
MEPA, la parità di trattamento nelle procedure di gara
Con sentenza n. 9789 del 2018, la terza sezione del T.A.R. di Roma, si è pronunciato in merito alle procedure di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA dichiarando che il passaggio alle fasi di apertura tanto delle offerte tecniche quanto di quelle economiche presuppone l’avvenuto esaurimento della fase relativa all’ammissione dei partecipanti.
Le società Go Project e Advant avevano partecipato alla gara in MEPA e a seguito dell’esclusione avevano chiesto ai sensi dell’art. 120, co. 2 bis-bis, c.p.a. l’annullamento degli atti con cui la società appaltante Gme all’esito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa aveva disposto l’esclusione di queste due società per mancata indicazione del documento contenente l’indicazione specifica di conferimento del mandato ex art. 48, comma 4 e 8 d.lgs. n. 50/2016.
Le società proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. di Roma, eccependo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36, co 2 lett. b) 114, 48 e 83, co.8, d.lgs. n. 50/2016, precisamente: per contraddittorietà manifesta, illogicità e irragionevolezza, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, violazione dei principi di concorrenza, della par condicio dei concorrenti e della tassatività delle clausole di esclusione.
Tuttavia, secondo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa maggioritaria, la dichiarazione con cui le imprese raggruppande specificano le parti del servizio, in questo caso il documento contenente la natura del mandato, ha la funzione di rappresentare alla stazione appaltante la quota parte del servizio che ciascuna impresa raggruppanda intende seguire.
Quindi, tale impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla procedura perché in questo modo le imprese raggruppande formalizzano nei loro rapporti e nei confronti della stazione appaltante la misura entro la quale si impegnano ad assumere l’esecuzione del contratto.
Né è possibile regolarizzare le dichiarazioni mediante il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d. lgs. 50/2016 in quanto tale strumento potrebbe compromettere le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto mediante una differente ripartizione delle relative quote.
Inoltre, la procedura MEPA conferisce al concorrente di scegliere la più appropriata modalità partecipativa delle società interessate, per la comunicazione della documentazione, come confermato dal manuale di procedure “per le imprese”, in merito all’inserimento della documentazione obbligatoria.
A conferma di ciò, il T.A.R di Roma dichiara che occorre interpretare il sistema in modo da favorire la massima partecipazione degli operatori senza che si verifichi alcun rischio di lesione della par condicio ammettendo partecipanti privi dei requisiti necessari nella fase di ammissione di gara.
Ne consegue che, il passaggio alle fasi di apertura (e valutazione) tanto delle offerte tecniche quanto (in ultimo) di quelle economiche presuppone obbligatoriamente l’avvenuto esaurimento della fase relativa all’ammissione dei partecipanti, quindi, con la previa consegna di tutta la documentazione necessaria e pertinente prevista dalle normative vigenti.
Conseguentemente il ricorso veniva rigettato.
Dott. Andres Moreno

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Con sentenza n. 9789 del 2018, la terza sezione del T.A.R. di Roma, si è pronunciato in merito alle procedure di gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA dichiarando che il passaggio alle fasi di apertura tanto delle offerte tecniche quanto di quelle economiche presuppone l’avvenuto esaurimento della fase relativa all’ammissione dei partecipanti.
Le società Go Project e Advant avevano partecipato alla gara in MEPA e a seguito dell’esclusione avevano chiesto ai sensi dell’art. 120, co. 2 bis-bis, c.p.a. l’annullamento degli atti con cui la società appaltante Gme all’esito dell’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa aveva disposto l’esclusione di queste due società per mancata indicazione del documento contenente l’indicazione specifica di conferimento del mandato ex art. 48, comma 4 e 8 d.lgs. n. 50/2016.
Le società proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. di Roma, eccependo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 36, co 2 lett. b) 114, 48 e 83, co.8, d.lgs. n. 50/2016, precisamente: per contraddittorietà manifesta, illogicità e irragionevolezza, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, violazione dei principi di concorrenza, della par condicio dei concorrenti e della tassatività delle clausole di esclusione.
Tuttavia, secondo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa maggioritaria, la dichiarazione con cui le imprese raggruppande specificano le parti del servizio, in questo caso il documento contenente la natura del mandato, ha la funzione di rappresentare alla stazione appaltante la quota parte del servizio che ciascuna impresa raggruppanda intende seguire.
Quindi, tale impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla procedura perché in questo modo le imprese raggruppande formalizzano nei loro rapporti e nei confronti della stazione appaltante la misura entro la quale si impegnano ad assumere l’esecuzione del contratto.
Né è possibile regolarizzare le dichiarazioni mediante il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d. lgs. 50/2016 in quanto tale strumento potrebbe compromettere le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto mediante una differente ripartizione delle relative quote.
Inoltre, la procedura MEPA conferisce al concorrente di scegliere la più appropriata modalità partecipativa delle società interessate, per la comunicazione della documentazione, come confermato dal manuale di procedure “per le imprese”, in merito all’inserimento della documentazione obbligatoria.
A conferma di ciò, il T.A.R di Roma dichiara che occorre interpretare il sistema in modo da favorire la massima partecipazione degli operatori senza che si verifichi alcun rischio di lesione della par condicio ammettendo partecipanti privi dei requisiti necessari nella fase di ammissione di gara.
Ne consegue che, il passaggio alle fasi di apertura (e valutazione) tanto delle offerte tecniche quanto (in ultimo) di quelle economiche presuppone obbligatoriamente l’avvenuto esaurimento della fase relativa all’ammissione dei partecipanti, quindi, con la previa consegna di tutta la documentazione necessaria e pertinente prevista dalle normative vigenti.
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