Published On: 14 Ottobre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Diritto di famiglia, Nashira Puccio

Assegno di mantenimento ai figli: l'importo può essere diverso da quello richiesto dai genitori

Il Giudice può adottare d’ufficio, senza che vi sia un’esplicita richiesta di una parte, i provvedimenti che riguardano la tutela degli interessi materiali e morali della prole.  Tra questi interessi rientra la determinazione dell’assegno di mantenimento che il genitore non affidatario è tenuto a corrispondere all’altro in favore dei figli minori.

Ed è esattamente quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21178 del 24 agosto 2018, ha rafforzato quanto affermato dalle legge vigente sul divorzio in base alla quale “i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo”, riaffermando il principio in base al quale nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli il Giudice può discostarsi da quanto chiesto o concordato dai genitori.

La Corte si è inoltre pronunciata sulla non validità delle “normali” regole procedurali per l’acquisizione probatoria stabilendo che, infatti, è valido anche il rapporto reso dall’investigatore privato depositato in sede di precisazioni delle conclusioni. Tali statuizioni derivano dalla necessità di porre in una posizione di preminenza gli interessi della prole, facendo in modo, quindi, che il Giudice possa adottare d’ufficio i provvedimenti necessari a tale scopo. Il principio generale in tal senso è che ai figli deve essere garantito lo stesso “tenore di vita” che avevano quando ancora i genitori erano sposati e proprio a tal fine madre e padre sono chiamati a contribuire alle loro esigenze facendo fronte alle relative spese, mentre il genitore cui i figli sono affidati deve prendersi materialmente cura di loro, provvedendo ad acquistare il necessario giorno per giorno, l’altro invece vi provvede con un assegno di mantenimento mensile stabilito dal Giudice.

Infatti, nonostante i genitori possano accordarsi a riguardo spetta sempre al tribunale valutare se la decisione dei genitori è conforme agli interessi del minore. Di conseguenza in riferimento alle domande delle parti in tema di “assegni in favore della prole” al Giudice viene richiesto di operare, sempre, una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli”, verifica esperibile anche di ufficio.

Dott.ssa Nashira Puccio

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Assegno di mantenimento ai figli: l'importo può essere diverso da quello richiesto dai genitori

Il Giudice può adottare d’ufficio, senza che vi sia un’esplicita richiesta di una parte, i provvedimenti che riguardano la tutela degli interessi materiali e morali della prole.  Tra questi interessi rientra la determinazione dell’assegno di mantenimento che il genitore non affidatario è tenuto a corrispondere all’altro in favore dei figli minori.

Ed è esattamente quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21178 del 24 agosto 2018, ha rafforzato quanto affermato dalle legge vigente sul divorzio in base alla quale “i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo”, riaffermando il principio in base al quale nella determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli il Giudice può discostarsi da quanto chiesto o concordato dai genitori.

La Corte si è inoltre pronunciata sulla non validità delle “normali” regole procedurali per l’acquisizione probatoria stabilendo che, infatti, è valido anche il rapporto reso dall’investigatore privato depositato in sede di precisazioni delle conclusioni. Tali statuizioni derivano dalla necessità di porre in una posizione di preminenza gli interessi della prole, facendo in modo, quindi, che il Giudice possa adottare d’ufficio i provvedimenti necessari a tale scopo. Il principio generale in tal senso è che ai figli deve essere garantito lo stesso “tenore di vita” che avevano quando ancora i genitori erano sposati e proprio a tal fine madre e padre sono chiamati a contribuire alle loro esigenze facendo fronte alle relative spese, mentre il genitore cui i figli sono affidati deve prendersi materialmente cura di loro, provvedendo ad acquistare il necessario giorno per giorno, l’altro invece vi provvede con un assegno di mantenimento mensile stabilito dal Giudice.

Infatti, nonostante i genitori possano accordarsi a riguardo spetta sempre al tribunale valutare se la decisione dei genitori è conforme agli interessi del minore. Di conseguenza in riferimento alle domande delle parti in tema di “assegni in favore della prole” al Giudice viene richiesto di operare, sempre, una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli”, verifica esperibile anche di ufficio.

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