Published On: 25 Novembre 2018Categories: Articoli, Diritto amministrativo, Gavril Zaccaria

Autovelox: è legittima la sua collocazione sull’opposto senso di marcia?

Con ordinanza n. 30323 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione del corretto posizionamento di un autovelox.

La vicenda prende avvio da una opposizione presentata dinanzi al Giudice di Pace di Isernia avverso un verbale elevato per la violazione dell’art. 142/8 del C.d.S.

Con sentenza n. 565 del 2013 il Giudice accoglieva l’opposizione e annullava il verbale impugnato.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 127 del 2017, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado precisando che fosse illegittima l’apposizione dell’autovelox sul lato opposto della carreggiata rispetto al senso di marcia del veicolo.

Il Comune ricorreva per Cassazione lamentandosi che il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due autovelox sul lato sinistro e sul lato destro della carreggiata.

Gli Ermellini rilevano come sia stato lo stesso ricorrente a riconoscere che l’autovelox veniva in realtà posizionato per un solo senso di marcia opposto a quello di passaggio del veicolo.

Ora, pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perché lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l’esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.

Senza dire che il senso di marcia è identificativa di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario.

Il Comune, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.

Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

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Autovelox: è legittima la sua collocazione sull’opposto senso di marcia?

Con ordinanza n. 30323 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione del corretto posizionamento di un autovelox.

La vicenda prende avvio da una opposizione presentata dinanzi al Giudice di Pace di Isernia avverso un verbale elevato per la violazione dell’art. 142/8 del C.d.S.

Con sentenza n. 565 del 2013 il Giudice accoglieva l’opposizione e annullava il verbale impugnato.

Avverso detta sentenza proponeva appello il Comune.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 127 del 2017, rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado precisando che fosse illegittima l’apposizione dell’autovelox sul lato opposto della carreggiata rispetto al senso di marcia del veicolo.

Il Comune ricorreva per Cassazione lamentandosi che il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due autovelox sul lato sinistro e sul lato destro della carreggiata.

Gli Ermellini rilevano come sia stato lo stesso ricorrente a riconoscere che l’autovelox veniva in realtà posizionato per un solo senso di marcia opposto a quello di passaggio del veicolo.

Ora, pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perché lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l’esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.

Senza dire che il senso di marcia è identificativa di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contrario, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario.

Il Comune, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.

Per tali motivi la Corte ha rigettato il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

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