso che la Suprema Corte si è espressa testualmente “in tema di risoluzione del contratto, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l’adempimento della prestazione da parte del debitore o l’utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno. Inoltre, l’art. 91 prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 sia sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta. La medesima norma prevede anche che il rispetto delle misure di contenimento può escludere altresì l’applicazione di eventuali decadenze o penali che siano contrattualmente previste sempre in caso di ritardato o omesso adempimento.
- Quali agevolazioni per centri sportivi e palestre?
ll Decreto Cura prevede la cassa integrazione, che sarà garantita anche ai dipendenti delle società, sportive e all’indennità di 600 euro che è stata inserita per salvaguardare le situazioni di tantissimi collaboratori esterni dei club, per tutte le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, ma anche per tutti coloro che gestiscono centri sportivi, palestre, piscine e ogni struttura che prevede attività sportiva, è prevista la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 31 maggio 2020. Potranno essere versati quindi in un’unica soluzione entro il 30 giugno, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di cinque quote di pari importo, con decorrenza da Giugno 2020. Sono stati inoltre sospesi tutti i canoni di locazione e concessori relativi agli affidamenti di impianti sportivi pubblici allo stato e degli enti territoriali. Saranno applicate allo sport anche le norme riguardanti le misure di sostegno alle piccole medie imprese oltre al riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
15 E’ possibile richiedere una riduzione delle rate e una maggiore liquidità agli istituti creditizi?
Nell’ambito dell’emergenza sanitaria che ha portato alla emanazione del Decreto Legge n. 18/2020 sono state attuate dal governo centrale una serie di misure volte a fronteggiare la crisi economica che ha coinvolto i lavoratori, le famiglie e le imprese. In particolare, per quanto riguarda le imprese che, a seguito della emergenza sanitaria, hanno perso la liquidità di cui disponevano prima della crisi, il Decreto dispone la possibilità di predisporre la rinegoziazione del mutuo, stipulato con la banca finanziatrice, attraverso il Fondo di Garanzia PMI, che consiste in uno strumento che lo Stato, in considerazione della grave crisi derivante dalla emergenza COVID-19, mette a disposizione delle imprese al fine di assicurare alle stesse, la liquidità di cui necessitano per il proseguimento delle attività. Più nello specifico, il Fondo di Garanzia PMI, consente dunque alle imprese di ridurre l’importo della rata e, per l’effetto, di allungare i tempi di restituzione dello stesso.
Prevede, altresì, una iniezione di liquidità, all’impresa che voglia farne richiesta, al fine di scongiurare la minaccia per la stessa dell’insolvibilità nei pagamenti, e quindi per la sua stessa sopravvivenza.
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