Published On: 4 Novembre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Auto rubata: risponde dei danni il Fondo di Garanzia?

Con sentenza n. 434 del 2018 la Corte di Appello di Trieste si è interessata di accertare se nel caso di furto d’auto sussiste la responsabilità del Fondo di Garanzia.

Il danneggiato impugnava con appello la sentenza di primo grado che aveva rigettato le sue domande risarcitorie per mancanza di prove che la vettura indicata fosse quella che realmente lo avesse investito e che la stessa fosse in circolazione contro la volontà del titolare.

Secondo il Collegio, dall’esame delle prove raccolte, sussistono elementi validi per sostenere che l’appellante fosse stato investito dall’auto rubata.

Infatti i testimoni avevano confermato marca, modello e colorazione della vettura rubata; la data del furto (10.5.2011) era prossima a quella dell’incidente (15.5.2011); il luogo della sottrazione (Terlizzi) era vicino a quello del sinistro (Bitonto, a 13 km di distanza).

La Corte aggiunge poi che la circolazione di un veicolo deve ritenersi di per sé invito domino e dunque riconducibile alla previsione di cui all’art. 283, comma 1, lett. d) cod. ass. che innesca la responsabilità del Fondo di garanzia e per esso dell’Impresa designata.

Ne deriva l’attribuzione al conducente del veicolo rubato dell’esclusiva responsabilità dell’incidente ed il conseguente obbligo risarcitorio rimane in capo al Fondo di Garanzia e per esso all’Impresa designata.

Per tali motivi il Collegio ha accolto l’appello riformando integralmente la sentenza di primo grado.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 4 Novembre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Auto rubata: risponde dei danni il Fondo di Garanzia?

Con sentenza n. 434 del 2018 la Corte di Appello di Trieste si è interessata di accertare se nel caso di furto d’auto sussiste la responsabilità del Fondo di Garanzia.

Il danneggiato impugnava con appello la sentenza di primo grado che aveva rigettato le sue domande risarcitorie per mancanza di prove che la vettura indicata fosse quella che realmente lo avesse investito e che la stessa fosse in circolazione contro la volontà del titolare.

Secondo il Collegio, dall’esame delle prove raccolte, sussistono elementi validi per sostenere che l’appellante fosse stato investito dall’auto rubata.

Infatti i testimoni avevano confermato marca, modello e colorazione della vettura rubata; la data del furto (10.5.2011) era prossima a quella dell’incidente (15.5.2011); il luogo della sottrazione (Terlizzi) era vicino a quello del sinistro (Bitonto, a 13 km di distanza).

La Corte aggiunge poi che la circolazione di un veicolo deve ritenersi di per sé invito domino e dunque riconducibile alla previsione di cui all’art. 283, comma 1, lett. d) cod. ass. che innesca la responsabilità del Fondo di garanzia e per esso dell’Impresa designata.

Ne deriva l’attribuzione al conducente del veicolo rubato dell’esclusiva responsabilità dell’incidente ed il conseguente obbligo risarcitorio rimane in capo al Fondo di Garanzia e per esso all’Impresa designata.

Per tali motivi il Collegio ha accolto l’appello riformando integralmente la sentenza di primo grado.

Avv. Gavril Zaccaria

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