Published On: 28 Settembre 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Isabella Zerbinati

Vizi oggetto compravendita, la prescrizione della garanzia

[…] nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2934, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”

È questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18672 del 2019, pubblicata in data 11/07/2019.

La questione di massima di particolare importanza, della quale sono state investite le S.U. con ordinanza interlocutoria n. 23857/2018 emessa dalla Seconda sezione della Suprema Corte, ha ad oggetto il quesito circa l’individuazione degli atti idonei, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c., ad interrompere la prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 1495 c.c., e, nello specifico, se, atti diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale possano produrre l’effetto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi nell’ambito del contratto di compravendita.

La vicenda trae origine dalle doglianze dell’Azienda Agricola San Donato, la quale ha convenuto, dinnanzi al giudice di pace di Lizzano, la Vivai Cooperativi Rauscendo scarl, chiedendo la riduzione del prezzo di una partita di piante acquistate dalla convenuta, dopo aver provveduto alla denuncia per vizi tramite quattro raccomandate, alle quali, peraltro, la convenuta non ha dato seguito, procedendo, anzi, con l’esecuzione per il recupero del rimanente credito. La convenuta si è costituita in giudizio eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi, e, in ogni caso, la prescrizione dell’azione, posta la tardività della denuncia. L’iter processuale si sviluppa come segue.

Il Giudice di Pace adito emette sentenza con la quale accoglie la domanda di riduzione del prezzo; la sentenza viene, in seguito, confermata dal tribunale di Taranto che respinge le eccezioni di decadenza e prescrizione riproposte in appello dalla Vivai Cooperativi Rauscendo scarl; il giudizio prosegue dinnanzi alla Corte di cassazione, proponendo, la convenuta, ricorso avverso la sentenza di appello.

La Seconda sezione, affrontando la trattazione del secondo motivo di ricorso, relativo alla contestazione circa l’idoneità delle comunicazioni rivolte al venditore da parte dell’acquirente, aventi ad oggetto i vizi dei beni venduti, ad interrompere la prescrizione della garanzia del venditore, rimette la questione alle Sezioni Unite, rilevando, in materia, un contrasto giurisprudenziale. Più nello specifico, la Seconda Sezione evidenzia come sulla questione si siano formati due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la prima impostazione (in tal senso si muove Cass., sez. 2, 10 settembre 1999 n. 9630, ripresa poi da Cass. Sez. 2, 10 novembre 2015, n. 22903), l’art. 1495, comma 3, c.c. nel disciplinare la prescrizione della garanzia, ammette l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione della garanzia, anche di atti stragiudiziali, prescindendo, peraltro, l’operatività della interruzione dalla scelta del compratore di avvalersi della riduzione del prezzo ovvero della risoluzione del contratto. Diverso orientamento ritiene, invece, che solo la domanda giudiziale possa validamente determinare l’interruzione della prescrizione per l’esercizio di tali azioni, posta l’impossibilità per gli atti di costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., di produrre l’effetto interruttivo in parola.

Le Sezioni Unite, nell’affrontare la questione, espongono, in prima battuta gli aspetti generali della disciplina relativa alla garanzia per i vizi in sede di compravendita, proseguendo poi con l’individuazione della natura giuridica della responsabilità per i vizi gravante sul venditore. A tal proposito la Corte richiama il recente orientamento delle stesse Sezioni Unite (Cass. S.u. 3 maggio 2019 n. 11748) la responsabilità del venditore “è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità […] per inadempimento che deriva dall’inesatta esecuzione del contratto sul piano dell’efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell’alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato”.

L’iter logico seguito dalle Sezioni Unite si sviluppa ulteriormente ripercorrendo la pregressa giurisprudenza, ed in particolar modo i due orientamenti contrastanti suesposti, ritenendo, la Corte, di dover accogliere il percorso ermeneutico seguito dalla sentenza n. 9630/1999 e ripreso in seguito dalla sentenza n. 22903/2015. Nello specifico le Sezioni Unite ritengono che, seppur non previsto esplicitamente, debba trovare applicazione la disciplina generale della prescrizione, ivi comprese le ordinarie cause di interruzione e sospensione, con ciò riferendosi all’art. 2943 c.c.

A sostegno di questa impostazione è posto un argomento logico-sistematico in virtù del quale “non si verte propriamente nell’ipotesi di esercitare un singolo specifico potere ma di far valere il diritto alla garanzia derivante dal contratto, rispetto al quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono l’applicabilità della disciplina generale della prescrizione”. Le Sezioni Unite, in definitiva, ritengono che non sia possibile individuare motivi ostativi all’applicazione della disciplina generale con la conseguenza che, no sono la domanda giudiziale, ma anche eventuali atti di costituzione in mora compiuti dal compratore possano determinare l’interruzione della prescrizione.

Dott.ssa Isabella Zerbinati

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Vizi oggetto compravendita, la prescrizione della garanzia

[…] nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell’art. 2934, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, prevista dall’art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell’effetto generale contemplato dall’art. 2945, comma 1, c.c.”

È questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 18672 del 2019, pubblicata in data 11/07/2019.

La questione di massima di particolare importanza, della quale sono state investite le S.U. con ordinanza interlocutoria n. 23857/2018 emessa dalla Seconda sezione della Suprema Corte, ha ad oggetto il quesito circa l’individuazione degli atti idonei, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c., ad interrompere la prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 1495 c.c., e, nello specifico, se, atti diversi dalla proposizione dell’azione giudiziale possano produrre l’effetto interruttivo della prescrizione della garanzia per vizi nell’ambito del contratto di compravendita.

La vicenda trae origine dalle doglianze dell’Azienda Agricola San Donato, la quale ha convenuto, dinnanzi al giudice di pace di Lizzano, la Vivai Cooperativi Rauscendo scarl, chiedendo la riduzione del prezzo di una partita di piante acquistate dalla convenuta, dopo aver provveduto alla denuncia per vizi tramite quattro raccomandate, alle quali, peraltro, la convenuta non ha dato seguito, procedendo, anzi, con l’esecuzione per il recupero del rimanente credito. La convenuta si è costituita in giudizio eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi, e, in ogni caso, la prescrizione dell’azione, posta la tardività della denuncia. L’iter processuale si sviluppa come segue.

Il Giudice di Pace adito emette sentenza con la quale accoglie la domanda di riduzione del prezzo; la sentenza viene, in seguito, confermata dal tribunale di Taranto che respinge le eccezioni di decadenza e prescrizione riproposte in appello dalla Vivai Cooperativi Rauscendo scarl; il giudizio prosegue dinnanzi alla Corte di cassazione, proponendo, la convenuta, ricorso avverso la sentenza di appello.

La Seconda sezione, affrontando la trattazione del secondo motivo di ricorso, relativo alla contestazione circa l’idoneità delle comunicazioni rivolte al venditore da parte dell’acquirente, aventi ad oggetto i vizi dei beni venduti, ad interrompere la prescrizione della garanzia del venditore, rimette la questione alle Sezioni Unite, rilevando, in materia, un contrasto giurisprudenziale. Più nello specifico, la Seconda Sezione evidenzia come sulla questione si siano formati due opposti orientamenti giurisprudenziali.

Secondo la prima impostazione (in tal senso si muove Cass., sez. 2, 10 settembre 1999 n. 9630, ripresa poi da Cass. Sez. 2, 10 novembre 2015, n. 22903), l’art. 1495, comma 3, c.c. nel disciplinare la prescrizione della garanzia, ammette l’idoneità, ai fini dell’interruzione della prescrizione della garanzia, anche di atti stragiudiziali, prescindendo, peraltro, l’operatività della interruzione dalla scelta del compratore di avvalersi della riduzione del prezzo ovvero della risoluzione del contratto. Diverso orientamento ritiene, invece, che solo la domanda giudiziale possa validamente determinare l’interruzione della prescrizione per l’esercizio di tali azioni, posta l’impossibilità per gli atti di costituzione in mora ex art. 1219, comma 1, c.c., di produrre l’effetto interruttivo in parola.

Le Sezioni Unite, nell’affrontare la questione, espongono, in prima battuta gli aspetti generali della disciplina relativa alla garanzia per i vizi in sede di compravendita, proseguendo poi con l’individuazione della natura giuridica della responsabilità per i vizi gravante sul venditore. A tal proposito la Corte richiama il recente orientamento delle stesse Sezioni Unite (Cass. S.u. 3 maggio 2019 n. 11748) la responsabilità del venditore “è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità […] per inadempimento che deriva dall’inesatta esecuzione del contratto sul piano dell’efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell’alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato”.

L’iter logico seguito dalle Sezioni Unite si sviluppa ulteriormente ripercorrendo la pregressa giurisprudenza, ed in particolar modo i due orientamenti contrastanti suesposti, ritenendo, la Corte, di dover accogliere il percorso ermeneutico seguito dalla sentenza n. 9630/1999 e ripreso in seguito dalla sentenza n. 22903/2015. Nello specifico le Sezioni Unite ritengono che, seppur non previsto esplicitamente, debba trovare applicazione la disciplina generale della prescrizione, ivi comprese le ordinarie cause di interruzione e sospensione, con ciò riferendosi all’art. 2943 c.c.

A sostegno di questa impostazione è posto un argomento logico-sistematico in virtù del quale “non si verte propriamente nell’ipotesi di esercitare un singolo specifico potere ma di far valere il diritto alla garanzia derivante dal contratto, rispetto al quale, perciò, non si frappongono ostacoli decisivi che impediscono l’applicabilità della disciplina generale della prescrizione”. Le Sezioni Unite, in definitiva, ritengono che non sia possibile individuare motivi ostativi all’applicazione della disciplina generale con la conseguenza che, no sono la domanda giudiziale, ma anche eventuali atti di costituzione in mora compiuti dal compratore possano determinare l’interruzione della prescrizione.

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