Il diritto d’autore non tutela il sapore di un alimento
Il 13 novembre 2018 la Grande Sezione della Corte di Giustizia UE ha avuto modo di pronunciarsi su un insolito quesito di diritto portato alla luce dalla causa C310/17. L’interrogativo posto all’attenzione del giudice comunitario riguardava la possibilità che il sapore di un alimento, in quanto creazione intellettuale, sia tutelato dal diritto d’autore.
La vicenda, nello specifico, si incentrava sul peculiare gusto dell’Heksenkaas, formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante olandese e venduto, nel 2011, ad un’azienda dei Paesi Bassi. A detta del produttore, un prodotto fabbricato da un concorrente riproduceva, nella sostanza, il medesimo sapore, decidendo, quindi, di agire in giudizio a tutela del proprio diritto d’autore.
Il giudice nazionale, nella specie la Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi, sollevava questione pregiudiziale innanzi alla CGUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il giudice di rinvio, in particolare, sottolineava come vi sarebbero delle divergenze nella giurisprudenza degli Stati membri dell’UE riguardo alla questione, analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, se un odore possa essere oggetto di una protezione ai sensi del diritto d’autore (NL:HR:2006:AU8940).
Dal punto di vista giuridico, centrale appare comprendere se anche il sapore di un alimento sia qualificabile come opera ai sensi della direttiva 2001/29.
Tale strumento normativo, che mira a conformare il diritto dell’UE a quanto statuito dalla Convenzione di Berna del 24 luglio 1971, statuisce all’art. 2 il diritto esclusivo di: “autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: agli autori, per quanto riguarda le loro opere”.
La Convenzione sopracitata, inoltre, chiarisce ex art. 2, par.1, che sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere protetti in virtù del diritto d’autore (in tal senso si veda anche la sentenza del 2.05.2012 CGUE).
Il concetto di opera, quindi, implica necessariamente che l’oggetto di tutela debba essere identificabile con sufficiente precisione ed obiettività, sebbene non necessariamente in modo permanente. Tale certezza è essenziale sia per le autorità competenti, al fine di conoscere con chiarezza le forme di espressione tutelate, sia per gli operatori economici.
Il sapore di un alimento, a differenza di quanto accade con un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, si basa su sensazioni e percezioni sensoriali variabili e collegate a fattori strettamente individuali quali il gusto, l’età o le preferenze alimentari di un soggetto.
Inoltre, dati i mezzi tecnologici ad oggi a disposizione, non è ancora possibile procedere artificialmente all’identificazione in modo preciso ed obiettivo del sapore di un cibo, di modo da distinguerlo in modo inequivocabile da quello di altri alimenti.
Alla luce di queste considerazioni, La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osti a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore.
Dott.ssa Caterina Marino
Il diritto d’autore non tutela il sapore di un alimento
Il 13 novembre 2018 la Grande Sezione della Corte di Giustizia UE ha avuto modo di pronunciarsi su un insolito quesito di diritto portato alla luce dalla causa C310/17. L’interrogativo posto all’attenzione del giudice comunitario riguardava la possibilità che il sapore di un alimento, in quanto creazione intellettuale, sia tutelato dal diritto d’autore.
La vicenda, nello specifico, si incentrava sul peculiare gusto dell’Heksenkaas, formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante olandese e venduto, nel 2011, ad un’azienda dei Paesi Bassi. A detta del produttore, un prodotto fabbricato da un concorrente riproduceva, nella sostanza, il medesimo sapore, decidendo, quindi, di agire in giudizio a tutela del proprio diritto d’autore.
Il giudice nazionale, nella specie la Corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi, sollevava questione pregiudiziale innanzi alla CGUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il giudice di rinvio, in particolare, sottolineava come vi sarebbero delle divergenze nella giurisprudenza degli Stati membri dell’UE riguardo alla questione, analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, se un odore possa essere oggetto di una protezione ai sensi del diritto d’autore (NL:HR:2006:AU8940).
Dal punto di vista giuridico, centrale appare comprendere se anche il sapore di un alimento sia qualificabile come opera ai sensi della direttiva 2001/29.
Tale strumento normativo, che mira a conformare il diritto dell’UE a quanto statuito dalla Convenzione di Berna del 24 luglio 1971, statuisce all’art. 2 il diritto esclusivo di: “autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: agli autori, per quanto riguarda le loro opere”.
La Convenzione sopracitata, inoltre, chiarisce ex art. 2, par.1, che sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere protetti in virtù del diritto d’autore (in tal senso si veda anche la sentenza del 2.05.2012 CGUE).
Il concetto di opera, quindi, implica necessariamente che l’oggetto di tutela debba essere identificabile con sufficiente precisione ed obiettività, sebbene non necessariamente in modo permanente. Tale certezza è essenziale sia per le autorità competenti, al fine di conoscere con chiarezza le forme di espressione tutelate, sia per gli operatori economici.
Il sapore di un alimento, a differenza di quanto accade con un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, si basa su sensazioni e percezioni sensoriali variabili e collegate a fattori strettamente individuali quali il gusto, l’età o le preferenze alimentari di un soggetto.
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