Il focus: gli effetti dell’atto compiuto da un ufficiale giudiziario incompetente territorialmente
La notificazione di determinati atti processuali si caratterizza per l’intermediazione, tra il soggetto attivo e il destinatario dell’atto di un organo terzo particolarmente qualificato qual è l’ufficiale giudiziario.
Dal punto di vista procedurale, la notifica di un atto può porsi sia come condizione necessaria per l’espletamento degli effetti sostanziali e/o processuali dell’atto, quanto come condizione per il prodursi di effetti giuridici ulteriori (come nel caso della notifica di una sentenza ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione).
A tale proposito, ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107 l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del suo ministero a persona residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche fuori del Comune ove ha sede l’ufficio solo avvalendosi del servizio postale e sempre che l’atto si riferisca ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.
Secondo un primo indirizzo, l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità della notificazione, in forza del generale principio di invalidità dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere.
La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il vizio rientra nella casistica delle nullità relative sanabili ogni qualvolta l’atto abbia raggiunto il suo scopo, inteso come la costituzione in giudizio del destinatario ovvero la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto al destinatario (ex multis Cass. S.U. sent. n. 51/1999)
Secondo un secondo indirizzo, la violazione di cui all’art. 106 ed art 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 (norme relative al riparto territoriale dell’attività degli ufficiali giudiziari) configurerebbe una ipotesi di mera irregolarità della notificazione, senza che ciò comporti un’invalidità della notificazione (ex multis Cons. IV n. 8072 del 14/12/2004).
Tale contrasto è stato risolto dalla Sezione Unite.
Secondo le stesse Sezioni Unite “la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e art 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione”.
Dott. Andres Moreno
Il focus: gli effetti dell’atto compiuto da un ufficiale giudiziario incompetente territorialmente
La notificazione di determinati atti processuali si caratterizza per l’intermediazione, tra il soggetto attivo e il destinatario dell’atto di un organo terzo particolarmente qualificato qual è l’ufficiale giudiziario.
Dal punto di vista procedurale, la notifica di un atto può porsi sia come condizione necessaria per l’espletamento degli effetti sostanziali e/o processuali dell’atto, quanto come condizione per il prodursi di effetti giuridici ulteriori (come nel caso della notifica di una sentenza ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione).
A tale proposito, ai sensi del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, artt. 106 e 107 l’ufficiale giudiziario è competente a notificare atti del suo ministero a persona residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può procedere a notifiche fuori del Comune ove ha sede l’ufficio solo avvalendosi del servizio postale e sempre che l’atto si riferisca ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante è addetto.
Secondo un primo indirizzo, l’incompetenza per territorio dell’ufficiale giudiziario procedente costituisce motivo di nullità della notificazione, in forza del generale principio di invalidità dell’atto compiuto dal funzionario pubblico in assenza di potere.
La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che il vizio rientra nella casistica delle nullità relative sanabili ogni qualvolta l’atto abbia raggiunto il suo scopo, inteso come la costituzione in giudizio del destinatario ovvero la prova dell’avvenuta comunicazione dell’atto al destinatario (ex multis Cass. S.U. sent. n. 51/1999)
Secondo un secondo indirizzo, la violazione di cui all’art. 106 ed art 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959 (norme relative al riparto territoriale dell’attività degli ufficiali giudiziari) configurerebbe una ipotesi di mera irregolarità della notificazione, senza che ciò comporti un’invalidità della notificazione (ex multis Cons. IV n. 8072 del 14/12/2004).
Tale contrasto è stato risolto dalla Sezione Unite.
Secondo le stesse Sezioni Unite “la violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 106 e art 107 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull’idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell’ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione”.
Dott. Andres Moreno
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]
Con la sentenza n. 30532/24 RG. n. 3103/2024, la Corte di Cassazione Sez III. Penale si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 05/07/2023, annullando quest'ultima [...]
Recent posts.
Ritardo di 40 minuti al lavoro, vigilante licenziato: per la Cassazione il provvedimento è legittimo
Un uomo impiegato in attività di sicurezza presso una banca ha impugnato in tribunale il suo licenziamento, avvenuto a causa di un ritardo di 40 minuti. Se in primo grado il suo ricorso era stato [...]
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità. Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo [...]