Scritture contabili come prova, l'opportunità di una valutazione d’insieme

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova, liberamente valutabile, contro l’imprenditore. Tuttavia, chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.

È per mezzo del principio di inscindibilità appena menzionato ed espresso dall’art. 2709 c.c., sul quale le pronunce giurisprudenziali da tempo insistono (Tribunale Milano 06/06/2013 n.r.g. 4255/2012), che la Prima Sezione Civile della Cassazione ha rigettato, con sentenza n°26874/2018, il ricorso di DA.P. contro il decreto emesso nel 2014 dal Tribunale di Bolzano, il quale aveva respinto l’opposizione del ricorrente contro la decisione negativa del giudice delegato del Fallimento di A. S.p.a., circa l’ammissione al passivo di un credito pari a 358.542,00 euro, relativo al compenso per il ruolo di amministratore unico e, poi, liquidatore svolto dal 2003 al 2011.

Il ricorrente ha fondato la propria richiesta sulla nota integrativa del bilancio al 30 Giugno 2011, dalla quale risultava la creazione di un “fondo di trattamento di fine mandato” per gli amministratori.

La Suprema Corte ha rilevato che dalla nota integrativa risultava, anche, un azzeramento di tale fondo, per accordo consensuale dei precedenti amministratori, tra cui DA. P., per cui il ricorrente, nel caso di specie,” non poteva trarre vantaggio dal documento, difettando un apprezzamento complessivo del documento”, dovendosi considerare tanto gli elementi a favore quanto quelli a carico.

Dott. Luca Chiaretti

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Scritture contabili come prova, l'opportunità di una valutazione d’insieme

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova, liberamente valutabile, contro l’imprenditore. Tuttavia, chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.

È per mezzo del principio di inscindibilità appena menzionato ed espresso dall’art. 2709 c.c., sul quale le pronunce giurisprudenziali da tempo insistono (Tribunale Milano 06/06/2013 n.r.g. 4255/2012), che la Prima Sezione Civile della Cassazione ha rigettato, con sentenza n°26874/2018, il ricorso di DA.P. contro il decreto emesso nel 2014 dal Tribunale di Bolzano, il quale aveva respinto l’opposizione del ricorrente contro la decisione negativa del giudice delegato del Fallimento di A. S.p.a., circa l’ammissione al passivo di un credito pari a 358.542,00 euro, relativo al compenso per il ruolo di amministratore unico e, poi, liquidatore svolto dal 2003 al 2011.

Il ricorrente ha fondato la propria richiesta sulla nota integrativa del bilancio al 30 Giugno 2011, dalla quale risultava la creazione di un “fondo di trattamento di fine mandato” per gli amministratori.

La Suprema Corte ha rilevato che dalla nota integrativa risultava, anche, un azzeramento di tale fondo, per accordo consensuale dei precedenti amministratori, tra cui DA. P., per cui il ricorrente, nel caso di specie,” non poteva trarre vantaggio dal documento, difettando un apprezzamento complessivo del documento”, dovendosi considerare tanto gli elementi a favore quanto quelli a carico.

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