Decreto Sicurezza, nuove regole per il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie
La Corte di Cassazione, sez. I civ., con la sentenza del 19.02.2019 n. 4890, ha specificato il nuovo volto assunto dal permesso di soggiorno per motivi umanitari – ridisciplinato con l’entrata in vigore del d.l. 113 del 2018 – ed ha stabilito i confini dell’applicabilità della nuova disciplina.
In virtù del Decreto n. 113 del 2018 – convertito nella legge 132 2018 – il riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie è concesso nelle ipotesi tassativamente descritte e indicate come “casi speciali”. Rispetto all’assetto precedente di cui all’ art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998, la comparazione evidenzia la predeterminazione delle ipotesi. Ciò che la nuova disciplina non specifica è se per i casi pendenti al momento dell’entrata in vigore, la qualificazione del diritto, e dunque della situazione giuridica sottostante, debba avvenire ai sensi del precedente assetto, ovvero alla luce della nuova normativa.
Con la sentenza citata, i giudici di legittimità stabiliscono che il d.l. 113/2018 – denominato “Decreto sicurezza” – non si applica alle domande di permesso di soggiorno anteriori al 5 ottobre, data di entrata in vigore del decreto citato. Per le domande anteriori a tale data opera, infatti, il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle preleggi.
Tuttavia, gli ermellini precisano che in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, il provvedimento del questore dovrà avere il contenuto e la durata stabiliti dall’art. 1, comma 5 del nuovo decreto 113/2018.
Dunque, per le domande presentate nella fase transitoria, – e quindi pendenti al momento della entrata in vigore del decreto – l’accertamento dei presupposti per la concessione avverrà seguendo la disciplina precedente. Il divieto di retroattività della nuova disciplina opera con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica del diritto connesso all’accertamento dell’esistenza dei seri motivi umanitari.
Diana De Gaetani
Decreto Sicurezza, nuove regole per il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie
La Corte di Cassazione, sez. I civ., con la sentenza del 19.02.2019 n. 4890, ha specificato il nuovo volto assunto dal permesso di soggiorno per motivi umanitari – ridisciplinato con l’entrata in vigore del d.l. 113 del 2018 – ed ha stabilito i confini dell’applicabilità della nuova disciplina.
In virtù del Decreto n. 113 del 2018 – convertito nella legge 132 2018 – il riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie è concesso nelle ipotesi tassativamente descritte e indicate come “casi speciali”. Rispetto all’assetto precedente di cui all’ art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998, la comparazione evidenzia la predeterminazione delle ipotesi. Ciò che la nuova disciplina non specifica è se per i casi pendenti al momento dell’entrata in vigore, la qualificazione del diritto, e dunque della situazione giuridica sottostante, debba avvenire ai sensi del precedente assetto, ovvero alla luce della nuova normativa.
Con la sentenza citata, i giudici di legittimità stabiliscono che il d.l. 113/2018 – denominato “Decreto sicurezza” – non si applica alle domande di permesso di soggiorno anteriori al 5 ottobre, data di entrata in vigore del decreto citato. Per le domande anteriori a tale data opera, infatti, il divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle preleggi.
Tuttavia, gli ermellini precisano che in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge, il provvedimento del questore dovrà avere il contenuto e la durata stabiliti dall’art. 1, comma 5 del nuovo decreto 113/2018.
Dunque, per le domande presentate nella fase transitoria, – e quindi pendenti al momento della entrata in vigore del decreto – l’accertamento dei presupposti per la concessione avverrà seguendo la disciplina precedente. Il divieto di retroattività della nuova disciplina opera con esclusivo riferimento alla qualificazione giuridica del diritto connesso all’accertamento dell’esistenza dei seri motivi umanitari.
Diana De Gaetani
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