Published On: 11 Novembre 2018Categories: Alessandro Amato, Articoli, Diritto civile

Alcool test: la nullità del mancato avviso

Con l’ordinanza numero 24689 dell’8 ottobre 2018, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affermato la nullità derivante da un mancato avviso all’indirizzo della persona verso cui viene somministrato l’esame alcoolimetrico.

Alla base di tale pronuncia da parte della suprema Corte vi era il motivo di ricorso che denunciava la falsa applicazione dell’articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che disciplina per l’appunto l’avvertimento che deve essere dato, riguardo la possibilità di farsi assistere dal difensore di fiducia. Secondo l’orientamento consolidato ormai a seguito della sentenza delle Sezioni Unite penali n. 5396 del 2015 infatti: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado“.

Qualora quindi non venisse informato il soggetto fermato di tale facoltà, la conseguente nullità che si produrrebbe a seguito del perfezionamento di tale atto, potrebbe essere eccepita anche successivamente, non essendo il soggetto indagato o imputato secondo l’orientamento dei giudici, in possesso delle “conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza”. In tal modo inoltre si va a scongiurare qualsiasi dubbio riguardante la doverosità di provocare tale atto in capo al soggetto sottoposto ad indagini o nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale.

È stato quindi confermato tale orientamento ed utilizzato per far sì che anche in un contenzioso civile fondato su una responsabilità di tipo penale, tali regole vengano rispettate, allargando quindi le aree influenzate da tale pronuncia.

Dott. Alessandro Amato

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Alcool test: la nullità del mancato avviso

Con l’ordinanza numero 24689 dell’8 ottobre 2018, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affermato la nullità derivante da un mancato avviso all’indirizzo della persona verso cui viene somministrato l’esame alcoolimetrico.

Alla base di tale pronuncia da parte della suprema Corte vi era il motivo di ricorso che denunciava la falsa applicazione dell’articolo 144 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che disciplina per l’appunto l’avvertimento che deve essere dato, riguardo la possibilità di farsi assistere dal difensore di fiducia. Secondo l’orientamento consolidato ormai a seguito della sentenza delle Sezioni Unite penali n. 5396 del 2015 infatti: “La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado“.

Qualora quindi non venisse informato il soggetto fermato di tale facoltà, la conseguente nullità che si produrrebbe a seguito del perfezionamento di tale atto, potrebbe essere eccepita anche successivamente, non essendo il soggetto indagato o imputato secondo l’orientamento dei giudici, in possesso delle “conoscenze tecniche indispensabili per apprezzare che l’atto o il mancato atto sia non rispettoso delle regole processuali, e per di più che egli debba attivarsi per eccepire ciò, entro certi termini, a pena di decadenza”. In tal modo inoltre si va a scongiurare qualsiasi dubbio riguardante la doverosità di provocare tale atto in capo al soggetto sottoposto ad indagini o nei cui confronti sia stato iniziato un procedimento penale.

È stato quindi confermato tale orientamento ed utilizzato per far sì che anche in un contenzioso civile fondato su una responsabilità di tipo penale, tali regole vengano rispettate, allargando quindi le aree influenzate da tale pronuncia.

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