Ricevuta accettazione PEC dopo le 21, l'appello è tardivo?
Con ordinanza n. 31257 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della tempestività delle notifiche via pec.
Partiamo dai fatti.
La Corte di Appello rilevava che l’atto di impugnazione era stato notificato a mezzo pec tardivamente (rispetto alla data del 9.6.2016 di notifica della sentenza) in quanto la missiva era stata accettata dal sistema ed inoltrata al difensore della controparte alle ore 21 e 24 dell’11 luglio 2016 e pertanto la notifica doveva ritenersi perfezionata il giorno dopo.
Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile l’appello non considerando che avrebbe dovuto scindere gli effetti della notifica tra mittente e destinatario.
La Suprema Corte però ritiene che il principio della scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario non sia applicabile al caso di specie (vedi Cass. 8886/2016 e Cass. n. 30766/2017).
Infatti ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo.
Deve pertanto considerarsi inammissibile, perché non tempestivo, l’appello la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione.
Conseguentemente il ricorso veniva rigettato.
Avv. Gavril Zaccaria
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Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile l’appello non considerando che avrebbe dovuto scindere gli effetti della notifica tra mittente e destinatario.
La Suprema Corte però ritiene che il principio della scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario non sia applicabile al caso di specie (vedi Cass. 8886/2016 e Cass. n. 30766/2017).
Infatti ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-septies convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, qualora la notifica con modalità telematiche venga richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione, dopo le ore 21.00, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo.
Deve pertanto considerarsi inammissibile, perché non tempestivo, l’appello la cui notificazione sia stata richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione.
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