Published On: 4 Novembre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto Penale, Gavril Zaccaria

Sentenza penale di assoluzione: ha valore di giudicato anche nel giudizio civile?

Con ordinanza n. 27326 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione del valore del giudicato penale nell’ambito di un procedimento civile.

Il giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale mortale.

Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda principale.

Una delle parti proponeva appello eccependo la sopravvenienza di una sentenza penale che lo assolveva con la formula “perché il fatto non sussiste” dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto a seguito della morte dell’altro conducente.

Il Tribunale in funzione di Giudice d’Appello respingeva il gravame e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile l’art. 652 c.p.p. al caso di specie e non ritenendo che la sentenza penale facesse stato tra le parti.

Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il Giudice di secondo grado aveva errato laddove aveva escluso la possibilità di utilizzare l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale nel giudizio civile di danni.

Gli Ermellini ricordano che “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016)”.

Infatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempre che la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).
Per tali motivi il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 4 Novembre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto Penale, Gavril ZaccariaBy

Sentenza penale di assoluzione: ha valore di giudicato anche nel giudizio civile?

Con ordinanza n. 27326 del 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione del valore del giudicato penale nell’ambito di un procedimento civile.

Il giudizio ha ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni a seguito di un sinistro stradale mortale.

Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda principale.

Una delle parti proponeva appello eccependo la sopravvenienza di una sentenza penale che lo assolveva con la formula “perché il fatto non sussiste” dal delitto di omicidio colposo a lui ascritto a seguito della morte dell’altro conducente.

Il Tribunale in funzione di Giudice d’Appello respingeva il gravame e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo non applicabile l’art. 652 c.p.p. al caso di specie e non ritenendo che la sentenza penale facesse stato tra le parti.

Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il Giudice di secondo grado aveva errato laddove aveva escluso la possibilità di utilizzare l’accertamento di fatto contenuto nella sentenza penale nel giudizio civile di danni.

Gli Ermellini ricordano che “ai sensi dell’art. 652 (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’art. 654 (nell’ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza o del fatto o della partecipazione dell’imputato e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilità di esso all’imputato e cioè quando l’assoluzione sia stata pronunziata a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall’esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016)”.

Infatti la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempre che la parte nei cui confronti l’imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimento, per delineare l’ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (Cass. n. 20252/2014).
Per tali motivi il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.

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