Holding finanziaria, il diritto di controllo del socio sulle partecipate
Con sentenza del 20/02/2019 il Tribunale di Torino si pronuncia in merito al diritto di controllo del socio di una holding finanziaria s.r.l. sulle partecipate.
L’art. 2476 comma 2 c.c. prevede che “I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”.
L’articolo de quo costituisce un valido strumento per i soci di minoranza per tutelarsi dalle decisioni prese dalla maggioranza dei soci anche sulla base del fatto che nelle s.r.l., diversamente dalle s.p.a., la presenza di un organo di controllo è solo eventuale e che gli amministratori non sono soggetti agli stringenti requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla disciplina delle società per azioni.
Il diritto di accesso è un diritto esercitabile in via potestativa senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della richiesta rispetto ad uno specifico interesse in quanto tale diritto trova la sua ragion d’essere soprattutto nella legittimazione del socio ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.
Il potere di controllo si articola nel diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione dei libri sociali e i documenti inerenti alla gestione.
In merito al diritto di accesso del socio di una holding non operativa sulle partecipate, i Giudici Torinesi hanno enunciato il principio secondo il quale il potere di controllo del socio della srl deve essere perimetrato in base al potere spettante all’organo amministrativo della srl stessa e non ai poteri del socio della società controllata (nel caso in esame la holding aveva partecipazioni in una s.p.a.).
Alla luce di ciò avendo una holding non operativa come oggetto sociale la sola gestione delle partecipazioni delle società direttamente o indirettamente controllate, il socio della stessa avrà diritto ad ottenere dall’organo amministrativo della controllante le informazioni relative allo svolgimento dell’attività d’impresa e a consultare i documenti sociali e amministrativi riguardanti le partecipate.
Tale controllo secondo il Tribunale di merito non è assoluto ma si estende alla sola documentazione sociale di maggior rilevanza non riguardante la mera operatività ordinaria.
Nel caso di specie i Giudici hanno accolto il ricorso cautelare ex 700 c.p.c. del socio di una holding volto ad accedere alla documentazione delle partecipate.
Daniele Moccia
Holding finanziaria, il diritto di controllo del socio sulle partecipate
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L’articolo de quo costituisce un valido strumento per i soci di minoranza per tutelarsi dalle decisioni prese dalla maggioranza dei soci anche sulla base del fatto che nelle s.r.l., diversamente dalle s.p.a., la presenza di un organo di controllo è solo eventuale e che gli amministratori non sono soggetti agli stringenti requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla disciplina delle società per azioni.
Il diritto di accesso è un diritto esercitabile in via potestativa senza che il socio debba indicare o dimostrare l’utilità della richiesta rispetto ad uno specifico interesse in quanto tale diritto trova la sua ragion d’essere soprattutto nella legittimazione del socio ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.
Il potere di controllo si articola nel diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali e nel diritto di consultazione dei libri sociali e i documenti inerenti alla gestione.
In merito al diritto di accesso del socio di una holding non operativa sulle partecipate, i Giudici Torinesi hanno enunciato il principio secondo il quale il potere di controllo del socio della srl deve essere perimetrato in base al potere spettante all’organo amministrativo della srl stessa e non ai poteri del socio della società controllata (nel caso in esame la holding aveva partecipazioni in una s.p.a.).
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