Published On: 12 Maggio 2019Categories: Articoli, Daniele Moccia, Diritto commerciale e societario

Società di capitali, l’azione di responsabilità del singolo socio

Il Tribunale di Milano con sentenza, 28/01/2019, n. 793, stabilisce i confini dell’azione di responsabilità del singolo socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali.

L’art. 2746 comma 3, c.c., afferma che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.

In base alla norma in esame i presupposti per l’esercizio dell’azione de quo sono:

  • la qualifica di socio
  • la presenza di un atto doloso o colposo dell’amministratore
  • il danno diretto al patrimonio del socio
  • il nesso di causalità tra il fatto lesivo ed il danno

I giudici milanesi si soffermano in particolar modo sul requisito del danno affermando il principio secondo il quale per danno diretto debba intendersi il danno direttamente causato al patrimonio del socio e non invece il danno indiretto subito dal socio in conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.

In altri termini, per essere legittimato ad agire personalmente nei confronti dell’ente, il socio deve dimostrare di aver subito dalla condotta vietata dell’amministratore un pregiudizio che sia conseguenza diretta e immediata della condotta stessa: l’allegazione di un danno diverso comporterà inevitabilmente il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva.

Da notare infatti che nell’ipotesi in cui l’azione amministrativa rechi pregiudizio al patrimonio o al capitale sociale, l’azione esperibile sarà l’azione sociale disciplinata al comma primo dell’art. 2476 e non quella del comma terzo poiché, come afferma il Tribunale milanese, la legittimazione speciale del socio ha natura derivativa rispetto a quella della società e ciò è confermato in generale dalla considerazione che in ogni caso del risultato dell’azione si giova esclusivamente il patrimonio sociale.

Dott. Daniele Moccia

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Società di capitali, l’azione di responsabilità del singolo socio

Il Tribunale di Milano con sentenza, 28/01/2019, n. 793, stabilisce i confini dell’azione di responsabilità del singolo socio nei confronti dell’amministratore di società di capitali.

L’art. 2746 comma 3, c.c., afferma che “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori”.

In base alla norma in esame i presupposti per l’esercizio dell’azione de quo sono:

  • la qualifica di socio
  • la presenza di un atto doloso o colposo dell’amministratore
  • il danno diretto al patrimonio del socio
  • il nesso di causalità tra il fatto lesivo ed il danno

I giudici milanesi si soffermano in particolar modo sul requisito del danno affermando il principio secondo il quale per danno diretto debba intendersi il danno direttamente causato al patrimonio del socio e non invece il danno indiretto subito dal socio in conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.

In altri termini, per essere legittimato ad agire personalmente nei confronti dell’ente, il socio deve dimostrare di aver subito dalla condotta vietata dell’amministratore un pregiudizio che sia conseguenza diretta e immediata della condotta stessa: l’allegazione di un danno diverso comporterà inevitabilmente il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva.

Da notare infatti che nell’ipotesi in cui l’azione amministrativa rechi pregiudizio al patrimonio o al capitale sociale, l’azione esperibile sarà l’azione sociale disciplinata al comma primo dell’art. 2476 e non quella del comma terzo poiché, come afferma il Tribunale milanese, la legittimazione speciale del socio ha natura derivativa rispetto a quella della società e ciò è confermato in generale dalla considerazione che in ogni caso del risultato dell’azione si giova esclusivamente il patrimonio sociale.

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