Ricorso per cassazione ex art. 18 Legge Fallimentare: la decorrenza del termine per la notifica
Con ordinanza n. 647 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sul termine per proporre ricorso per Cassazione avverso il rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
La società in bonis proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Roma lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per l’esito del giudizio.
I controricorrenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché proposto il 5 agosto 2016, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata effettuata dalla cancelleria della corte capitolina, tramite posta elettronica certificata, il 4 aprile 2016.
Gli Ermellini ritengono l’eccezione preliminare meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Risulta agli atti la prova che il cancelliere addetto presso la Corte di Appello di Roma, in data 4 aprile 2016, aveva provveduto, giusta l’art. 18, comma 13, ad inviare al Gestore del Servizi Telematici del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, per il successivo inoltro agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori della parte reclamante, copia della impugnata sentenza.
I commi 13 e 14 dell’art. 18 della Legge Fallimentare stabiliscono che la sentenza che rigetti il reclamo contro la sentenza di fallimento è “notificata” al reclamante a cura della cancelleria, e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla “notificazione”.
La Suprema Corte ha più volte affermato che “La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”.
La descritta novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.
Pertanto il principio espresso dal nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano, diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., la decorrenza del termine per impugnare con la semplice comunicazione del cancelliere come avviene per la sentenza reiettiva del reclamo contro la pronuncia di fallimento, L. Fall., ex art. 18, comma 13 e 14..
Per tali motivi la Corte dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo.
Avv. Gavril Zaccaria
Ricorso per cassazione ex art. 18 Legge Fallimentare: la decorrenza del termine per la notifica
Con ordinanza n. 647 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione si è soffermata sul termine per proporre ricorso per Cassazione avverso il rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
La società in bonis proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Roma lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per l’esito del giudizio.
I controricorrenti eccepivano in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività, perché proposto il 5 agosto 2016, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata effettuata dalla cancelleria della corte capitolina, tramite posta elettronica certificata, il 4 aprile 2016.
Gli Ermellini ritengono l’eccezione preliminare meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Risulta agli atti la prova che il cancelliere addetto presso la Corte di Appello di Roma, in data 4 aprile 2016, aveva provveduto, giusta l’art. 18, comma 13, ad inviare al Gestore del Servizi Telematici del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, per il successivo inoltro agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori della parte reclamante, copia della impugnata sentenza.
I commi 13 e 14 dell’art. 18 della Legge Fallimentare stabiliscono che la sentenza che rigetti il reclamo contro la sentenza di fallimento è “notificata” al reclamante a cura della cancelleria, e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla “notificazione”.
La Suprema Corte ha più volte affermato che “La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.”.
La descritta novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2, è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno.
Pertanto il principio espresso dal nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, non si applica ove norme speciali stabiliscano, diversamente dalle norme di carattere generale, artt. 325 e 326 c.p.c., la decorrenza del termine per impugnare con la semplice comunicazione del cancelliere come avviene per la sentenza reiettiva del reclamo contro la pronuncia di fallimento, L. Fall., ex art. 18, comma 13 e 14..
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