Published On: 3 Febbraio 2019Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Gavril Zaccaria

Cartella di pagamento: l’opposizione va presentata entro 30 o 60 giorni?

Con sentenza n. 2968 del 2019 la Corte Suprema di Cassazione si è soffermata sul termine per impugnare la cartella di pagamento contenente verbali di violazione del codice della strada.

Partiamo dai fatti.

Il proprietario di un veicolo si opponeva il 7.6.2010 ad una cartella di pagamento dinanzi il Giudice di Pace sostenendo di non aver mai ricevuto i 6 verbali di contestazione relativi a violazioni del Codice della Strada sottesi alla suddetta cartella.

Con sentenza n. 397/2011 il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso perché presentato oltre il termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla notifica della cartella.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello sostenendo che fosse possibile impugnare la cartella nel termine di 60 giorni recuperando così l’azione prevista dall’art. 204 bis C.d.S. Con sentenza n. 1180/2014 il Tribunale rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultimo provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo ossia sulla circostanza che il Tribunale aveva disatteso l’orientamento degli Ermellini secondo il quale l’opposizione alla cartella di pagamento va proposta nel termine più ampio di 60 giorni quando esso costituisca il primo atto con il quale si è venuti a conoscenza della sanzione.

Secondo la Corte di Cassazione il motivo proposto è fondato.

Sebbene le sezioni unite (Cass. sez. un. n. 22080 del 2017), abbiano affermato il seguente principio: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte (come nella fattispecie) deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (conf. Cass. n. 30774 del 2017; Cass. n. 1285 del 2018; v. anche Cass. n. 17042 del 2018), tuttavia occorre analizzarlo in relazione alla normativa ratione temporis applicabile.

Infatti l’opposizione con cui si contestava l’illegittimità della cartella per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non era soggetta (prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011) al termine di trenta giorni stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ma al termine più ampio di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis cod. strada, atteso che, mancando la notifica del verbale, l’impugnazione della cartella aveva la funzione di restituire al ricorrente lo stesso strumento che avrebbe avuto per opporsi al verbale se gli fosse stato a suo tempo notificato (così, Cass. n. 12412 del 2016; Cass. n. 21043 del 2013).

Considerato, quindi, che, ai sensi dell’art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma che riduce detto termine a trenta giorni si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”, che è quella del 6 ottobre 2011, il ricorso iniziale, presentato il 7.6.2010, era del tutto ammissibile essendo applicabile il termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S.

Per tali motivi il Collegio ha accolto il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 3 Febbraio 2019Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Gavril ZaccariaBy

Cartella di pagamento: l’opposizione va presentata entro 30 o 60 giorni?

Con sentenza n. 2968 del 2019 la Corte Suprema di Cassazione si è soffermata sul termine per impugnare la cartella di pagamento contenente verbali di violazione del codice della strada.

Partiamo dai fatti.

Il proprietario di un veicolo si opponeva il 7.6.2010 ad una cartella di pagamento dinanzi il Giudice di Pace sostenendo di non aver mai ricevuto i 6 verbali di contestazione relativi a violazioni del Codice della Strada sottesi alla suddetta cartella.

Con sentenza n. 397/2011 il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso perché presentato oltre il termine decadenziale di 30 giorni decorrente dalla notifica della cartella.

Avverso detta sentenza veniva proposto appello sostenendo che fosse possibile impugnare la cartella nel termine di 60 giorni recuperando così l’azione prevista dall’art. 204 bis C.d.S. Con sentenza n. 1180/2014 il Tribunale rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultimo provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo ossia sulla circostanza che il Tribunale aveva disatteso l’orientamento degli Ermellini secondo il quale l’opposizione alla cartella di pagamento va proposta nel termine più ampio di 60 giorni quando esso costituisca il primo atto con il quale si è venuti a conoscenza della sanzione.

Secondo la Corte di Cassazione il motivo proposto è fondato.

Sebbene le sezioni unite (Cass. sez. un. n. 22080 del 2017), abbiano affermato il seguente principio: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte (come nella fattispecie) deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (conf. Cass. n. 30774 del 2017; Cass. n. 1285 del 2018; v. anche Cass. n. 17042 del 2018), tuttavia occorre analizzarlo in relazione alla normativa ratione temporis applicabile.

Infatti l’opposizione con cui si contestava l’illegittimità della cartella per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non era soggetta (prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011) al termine di trenta giorni stabilito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ma al termine più ampio di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis cod. strada, atteso che, mancando la notifica del verbale, l’impugnazione della cartella aveva la funzione di restituire al ricorrente lo stesso strumento che avrebbe avuto per opporsi al verbale se gli fosse stato a suo tempo notificato (così, Cass. n. 12412 del 2016; Cass. n. 21043 del 2013).

Considerato, quindi, che, ai sensi dell’art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma che riduce detto termine a trenta giorni si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”, che è quella del 6 ottobre 2011, il ricorso iniziale, presentato il 7.6.2010, era del tutto ammissibile essendo applicabile il termine dei sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S.

Per tali motivi il Collegio ha accolto il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

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