Da Srl a Spa, il diritto di recesso di un socio
Con sentenza n. 28987 del 12/11/2018 la Suprema Corte si pronuncia in merito alle modalità di recesso del socio di una s.r.l. nel caso venga deliberata la trasformazione in s.p.a. e nello statuto della società trasformanda non sia indicato alcun termine di decadenza per l’esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente.
La trasformazione è il procedimento in base al quale i soci deliberano il cambiamento della vesta giuridica di una società la quale assumerà un nuovo modello organizzativo. La trasformazione da un tipo di società ad un altro prende il nome di trasformazione omogenea e trova disciplina negli artt. 2498 e seg. del codice civile.
È regola generale che in virtù delle modificazioni, soprattutto in termini di aumento del rischio, successivi all’espletamento della procedura, il socio di minoranza dissenziente possa recedere dal contratto sociale.
La disciplina previgente al D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 (riforma del diritto societario), all’art. 2494 c.c., prevedeva che, in caso di trasformazione di una s.r.l. in s.p.a., in assenza di indicazioni nello statuto, dovesse applicarsi la normativa prevista per le s.p.a. la quale prevedeva che il socio di minoranza dissenziente avesse il diritto di recedere entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che disponeva la trasformazione (2437 bis c.c.).
Tale impostazione prendeva le mosse dall’idea che la società a responsabilità limitata non fosse altro che una s.p.a. semplificata. La nuova normativa invece rende completamente autonoma la s.r.l. la quale si contraddistingue dalla “sorella” per via:
- di una compagine societaria più ristretta
- della familiarità dell’investimento e spesso anche della gestione
- della difficile trasferibilità a terzi dell’investimento effettuato dai soci
La Corte, dopo aver rilevato tale differenza, analizza l’art. 2473 c.c., il quale regola il recesso del socio nella s.r.l.
Al primo comma l’articolo in esame dispone <<in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società […]>>”. Da ciò si evince che la disciplina applicabile in caso di trasformazione non può che essere quella della società ante trasformazione (e quindi non la disciplina delle s.p.a con recesso a 15 g). Il secondo comma, inoltre, non prevede expressis verbis un termine per esercitare il diritto di recesso per il caso in cui lo statuto o l’atto costitutivo nulla dispongano sul punto.
Alla luce di ciò, gli Ermellini concludono che nel caso in esame sarà il giudice a dover valutare caso per caso, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), la congruità o meno del termine con cui il recesso è stato esercitato effettuando un equo contemperamento tra l’interesse pluralistico dei soci di maggioranza alla stabilità del capitale sociale e quello personalistico del socio di minoranza al disinvestimento.
Nel caso di specie la Corte conferma la sentenza della Corte d’appello di Messina che rigettava la domanda dei ricorrenti volta a dichiarare l’invalidità del recesso dei soci di una s.r.l avvenuto decorsi 15 giorni dall’iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese.
Dott. Daniele Moccia
Da Srl a Spa, il diritto di recesso di un socio
Con sentenza n. 28987 del 12/11/2018 la Suprema Corte si pronuncia in merito alle modalità di recesso del socio di una s.r.l. nel caso venga deliberata la trasformazione in s.p.a. e nello statuto della società trasformanda non sia indicato alcun termine di decadenza per l’esercizio del diritto di recesso del socio dissenziente.
La trasformazione è il procedimento in base al quale i soci deliberano il cambiamento della vesta giuridica di una società la quale assumerà un nuovo modello organizzativo. La trasformazione da un tipo di società ad un altro prende il nome di trasformazione omogenea e trova disciplina negli artt. 2498 e seg. del codice civile.
È regola generale che in virtù delle modificazioni, soprattutto in termini di aumento del rischio, successivi all’espletamento della procedura, il socio di minoranza dissenziente possa recedere dal contratto sociale.
La disciplina previgente al D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 (riforma del diritto societario), all’art. 2494 c.c., prevedeva che, in caso di trasformazione di una s.r.l. in s.p.a., in assenza di indicazioni nello statuto, dovesse applicarsi la normativa prevista per le s.p.a. la quale prevedeva che il socio di minoranza dissenziente avesse il diritto di recedere entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che disponeva la trasformazione (2437 bis c.c.).
Tale impostazione prendeva le mosse dall’idea che la società a responsabilità limitata non fosse altro che una s.p.a. semplificata. La nuova normativa invece rende completamente autonoma la s.r.l. la quale si contraddistingue dalla “sorella” per via:
- di una compagine societaria più ristretta
- della familiarità dell’investimento e spesso anche della gestione
- della difficile trasferibilità a terzi dell’investimento effettuato dai soci
La Corte, dopo aver rilevato tale differenza, analizza l’art. 2473 c.c., il quale regola il recesso del socio nella s.r.l.
Al primo comma l’articolo in esame dispone <<in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società […]>>”. Da ciò si evince che la disciplina applicabile in caso di trasformazione non può che essere quella della società ante trasformazione (e quindi non la disciplina delle s.p.a con recesso a 15 g). Il secondo comma, inoltre, non prevede expressis verbis un termine per esercitare il diritto di recesso per il caso in cui lo statuto o l’atto costitutivo nulla dispongano sul punto.
Alla luce di ciò, gli Ermellini concludono che nel caso in esame sarà il giudice a dover valutare caso per caso, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), la congruità o meno del termine con cui il recesso è stato esercitato effettuando un equo contemperamento tra l’interesse pluralistico dei soci di maggioranza alla stabilità del capitale sociale e quello personalistico del socio di minoranza al disinvestimento.
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