Published On: 12 Maggio 2019Categories: Antonio Daniele Nania, Articoli, Diritto civile, Diritto Penale, Focus

Diffamazione a mezzo stampa e social, la competenza territoriale

La diffamazione è un reato previsto dal nostro ordinamento all’art. 595 del codice penale consistente nell’offesa all’altrui reputazione effettuata tramite comunicazioni dirette, attraverso qualsiasi mezzo, a più persone diverse dalla persona offesa.

In seguito alla consumazione della condotta prevista all’art. 595 c.p., scaturiscono, in capo al soggetto – agente, conseguenze anche di natura civilistica; quest’ultimo risulterà infatti obbligato nei confronti della persona offesa anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.

La persona offesa, pertanto, a fronte del danno subito quale conseguenza della violazione del proprio diritto all’immagine, alla reputazione, all’onore e/o alla privacy potrà certamente agire in sede civile nei confronti del soggetto – agente per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Premesso quanto sopra, occorre a tal punto interrogarsi in merito ad una delle più comuni problematiche di applicazione pratica: l’individuazione del Giudice territorialmente competente.

Tale problematica sussiste sia nei casi di diffamazione a mezzo stampa tradizionalmente intesa (cartacea), sia in tutti gli altri casi in cui la diffamazione venga consumata tramite altri mezzi di comunicazione digitali (giornali e riviste on-line, blog, social network, app di messaggistica istantanea, etc.).

In passato i criteri di incardinamento della competenza territoriale in materia di diffamazione risultavano differenti a seconda del mezzo di comunicazione attraverso il quale veniva tenuta la condotta lesiva: la competenza territoriale veniva radicata, in caso di diffamazione a mezzo stampa, nel luogo di edizione dello stampato, nel luogo in cui la trasmissione televisiva veniva registrata per la diffamazione commessa attraverso i mezzi televisivi e nel luogo di residenza del danneggiato in caso di diffamazione a mezzo internet.

Tale prassi, consolidatasi sulla base dei criteri generali, non permetteva di conoscere in maniera certa ed esaustiva il foro di competenza precostituito per tali procedimenti e, inoltre, non garantiva la certezza del diritto nonché la parità di trattamento.

A causa delle problematiche sopra descritte e dei conseguenti contrasti giurisprudenziali registratisi, la Suprema Corte ha delineato un unico sistema di individuazione del giudice territorialmente competente per tutte le controversie in materia di diffamazione, proponendo quale unico criterio il domicilio o, alternativamente, la residenza del danneggiato quale luogo in cui si consuma l’evento lesivo.

In virtù di tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009, è stato stabilito che: “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.”.

Risulta pertanto evidente che la Suprema Corte, in discontinuità con le soluzioni precedentemente offerte, ha ragionevolmente voluto radicare la competenza territoriale di tali procedimenti nel luogo di domicilio o residenza del danneggiato, in quanto, gli effetti lesivi della diffamazione non posso che prodursi nel medesimo territorio in cui la persona offesa dimora.

Si precisa da ultimo che, in seguito all’entrata in vigore della L. 98/2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013), i principi relativi alla competenza territoriale sopra descritti, relativi ai procedimenti di risarcimento danni da diffamazione, sono i medesimi anche per la fase stragiudiziale e di mediazione.

Dott. Antonio Daniele Nania

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Diffamazione a mezzo stampa e social, la competenza territoriale

La diffamazione è un reato previsto dal nostro ordinamento all’art. 595 del codice penale consistente nell’offesa all’altrui reputazione effettuata tramite comunicazioni dirette, attraverso qualsiasi mezzo, a più persone diverse dalla persona offesa.

In seguito alla consumazione della condotta prevista all’art. 595 c.p., scaturiscono, in capo al soggetto – agente, conseguenze anche di natura civilistica; quest’ultimo risulterà infatti obbligato nei confronti della persona offesa anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.

La persona offesa, pertanto, a fronte del danno subito quale conseguenza della violazione del proprio diritto all’immagine, alla reputazione, all’onore e/o alla privacy potrà certamente agire in sede civile nei confronti del soggetto – agente per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.

Premesso quanto sopra, occorre a tal punto interrogarsi in merito ad una delle più comuni problematiche di applicazione pratica: l’individuazione del Giudice territorialmente competente.

Tale problematica sussiste sia nei casi di diffamazione a mezzo stampa tradizionalmente intesa (cartacea), sia in tutti gli altri casi in cui la diffamazione venga consumata tramite altri mezzi di comunicazione digitali (giornali e riviste on-line, blog, social network, app di messaggistica istantanea, etc.).

In passato i criteri di incardinamento della competenza territoriale in materia di diffamazione risultavano differenti a seconda del mezzo di comunicazione attraverso il quale veniva tenuta la condotta lesiva: la competenza territoriale veniva radicata, in caso di diffamazione a mezzo stampa, nel luogo di edizione dello stampato, nel luogo in cui la trasmissione televisiva veniva registrata per la diffamazione commessa attraverso i mezzi televisivi e nel luogo di residenza del danneggiato in caso di diffamazione a mezzo internet.

Tale prassi, consolidatasi sulla base dei criteri generali, non permetteva di conoscere in maniera certa ed esaustiva il foro di competenza precostituito per tali procedimenti e, inoltre, non garantiva la certezza del diritto nonché la parità di trattamento.

A causa delle problematiche sopra descritte e dei conseguenti contrasti giurisprudenziali registratisi, la Suprema Corte ha delineato un unico sistema di individuazione del giudice territorialmente competente per tutte le controversie in materia di diffamazione, proponendo quale unico criterio il domicilio o, alternativamente, la residenza del danneggiato quale luogo in cui si consuma l’evento lesivo.

In virtù di tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 21661 del 13.10.2009, è stato stabilito che: “nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva e, più in generale, di quelli derivanti dal pregiudizio dei diritti della personalità recati da mezzi di comunicazione di massa, la competenza per territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all’art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato. Tale individuazione – che corrisponde al luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione – consente, da un lato, di evitare un criterio “ambulatorio” della competenza, potenzialmente lesivo del principio costituzionale della precostituzione del giudice, e, dall’altro, si presenta aderente alla concezione del danno risarcibile inteso non come danno-evento, bensì come danno-conseguenza, permettendo, infine, di individuare il giudice competente in modo da favorire il danneggiato che, in simili controversie, è solitamente il soggetto più debole.”.

Risulta pertanto evidente che la Suprema Corte, in discontinuità con le soluzioni precedentemente offerte, ha ragionevolmente voluto radicare la competenza territoriale di tali procedimenti nel luogo di domicilio o residenza del danneggiato, in quanto, gli effetti lesivi della diffamazione non posso che prodursi nel medesimo territorio in cui la persona offesa dimora.

Si precisa da ultimo che, in seguito all’entrata in vigore della L. 98/2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013), i principi relativi alla competenza territoriale sopra descritti, relativi ai procedimenti di risarcimento danni da diffamazione, sono i medesimi anche per la fase stragiudiziale e di mediazione.

Dott. Antonio Daniele Nania

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