Denuncia tardiva di sinistro, quando è dovuto l’indennizzo?
Con ordinanza n. 24210 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sugli effetti della tardiva denuncia di sinistro.
La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di indennizzo ritenendo che l’assicurata lo avesse denunciato tardivamente e cioè oltre il termine (di tre giorni) previsto dalla legge, senza alcuna ragionevole giustificazione.
La danneggiata ricorreva in Cassazione lamentando che la tardiva comunicazione del sinistro poteva determinare il rigetto della domanda di sinistro solo in caso di dolo, mentre nel caso di colpa, quale era quello in discussione, poteva tutt’al più poteva determinarne una riduzione.
La Suprema Corte ricorda anzitutto che l’art. 1913 c.c., comma 1, dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore… entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza“; il successivo art. 1915 c.c., comma 1 prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso… perde il diritto all’indennità” e, al comma 2, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto“.
Secondo gli Ermellini quindi “in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2……l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto“.
Sulla base di tali motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
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Con ordinanza n. 24210 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sugli effetti della tardiva denuncia di sinistro.
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La danneggiata ricorreva in Cassazione lamentando che la tardiva comunicazione del sinistro poteva determinare il rigetto della domanda di sinistro solo in caso di dolo, mentre nel caso di colpa, quale era quello in discussione, poteva tutt’al più poteva determinarne una riduzione.
La Suprema Corte ricorda anzitutto che l’art. 1913 c.c., comma 1, dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore… entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza“; il successivo art. 1915 c.c., comma 1 prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso… perde il diritto all’indennità” e, al comma 2, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto“.
Secondo gli Ermellini quindi “in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915 c.c., comma 2……l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto“.
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