Favoreggiamento: come opera la causa di esclusione della punibilità
La Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, con sentenza n. 53939/2018 si è espressa sull’applicazione della causa di esclusione della punibilità, prevista all’art 348 c.p., in relazione alla fattispecie del favoreggiamento.
La pronuncia della Corte trae origine dal ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto da detenzione ai fini di spaccio di una quantità indeterminata di hashish in favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 c.p., avendo l’imputato bloccato gli agenti che stavano procedendo alla perquisizione domiciliare, al fine di consentire al figlio di introdursi da solo in casa e disfarsi dello stupefacente.
Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell’imputato, nello specifico, deduceva violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.348 c.p.
La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso motiva che: “In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un’accusa penale a carico del congiunto (arg. ex Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Maccioni, Rv. 260744).”
Precisa, inoltre che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente a tale capo d’imputazione perché il fatto non costituisce reato “dovendosi qualificare l’esimente di cui all’art. 438 c.p. quale causa di esclusione della colpevolezza e non dell’antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l’agente e che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate allo stesso art. 348 c.p. comma 1 (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181)”.
Dott.ssa Simona Arcieri
Favoreggiamento: come opera la causa di esclusione della punibilità
La Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, con sentenza n. 53939/2018 si è espressa sull’applicazione della causa di esclusione della punibilità, prevista all’art 348 c.p., in relazione alla fattispecie del favoreggiamento.
La pronuncia della Corte trae origine dal ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riqualificato il fatto da detenzione ai fini di spaccio di una quantità indeterminata di hashish in favoreggiamento personale, di cui all’art. 378 c.p., avendo l’imputato bloccato gli agenti che stavano procedendo alla perquisizione domiciliare, al fine di consentire al figlio di introdursi da solo in casa e disfarsi dello stupefacente.
Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell’imputato, nello specifico, deduceva violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.348 c.p.
La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso motiva che: “In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all’onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un’accusa penale a carico del congiunto (arg. ex Sez. 3, n. 45444 del 25/06/2014, Maccioni, Rv. 260744).”
Precisa, inoltre che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente a tale capo d’imputazione perché il fatto non costituisce reato “dovendosi qualificare l’esimente di cui all’art. 438 c.p. quale causa di esclusione della colpevolezza e non dell’antigiuridicità della condotta, in quanto connessa alla particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l’agente e che rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate allo stesso art. 348 c.p. comma 1 (Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181)”.
Dott.ssa Simona Arcieri
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