Published On: 2 Giugno 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto fallimentare, Luca Chiaretti

Passivo del fallimento, il singolo professionista senza rappresentanza legale non può opporsi

Con l’ordinanza n. 14321/2019, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha individuato il soggetto legittimato ad opporsi allo stato passivo del fallimento, per la mancata ammissione di un credito spettante ad un’associazione di professionisti.

La legittimazione ad impugnare, ai sensi dell’art. 98 legge fallimentare, il decreto di parziale ammissione di un credito in sede di insinuazione al passivo fallimentare, spetta esclusivamente al medesimo soggetto che ha proposto la domanda di insinuazione”.

La vicenda origina dall’opposizione, promossa da un professionista dello studio professionale, al decreto di parziale ammissione di un credito dello studio professionale allo stato passivo del fallimento. Il Tribunale rigettava l’opposizione, per carenza di legittimazione ad impugnare, indicando lo studio, non il singolo professionista, come il soggetto insinuatosi al passivo e conseguentemente legittimato ad impugnare. Lo studio, pur riconoscendo una disuguaglianza formale tra il soggetto insinuatosi e l’opponente, ricorreva in Cassazione sostenendo un’equivalenza sostanziale sotto il profilo della legittimazione ad impugnare.

Gli Ermellini confermano la decisione del Tribunale asserendo che il singolo professionista, senza spendita del nome dello studio e senza l’assunzione della legale rappresentanza di questo, non potesse considerarsi come lo stesso soggetto che al tempo si era insinuato al passivo.

Di più. La Suprema Corte ha ribadito la tradizionale distinzione tra soggettività giuridica e personalità giuridica. Pertanto, pur lo studio professionale associato essendo privo di personalità giuridica, è comunque da considerare soggetto di diritto, al pari dei consorzi con attività esterna, del Geie o della rete d’imprese con soggettività giuridica e conseguentemente è ritenuto un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici; in quanto soggetto di diritto può impugnare autonomamente ovvero tramite legale rappresentante.

Pertanto la Cassazione, nel rigettare il ricorso, consente l’insinuazione al passivo del fallimento e legittimazione ad impugnare anche allo studio professionale come autonomo soggetto di diritto.

Luca Chiaretti

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Passivo del fallimento, il singolo professionista senza rappresentanza legale non può opporsi

Con l’ordinanza n. 14321/2019, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha individuato il soggetto legittimato ad opporsi allo stato passivo del fallimento, per la mancata ammissione di un credito spettante ad un’associazione di professionisti.

La legittimazione ad impugnare, ai sensi dell’art. 98 legge fallimentare, il decreto di parziale ammissione di un credito in sede di insinuazione al passivo fallimentare, spetta esclusivamente al medesimo soggetto che ha proposto la domanda di insinuazione”.

La vicenda origina dall’opposizione, promossa da un professionista dello studio professionale, al decreto di parziale ammissione di un credito dello studio professionale allo stato passivo del fallimento. Il Tribunale rigettava l’opposizione, per carenza di legittimazione ad impugnare, indicando lo studio, non il singolo professionista, come il soggetto insinuatosi al passivo e conseguentemente legittimato ad impugnare. Lo studio, pur riconoscendo una disuguaglianza formale tra il soggetto insinuatosi e l’opponente, ricorreva in Cassazione sostenendo un’equivalenza sostanziale sotto il profilo della legittimazione ad impugnare.

Gli Ermellini confermano la decisione del Tribunale asserendo che il singolo professionista, senza spendita del nome dello studio e senza l’assunzione della legale rappresentanza di questo, non potesse considerarsi come lo stesso soggetto che al tempo si era insinuato al passivo.

Di più. La Suprema Corte ha ribadito la tradizionale distinzione tra soggettività giuridica e personalità giuridica. Pertanto, pur lo studio professionale associato essendo privo di personalità giuridica, è comunque da considerare soggetto di diritto, al pari dei consorzi con attività esterna, del Geie o della rete d’imprese con soggettività giuridica e conseguentemente è ritenuto un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici; in quanto soggetto di diritto può impugnare autonomamente ovvero tramite legale rappresentante.

Pertanto la Cassazione, nel rigettare il ricorso, consente l’insinuazione al passivo del fallimento e legittimazione ad impugnare anche allo studio professionale come autonomo soggetto di diritto.

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