Published On: 26 Aprile 2019Categories: Articoli, Diritto fallimentare, Luca Chiaretti

Continuità aziendale in assenza dei vertici societari: il caso Blutec

Recenti notizie di cronaca hanno riportato la situazione della Blutec, società del Torinese, con sede legale a Pescara, che aveva rilevato l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, la quale oggi si ritrova sprovvista dei vertici aziendali, sollevando profili di criticità in ordine alla continuità aziendale della stessa, in attesa della ricostituzione dell’organo amministrativo.

Blutec ha sottoscritto, nel 2015, un accordo di programma con il Mise, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Sicilia e il Comune di Termini, per un importo pari a 95 milioni di euro, chiedendo agevolazioni pubbliche per 71 milioni di euro, sulla base di una pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della riqualificazione.

Con riguardo allo stabilimento Blutec di Atessa, viene sollecitato il Mise alla nomina di commissari straordinari, affinché in un regime di continuità della gestione aziendale, nelle more di una ricostituzione degli organi amministrativi, si seguiti nel perseguimento del piano industriale, con progressivo riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione e nel contempo si portino avanti le trattative già in atto per la cessione dell’azienda di Vasto al gruppo Ma, specialista nei sistemi di assemblaggio e collaudo.

È opportuno rilevare l’importanza della necessità di continuazione del piano industriale nell’ottica del going concern aziendale sia, in particolar modo, ai fini della salvaguardia delle risorse umane, sia per evitare l’incombenza dell’instaurazione di procedure concorsuali.

La conservazione dell’attività aziendale è oggi obiettivo tendenziale del nuovo Codice della Crisi d’impresa.

L’assenza dei vertici societari sicuramente riflette negativamente sulla neonata procedura di allerta interna introdotta con la Riforma Rodorf: pertanto non sarebbe possibile effettuare una segnalazione, da parte dell’organo di controllo all’organo amministrativo, di “probabile futura insolvenza” e conseguentemente mancherebbe l’instaurazione di un tavolo tecnico anticipato tra creditori e società debitrice, tanto auspicato dal legislatore.

Infatti, ai fini della continuità aziendale è necessaria la presenza di un organo di vertice che, quantomeno, eserciti un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale e che sia in grado di svolgere quella pianificazione dell’attività aziendale essenziale, come detto, ai fini della conservazione del c.d. going concern.

Una soluzione in caso di contestazione di reati ai vertici societari potrebbe essere, ai fini della continuità aziendale, la nomina, da parte del giudice, di un commissario giudiziale, che si verifica alle seguenti condizioni ex Dlgs 231/2001:

  1. qualora l’Ente svolga un pubblico servizio la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
  2. qualora l’interruzione dell’attività societaria comportasse, a causa delle dimensioni dell’Ente, ripercussioni sull’occupazione.

Il commissario giudiziale, oltre al compimento di atti di ordinaria amministrazione e anche, previa autorizzazione del Giudice, di straordinaria amministrazione, adotta inoltre modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati e dunque assicurare una corretta attività gestionale.

Al subentro, il commissario giudiziale ha il compito di separare le attività pregresse da quelle che andrà ad assumere personalmente, inoltre, deve altresì compiere un’attività valutativa sulla validità e ragionevolezza delle posizioni creditorie pregresse.

Sulla scorta di autorevole dottrina, il commissario giudiziale, assumendo una sorta di qualifica di “socio”, avrebbe il potere, ferma restando un’eventuale sanzione interdittiva già irrogata, di revocare i precedenti amministratori e nominare un nuovo organo amministrativo.

In ogni caso, come da sopra esposto, il Mise valuterà la sussistenza di presupposti ai fini dell’apertura di una procedura di Amministrazione Straordinaria e conseguentemente la nomina di commissari straordinari, sulla base di un programma di recupero della produttività aziendale in linea con il piano industriale e di carattere misto, ossia, da una parte, di cessione del complesso di Vasto, dall’altra, di ristrutturazione-risanamento per il restante complesso aziendale.

Se si arrivasse a tale esito, in base all’attuale normativa, opererebbe una continuità dei contratti in corso di esecuzione, nell’ottica di conservazione dell’impresa e di continuità aziendale, fino a quando il commissario straordinario non decidesse di optare per lo scioglimento di questi, fermo restando che eventuali crediti maturati dalla controparte dell’impresa dall’avvio della procedura amministrativa devono essere ammessi al passivo e soddisfatti come crediti prededucibili.

Inoltre, è bene ricordare che, nel caso di instaurazione della procedura di amministrazione straordinaria, è dall’approvazione del programma di recupero che cominceranno a decorrere i termini per l’eventuale proposizione di azioni revocatorie da parte della società in amministrazione straordinaria (Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, n.31194).

Luca Chiaretti

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Published On: 26 Aprile 2019Categories: Articoli, Diritto fallimentare, Luca ChiarettiBy

Continuità aziendale in assenza dei vertici societari: il caso Blutec

Recenti notizie di cronaca hanno riportato la situazione della Blutec, società del Torinese, con sede legale a Pescara, che aveva rilevato l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, la quale oggi si ritrova sprovvista dei vertici aziendali, sollevando profili di criticità in ordine alla continuità aziendale della stessa, in attesa della ricostituzione dell’organo amministrativo.

Blutec ha sottoscritto, nel 2015, un accordo di programma con il Mise, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Regione Sicilia e il Comune di Termini, per un importo pari a 95 milioni di euro, chiedendo agevolazioni pubbliche per 71 milioni di euro, sulla base di una pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della riqualificazione.

Con riguardo allo stabilimento Blutec di Atessa, viene sollecitato il Mise alla nomina di commissari straordinari, affinché in un regime di continuità della gestione aziendale, nelle more di una ricostituzione degli organi amministrativi, si seguiti nel perseguimento del piano industriale, con progressivo riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione e nel contempo si portino avanti le trattative già in atto per la cessione dell’azienda di Vasto al gruppo Ma, specialista nei sistemi di assemblaggio e collaudo.

È opportuno rilevare l’importanza della necessità di continuazione del piano industriale nell’ottica del going concern aziendale sia, in particolar modo, ai fini della salvaguardia delle risorse umane, sia per evitare l’incombenza dell’instaurazione di procedure concorsuali.

La conservazione dell’attività aziendale è oggi obiettivo tendenziale del nuovo Codice della Crisi d’impresa.

L’assenza dei vertici societari sicuramente riflette negativamente sulla neonata procedura di allerta interna introdotta con la Riforma Rodorf: pertanto non sarebbe possibile effettuare una segnalazione, da parte dell’organo di controllo all’organo amministrativo, di “probabile futura insolvenza” e conseguentemente mancherebbe l’instaurazione di un tavolo tecnico anticipato tra creditori e società debitrice, tanto auspicato dal legislatore.

Infatti, ai fini della continuità aziendale è necessaria la presenza di un organo di vertice che, quantomeno, eserciti un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale e che sia in grado di svolgere quella pianificazione dell’attività aziendale essenziale, come detto, ai fini della conservazione del c.d. going concern.

Una soluzione in caso di contestazione di reati ai vertici societari potrebbe essere, ai fini della continuità aziendale, la nomina, da parte del giudice, di un commissario giudiziale, che si verifica alle seguenti condizioni ex Dlgs 231/2001:

  1. qualora l’Ente svolga un pubblico servizio la cui interruzione comporterebbe un grave pregiudizio alla collettività;
  2. qualora l’interruzione dell’attività societaria comportasse, a causa delle dimensioni dell’Ente, ripercussioni sull’occupazione.

Il commissario giudiziale, oltre al compimento di atti di ordinaria amministrazione e anche, previa autorizzazione del Giudice, di straordinaria amministrazione, adotta inoltre modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati e dunque assicurare una corretta attività gestionale.

Al subentro, il commissario giudiziale ha il compito di separare le attività pregresse da quelle che andrà ad assumere personalmente, inoltre, deve altresì compiere un’attività valutativa sulla validità e ragionevolezza delle posizioni creditorie pregresse.

Sulla scorta di autorevole dottrina, il commissario giudiziale, assumendo una sorta di qualifica di “socio”, avrebbe il potere, ferma restando un’eventuale sanzione interdittiva già irrogata, di revocare i precedenti amministratori e nominare un nuovo organo amministrativo.

In ogni caso, come da sopra esposto, il Mise valuterà la sussistenza di presupposti ai fini dell’apertura di una procedura di Amministrazione Straordinaria e conseguentemente la nomina di commissari straordinari, sulla base di un programma di recupero della produttività aziendale in linea con il piano industriale e di carattere misto, ossia, da una parte, di cessione del complesso di Vasto, dall’altra, di ristrutturazione-risanamento per il restante complesso aziendale.

Se si arrivasse a tale esito, in base all’attuale normativa, opererebbe una continuità dei contratti in corso di esecuzione, nell’ottica di conservazione dell’impresa e di continuità aziendale, fino a quando il commissario straordinario non decidesse di optare per lo scioglimento di questi, fermo restando che eventuali crediti maturati dalla controparte dell’impresa dall’avvio della procedura amministrativa devono essere ammessi al passivo e soddisfatti come crediti prededucibili.

Inoltre, è bene ricordare che, nel caso di instaurazione della procedura di amministrazione straordinaria, è dall’approvazione del programma di recupero che cominceranno a decorrere i termini per l’eventuale proposizione di azioni revocatorie da parte della società in amministrazione straordinaria (Cassazione civile sez. I, 03/12/2018, n.31194).

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