
Procura speciale alle liti su foglio separato, quando è valida?
Con ordinanza n. 23535 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sulla validità di una procura alle liti apposta su foglio separato utilizzata per un ricorso per Cassazione.
La vicenda trae origine dalla richiesta di un dipendente INAIL di riconoscimento delle somme vantate dall’occorsa infermità da causa di servizio negategli da un provvedimento amministrativo. Il Tar adìto respingeva la domanda e la relativa sentenza veniva confermata dal Consiglio di Stato. Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
La Corte rileva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per insanabile difetto di procura speciale.
Ed infatti la procura utilizzata dal ricorrente e apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto al predetto atto così prevede: “Io sottoscritto,…, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso avente ad oggetto istanza di revisione avverso verbale di contestazione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e/o giudizio in ogni sua fase o grado ed eventuale opposizione, appello, esecuzione o riassunzione l’Avv. Armando Pacione e Francesco Mala fronte… conferendo tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, proporre domande nuove e riconvenzionali, conciliare e transigere la controversia e firmare il presente atto. Con ogni altra facoltà, anche se qui non espressamente prevista, necessaria per il completo espletamento del presente mandato…. Cassino 26.04.2018“.
Secondo gli Ermellini la procura in parola ha un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura stessa in relazione al dedotto ricorso per cassazione (v. Cass. 5/11/2018, n. 28146 Cass. 24/07/2017, n. 18527), facendosi in essa espresso riferimento ad uno specifico ricorso del tutto diverso da quello all’esame e ben individuato senza, peraltro, alcuno specifico richiamo al giudizio di cassazione.
A riguardo la Corte ricorda l’orientamento secondo cui “è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali” (Cass. 21/03/2005, n. 6070; Cass., ord., 5/11/2018, n. 28146).
Sulla base di tali motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

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Ed infatti la procura utilizzata dal ricorrente e apposta su foglio separato, ma materialmente congiunto al predetto atto così prevede: “Io sottoscritto,…, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso avente ad oggetto istanza di revisione avverso verbale di contestazione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 e/o giudizio in ogni sua fase o grado ed eventuale opposizione, appello, esecuzione o riassunzione l’Avv. Armando Pacione e Francesco Mala fronte… conferendo tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, proporre domande nuove e riconvenzionali, conciliare e transigere la controversia e firmare il presente atto. Con ogni altra facoltà, anche se qui non espressamente prevista, necessaria per il completo espletamento del presente mandato…. Cassino 26.04.2018“.
Secondo gli Ermellini la procura in parola ha un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura stessa in relazione al dedotto ricorso per cassazione (v. Cass. 5/11/2018, n. 28146 Cass. 24/07/2017, n. 18527), facendosi in essa espresso riferimento ad uno specifico ricorso del tutto diverso da quello all’esame e ben individuato senza, peraltro, alcuno specifico richiamo al giudizio di cassazione.
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