Opposizione a sanzione amministrativa: rito applicabile in appello
Con ordinanza n. 2046 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sul rito applicabile ai gravami avverso le sentenze che decidono le opposizioni ai verbali di infrazione al codice della strada. Il ricorrente in cassazione lamentava in particolare che la sentenza gravata era stata emessa senza che lo stesso avesse partecipato al giudizio di appello e ciò in quanto non aveva mai ricevuto la notifica dell’atto di appello.
Secondo gli Ermellini, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Il giudizio di appello è regolato dagli artt. 433 c.p.c. e ss. e si introduce con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice dell’impugnazione nel rispetto dei termini di legge (Cass. 16390/2018; Cass. 22390/2015). Successivamente al deposito del ricorso, il Giudice deve fissare con decreto l’udienza ed entrambi devono essere comunicati all’appellato.
La Corte di Cassazione ha rilevato quindi che dall’esame del fascicolo di appello mancava la prova della ricezione della notifica del ricorso in appello e dell’originario decreto di fissazione dell’udienza. Di tal ché il giudizio di secondo grado, in cui il ricorrente era rimasto contumace, si era celebrato senza la regolare instaurazione del contraddittorio, con conseguente nullità della pronuncia impugnata.
Per tali motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
Opposizione a sanzione amministrativa: rito applicabile in appello
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Secondo gli Ermellini, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito. Il giudizio di appello è regolato dagli artt. 433 c.p.c. e ss. e si introduce con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del giudice dell’impugnazione nel rispetto dei termini di legge (Cass. 16390/2018; Cass. 22390/2015). Successivamente al deposito del ricorso, il Giudice deve fissare con decreto l’udienza ed entrambi devono essere comunicati all’appellato.
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