Piaggio aerospace: l’amministrazione straordinaria per risanare l’impresa.
Notizie di cronaca riferiscono del forte stato di crisi che oggi investe una grande realtà imprenditoriale italiana, ovvero la Piaggio Aerospace e, soprattutto, dello stato di agitazione dei dipendenti che – fortemente preoccupati dal rischio di perdere il proprio posto di lavoro – hanno iniziato uno sciopero e quindi una protesta contro il Governo che, attraverso la procedura di Amministrazione Straordinaria, dovrebbe provvedere al risanamento dell’impresa garantendo al contempo il mantenimento dei livelli occupazionali.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, quale autorità amministrativa che ha disposto l’ammissione della grande impresta alla procedura di Amministrazione Straordinaria e che dovrà quindi vigilare sullo svolgimento della procedura (come vedremo finalizzata al risanamento dell’impresa e alla salvaguardia dei suoi livelli occupazionali), dovrebbe nei prossimi giorni provvedere alla nomina del Commissario Straordinario che dovrà gestire l’impresa ed amministrarne il patrimonio.
A preoccupare i dipendenti è anche il ritardo, nell’attesa che venga nominato il Commissario Straordinario, nel pagamento degli stipendi.
Ancora una volta, pertanto, emerge nel nostro ordinamento il problema relativo alla tutela dei lavoratori nella crisi di impresa e nelle procedure concorsuali.
Giova rammentare che nel 1948, con l’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, vennero ad essere affermati diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il “diritto al lavoro” contemplato dall’art. 4 della Costituzione, il quale dispone che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo tale diritto”.
A seguito di ciò si avvertì allora l’esigenza di apportare all’ordinamento concorsuale le opportune innovazioni e modifiche che consentissero, nell’ipotesi in cui la crisi d’impresa veniva ad incidere e a pregiudicare non solo i creditori ma anche tali diritti, una gestione della crisi che consentisse di salvaguardare gli stessi attraverso il risanamento dell’impresa e la tutela dei suoi livelli occupazionali.
Il problema emerse soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui ad entrare in crisi erano le c.d. “grandi imprese”, rispetto alle quali risultarono inadeguati sia l’ordinario diritto concorsuale e sia le sue procedure (fallimento, concordato preventivo ecc…), essendo queste ultime principalmente incentrate sul paradigma debito – credito e quindi sulla necessità di tutelare solo ed esclusivamente il ceto creditorio (percepito come comunità messa in pericolo dalla crisi di impresa ).
Invece, allorquando la crisi riguardava le imprese di grandi dimensioni, ad esserne coinvolti erano anche altri interessi e diritti parimenti meritevoli di tutela, eventualmente anche a discapito del ceto creditorio.
In questi ultimi casi, in cui certamente rientra anche la vicenda della Piaggio Aerospace, vi è l’esigenza di assicurare anche la protezione di interessi diversi rispetto all’interesse dei creditori (da sempre considerato come primario nel diritto concorsuale contemplato dalla Legge Fallimentare) e ciò anche ove si tratti di interessi confliggenti con quelli del ceto creditorio.
Nell’ipotesi della c.d. “grande impresa in crisi”, infatti, la dimensione del dissesto travalica il paradigma contrattuale rappresentato dal rapporto tra il debitore e i creditori insoddisfatti e dal binomio debito-credito, per assumere un aspetto poliedrico in cui ad essere in pericolo e meritevoli di protezione sono anche altri interessi connessi all’esigenza di conservazione dell’impresa.
Pertanto la gestione della crisi di una grande impresa riveste una funzione pubblica e sociale.
Proprio per tale motivo venne allora, all’indomani della crisi economica degli anni settanta, introdotta attraverso il D.L. 26 del 30 gennaio 1979, la procedura di Amministrazione Straordinaria finalizzata al risanamento e al recupero delle grandi imprese in crisi.
Successivamente riformata per effetto del D.L. n. 270 dell’8 luglio 1999 (c.d. “Legge Prodi bis”), la procedura di Amministrazione Straordinaria ha assunto la definitiva finalità di assicurare – quale esigenza primaria – la conservazione dell’impresa, la tutela di tutti gli interessi coinvolti e il mantenimento dei suoi livelli occupazionali.
Nella procedura di Amministrazione Straordinaria i lavoratori non sono solamente considerati come creditori dell’impresa (titolari del diritto alla percezione della retribuzione e di tutti gli altri emolumenti non corrisposti), ma vengono al contempo percepiti come titolari di un interesse al mantenimento del posto di lavoro e proprio la tutela di un tale interesse assume una valenza pubblica e sociale.
Nella procedura concorsuale in discorso, in sostanza, alla tutela del diritto del lavoratore alla percezione delle retribuzioni si affianca la tutela dell’interesse di tutti i lavoratori al mantenimento dell’impresa e al mantenimento dei suoi livelli occupazionali.
Alla stregua di quanto sopra non si dubita del fatto che il ricorso alla procedura di Amministrazione Straordinaria sia oggi l’unico rimedio in grado di far uscire la Piaggio Aerospace dal suo stato di forte crisi salvaguardando al contempo l’esigenza dei lavoratori, oggi in protesta, al mantenimento del posto di lavoro.
Tuttavia ci si auspica che veramente intervenga a breve la nomina del Commissario Straordinario incaricato della gestione dell’impresa e dell’attuazione del programma di risanamento.
Infatti, come noto agli operatori del diritto, la tempestività di qualunque intervento di risanamento è il primo passo per assicurare che il programma possa raggiungere in tempi celeri il risultato perseguito.
Pertanto, se da un alto appare comprensibile la protesta dei lavoratori della Piaggio Aerospace, dall’altro è auspicabile che il Ministero dello Sviluppo Economico – superato ogni ostacolo di natura burocratica provveda, in tempi celeri, alla nomina dell’esperto che dovrà assumere le redini dell’amministrazione dell’impresa ed attuare un programma di risanamento valido ed efficace.
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