Diritto penale
Published On: 3 Settembre 2012Categories: Articoli, Diritto Penale

Il concorso di colpa nell’incidente stradale

Il presente contributo trae origine da una riflessione effettuata intorno ad una recente pronuncia del Tribunale di Roma che si è occupato di una questione relativa al risarcimento di un danno verificatosi nell’ambito di un incidente stradale mortale.

La sentenza, resa dal Tribunale di Roma, torna così ad affrontare l’interessante tema del concorso colposo del conducente nella causazione del danno a lui arrecato nelle ipotesi di mancata osservanza delle norme del Codice della Strada.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 2054 c.c. pone da sempre una spinosa questione interpretativa con riferimento all’ipotesi di scontro tra veicoli, fattispecie alla quale si applica, giova rammentarlo, sia il primo che il secondo comma della disposizione citata.

Il problema, in particolare, è quello della giuridica configurabilità del concorso tra una colpa specifica, ossia concretamente accertata a carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro conducente.

Alla questione, che ha un enorme rilievo pratico se si considerano gli enormi riflessi che la sua soluzione è destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha dato soluzioni altalenanti risolte però dalla sentenza della Cassazione Civile 9 dicembre 2010, n. 24860 secondo cui “Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”.

Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2054 c.c., per cui “il conducente di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, nonché della presunzione di concorso paritario sancita dal secondo comma per il caso di scontro tra i veicoli, non pare potersi dubitare che incomba a carico del conducente/danneggiato la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, richiesto dalla Corte di Cassazione.

 

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Il concorso di colpa nell’incidente stradale

Il presente contributo trae origine da una riflessione effettuata intorno ad una recente pronuncia del Tribunale di Roma che si è occupato di una questione relativa al risarcimento di un danno verificatosi nell’ambito di un incidente stradale mortale.

La sentenza, resa dal Tribunale di Roma, torna così ad affrontare l’interessante tema del concorso colposo del conducente nella causazione del danno a lui arrecato nelle ipotesi di mancata osservanza delle norme del Codice della Strada.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 2054 c.c. pone da sempre una spinosa questione interpretativa con riferimento all’ipotesi di scontro tra veicoli, fattispecie alla quale si applica, giova rammentarlo, sia il primo che il secondo comma della disposizione citata.

Il problema, in particolare, è quello della giuridica configurabilità del concorso tra una colpa specifica, ossia concretamente accertata a carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro conducente.

Alla questione, che ha un enorme rilievo pratico se si considerano gli enormi riflessi che la sua soluzione è destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha dato soluzioni altalenanti risolte però dalla sentenza della Cassazione Civile 9 dicembre 2010, n. 24860 secondo cui “Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell’altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile”.

Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2054 c.c., per cui “il conducente di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, nonché della presunzione di concorso paritario sancita dal secondo comma per il caso di scontro tra i veicoli, non pare potersi dubitare che incomba a carico del conducente/danneggiato la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, richiesto dalla Corte di Cassazione.

 

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