Cade in una buca: quando è possibile il risarcimento?
Con sentenza n. 27724/2018 la Suprema Corte di Cassazione è tornata nuovamente sugli incidenti causati dalla presenza di buche sul manto stradale.
Il danneggiato citava in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta dal motorino a causa della presenza di una buca su una strada di proprietà comunale.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda.
Al contrario la Corte di Appello, interpellata dal Comune, riformava integralmente la sentenza di primo grado addebitando all’infortunata la responsabilità del sinistro in quanto la buca, in ragione delle condizioni di tempo e di luogo, risultava pienamente visibile ed evitabile.
La danneggiata ricorreva quindi in cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2051 c.c., ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. precisando di avere tenuto una condotta di guida del tutto adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, trattandosi di strada asfaltata priva di segnalazioni relative a dissesti del manto stradale o altri pericoli.
Secondo gli Ermellini il Giudice di secondo grado ha correttamente negato la responsabilità del Comune dopo avere escluso la sussistenza di un nesso di causa e dopo avere individuato nella incauta condotta della danneggiata la causa da sola idonea a produrre l’evento e ad interrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito.
In particolare il giudice del merito ha ritenuto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore, si presentava in maniera assolutamente chiara, di ampie dimensioni ed era ubicata al centro della carreggiata.
In ragione delle concrete condizioni temporali e ambientali (pieno giorno, mese di settembre, forte luminosità naturale) tale buca si presentava di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta, collocata al centro della semicarreggiata nell’ambito di un più ampio tratto stradale, tutto dissestato e sconnesso.
La Corte territoriale, pertanto, ha ritenuto che la situazione di pericolo risultasse evidente e soprattutto prevedibile dalla danneggiata che quindi aveva la possibilità di evitarla.
Per tali motivi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria
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Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda.
Al contrario la Corte di Appello, interpellata dal Comune, riformava integralmente la sentenza di primo grado addebitando all’infortunata la responsabilità del sinistro in quanto la buca, in ragione delle condizioni di tempo e di luogo, risultava pienamente visibile ed evitabile.
La danneggiata ricorreva quindi in cassazione lamentando la violazione dell’articolo 2051 c.c., ai sensi dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. precisando di avere tenuto una condotta di guida del tutto adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, trattandosi di strada asfaltata priva di segnalazioni relative a dissesti del manto stradale o altri pericoli.
Secondo gli Ermellini il Giudice di secondo grado ha correttamente negato la responsabilità del Comune dopo avere escluso la sussistenza di un nesso di causa e dopo avere individuato nella incauta condotta della danneggiata la causa da sola idonea a produrre l’evento e ad interrompere qualunque rapporto con la condizione della strada, integrando pertanto gli estremi del caso fortuito.
In particolare il giudice del merito ha ritenuto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore, si presentava in maniera assolutamente chiara, di ampie dimensioni ed era ubicata al centro della carreggiata.
In ragione delle concrete condizioni temporali e ambientali (pieno giorno, mese di settembre, forte luminosità naturale) tale buca si presentava di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta, collocata al centro della semicarreggiata nell’ambito di un più ampio tratto stradale, tutto dissestato e sconnesso.
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