Published On: 10 Marzo 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Luca Chiaretti

Il focus: Legge di Bilancio 2019, le agevolazioni per la riqualificazione ambientale

Con la legge di bilancio 2019 viene confermato per un altro anno il cosiddetto Ecobonus, dilatando l’ambito dei beneficiari e degli interventi agevolabili.

L’Ecobonus consiste in un’agevolazione fiscale, tradotta in detrazioni Irpef, per i privati, o Ires, per imprese e società, per le spese dei contribuenti inerenti ad interventi di riconversione energetica nelle abitazioni, uffici, negozi, capannoni industriali, tali da ridurre il consumo energetico.

A carattere generale, la detrazione Irpef per tali interventi è al 65%, tuttavia le detrazioni per spese di sostituzione di infissi e schermature e le spese per installazione di caldaia a condensazione di classe A senza sistemi termoregolatori evoluti è al 50%.

Nel caso di spese per installazioni di caldaie di classe B, invece, non sono previste agevolazioni. La detraibilità Irpef spetta a persone fisiche, titolari di partita Iva esercenti arti o professioni, associazioni tra professionisti ed enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La detrazione può essere fruita anche dal coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado sostenitori delle spese al posto del soggetto titolare.

La detraibilità Ires, invece, spetta ai contribuenti con redditi d’impresa.

In ogni caso la detrazione può essere operata su un tetto massimo di spesa previsto dall’Ecobonus: 100.000,00 euro per interventi di riqualificazione energetica; 60.000,00 euro per interventi su edifici esistenti o per installazione di pannelli solari; 30.000,00 euro per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Ultimati gli interventi riqualificatori, ai fini della fruibilità dell’Ecobonus, il contribuente deve presentare una scheda informativa degli interventi realizzati, altresì allegando un’attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti ex lege, tranne nell’occasione di interventi di riqualificazione energetica su edifici unitariamente intesi, nel cui caso tale attestazione è sostituita da una certificazione energetica relativa all’edificio oggetto di intervento.

L’attestazione o la certificazione energetica devono essere spediti, solo in via telematica, all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

I contribuenti privati sono obbligati ad effettuare il pagamento delle spese da portare in detrazione con bonifico bancario o postale.

In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate è opportuno che il contribuente conservi i documenti dimostrativi delle comunicazioni rivolte all’ENEA, oltre alle fatture e ricevute delle spese effettuate relative all’Ecobonus.

Occorre rilevare altresì l’avvertita esigenza, da parte del Governo, di procedere ad un’ottimizzazione dell’impatto ambientale delle auto, attraverso la previsione, nella legge di Bilancio 2019, da un lato, di agevolazioni sul costo di acquisto di auto ibride, elettriche o a basse emissioni di CO2, dall’altro lato, di un’Ecotassa per i modelli di auto più inquinanti.

Gli incentivi per l’acquisto di una vettura nuova di fabbrica con consegna contestuale per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, applicabili fino ad una spesa massima di 61 mila euro Iva inclusa, variano, a seconda del livello di emissioni, dai 2.500 euro ai 6.000 euro.

            Livelli CO2 g/km              Importo incentivi
                       0 < 20 Fino a 6.000,00 euro con rottamazione
                      21 < 70 Fino a 2.500,00 euro con rottamazione

 

L’Incentivo è invece più basso in assenza della rottamazione di un veicolo.

            Livelli CO2 g/km              Importo incentivi
                       0 < 20 Fino a 4.000,00 euro senza rottamazione
                      21 < 70 Fino a 1.500,00 euro senza rottamazione

 

L’Ecotassa che si applica agli acquisti dal 1.3.2019 in poi varia dai 1100 ai 2500 euro.

               Livelli CO2 g/km               Importo Ecotassa
                  161 < 175                  1100,00 euro
                  176 < 200                  1600,00 euro
                  201 < 250                  2000,00 euro
                     250 <                  2500,00 euro

E’ previsto altresì un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 3.000 per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione di veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Con Risoluzione 32/E del 1/03/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus non si può ancora prenotare, l’ecotassa va invece pagata subito.

Tuttavia, l’acquirente ha diritto all’ecobonus anche se questo ad oggi non è ancora prenotabile. Sarà il venditore a dover scontare il bonus dal prezzo di vendita, in sostanza, anticipandolo. Quanto all’Ecotassa, invece, la risoluzione 32/E impone di pagare la tassa nel giorno dell’immatricolazione.

Occorre però rilevare che il giorno di immatricolazione spesso è anteriore alla consegna, dunque occorrerebbe procedere con il pagamento prima di aver ottenuto la disponibilità del bene.

Il venditore dovrebbe quindi comunicare al cliente tempestivamente la ricezione della carta di circolazione relativa al veicolo acquistato, altrimenti l’acquirente potrebbe finire con l’adempiere fuori termine, incorrendo nelle seguenti sanzioni: in caso di ritardo non superiore a 15 giorni, 0,1%; in caso di ritardo non superiore a 30 giorni, 1,5%; se non superiore a 90 giorni, 1,67%; entro 12 mesi, 3,75%.

Oltre l’anno di ritardo, non potendo più il contribuente procedere al ravvedimento, incorrerebbe nella sanzione del 30%.

Luca Chiaretti

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Published On: 10 Marzo 2019Categories: Articoli, Diritto civile, Luca ChiarettiBy

Il focus: Legge di Bilancio 2019, le agevolazioni per la riqualificazione ambientale

Con la legge di bilancio 2019 viene confermato per un altro anno il cosiddetto Ecobonus, dilatando l’ambito dei beneficiari e degli interventi agevolabili.

L’Ecobonus consiste in un’agevolazione fiscale, tradotta in detrazioni Irpef, per i privati, o Ires, per imprese e società, per le spese dei contribuenti inerenti ad interventi di riconversione energetica nelle abitazioni, uffici, negozi, capannoni industriali, tali da ridurre il consumo energetico.

A carattere generale, la detrazione Irpef per tali interventi è al 65%, tuttavia le detrazioni per spese di sostituzione di infissi e schermature e le spese per installazione di caldaia a condensazione di classe A senza sistemi termoregolatori evoluti è al 50%.

Nel caso di spese per installazioni di caldaie di classe B, invece, non sono previste agevolazioni. La detraibilità Irpef spetta a persone fisiche, titolari di partita Iva esercenti arti o professioni, associazioni tra professionisti ed enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La detrazione può essere fruita anche dal coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado sostenitori delle spese al posto del soggetto titolare.

La detraibilità Ires, invece, spetta ai contribuenti con redditi d’impresa.

In ogni caso la detrazione può essere operata su un tetto massimo di spesa previsto dall’Ecobonus: 100.000,00 euro per interventi di riqualificazione energetica; 60.000,00 euro per interventi su edifici esistenti o per installazione di pannelli solari; 30.000,00 euro per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Ultimati gli interventi riqualificatori, ai fini della fruibilità dell’Ecobonus, il contribuente deve presentare una scheda informativa degli interventi realizzati, altresì allegando un’attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti ex lege, tranne nell’occasione di interventi di riqualificazione energetica su edifici unitariamente intesi, nel cui caso tale attestazione è sostituita da una certificazione energetica relativa all’edificio oggetto di intervento.

L’attestazione o la certificazione energetica devono essere spediti, solo in via telematica, all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

I contribuenti privati sono obbligati ad effettuare il pagamento delle spese da portare in detrazione con bonifico bancario o postale.

In caso di successivi controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate è opportuno che il contribuente conservi i documenti dimostrativi delle comunicazioni rivolte all’ENEA, oltre alle fatture e ricevute delle spese effettuate relative all’Ecobonus.

Occorre rilevare altresì l’avvertita esigenza, da parte del Governo, di procedere ad un’ottimizzazione dell’impatto ambientale delle auto, attraverso la previsione, nella legge di Bilancio 2019, da un lato, di agevolazioni sul costo di acquisto di auto ibride, elettriche o a basse emissioni di CO2, dall’altro lato, di un’Ecotassa per i modelli di auto più inquinanti.

Gli incentivi per l’acquisto di una vettura nuova di fabbrica con consegna contestuale per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria, applicabili fino ad una spesa massima di 61 mila euro Iva inclusa, variano, a seconda del livello di emissioni, dai 2.500 euro ai 6.000 euro.

            Livelli CO2 g/km              Importo incentivi
                       0 < 20 Fino a 6.000,00 euro con rottamazione
                      21 < 70 Fino a 2.500,00 euro con rottamazione

 

L’Incentivo è invece più basso in assenza della rottamazione di un veicolo.

            Livelli CO2 g/km              Importo incentivi
                       0 < 20 Fino a 4.000,00 euro senza rottamazione
                      21 < 70 Fino a 1.500,00 euro senza rottamazione

 

L’Ecotassa che si applica agli acquisti dal 1.3.2019 in poi varia dai 1100 ai 2500 euro.

               Livelli CO2 g/km               Importo Ecotassa
                  161 < 175                  1100,00 euro
                  176 < 200                  1600,00 euro
                  201 < 250                  2000,00 euro
                     250 <                  2500,00 euro

E’ previsto altresì un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino a un massimo di € 3.000 per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione di veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Con Risoluzione 32/E del 1/03/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus non si può ancora prenotare, l’ecotassa va invece pagata subito.

Tuttavia, l’acquirente ha diritto all’ecobonus anche se questo ad oggi non è ancora prenotabile. Sarà il venditore a dover scontare il bonus dal prezzo di vendita, in sostanza, anticipandolo. Quanto all’Ecotassa, invece, la risoluzione 32/E impone di pagare la tassa nel giorno dell’immatricolazione.

Occorre però rilevare che il giorno di immatricolazione spesso è anteriore alla consegna, dunque occorrerebbe procedere con il pagamento prima di aver ottenuto la disponibilità del bene.

Il venditore dovrebbe quindi comunicare al cliente tempestivamente la ricezione della carta di circolazione relativa al veicolo acquistato, altrimenti l’acquirente potrebbe finire con l’adempiere fuori termine, incorrendo nelle seguenti sanzioni: in caso di ritardo non superiore a 15 giorni, 0,1%; in caso di ritardo non superiore a 30 giorni, 1,5%; se non superiore a 90 giorni, 1,67%; entro 12 mesi, 3,75%.

Oltre l’anno di ritardo, non potendo più il contribuente procedere al ravvedimento, incorrerebbe nella sanzione del 30%.

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