Dichiarazioni pubbliche dei parlamentari. Possibile conflitto di attribuzioni dei poteri di stato
Il Tribunale di Roma ha confermato un orientamento giurisprudenziale che di recente sta trovando sempre maggiore affermazione, laddove l’autorità giudiziaria ha ulteriormente riconosciuto nell’operato della Camera dei Deputati uno sconfinamento nei poteri del giudice ordinario.
Il caso che qui ci occupa vedeva la Camera dei Deputati investita di dover decidere se le dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di un’intervista televisiva, aventi ad oggetto un altro parlamentare, integrassero o meno l’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost.. A conclusione dell’istruttoria la Camera dei Deputati aveva espresso parere favorevole all’applicazione dell’esimente.
In conseguenza di ciò, stante il disposto della legge 140/2003, la causa all’esame del tribunale doveva essere decisa in senso favorevole al dichiarante con esclusione di qualsivoglia responsabilità per la diffamazione arrecata.
Tuttavia il Tribunale di Roma, allineandosi all’operato di altri tribunali, ha ritenuto di dovere sollevare innanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, avendo riconosciuto nell’operato della Camera dei Deputati un evidente sconfinamento nei poteri del Giudice Ordinario.
Più nel dettaglio il tribunale ha ritenuto che la delibera di insindacabilità della Camera eccedesse la sfera di attribuzioni del Potere Legislativo di cui agli artt. 55 e ss. Cost., con compressione della sfera di attribuzioni della Magistratura regolata dagli artt. 101 e ss. Cost., atteso l’esercizio illegittimo da parte della Camera dei Deputati – per carenza dei presupposti – del potere di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 68 co. 1 Cost..
A detta conclusione il Tribunale è giunto sul presupposto che la Corte Costituzionale ha ormai più volte affermato che l’art. 68 co. 1 Cost., anche alla luce della L. 140/2003, consente di ritenere insindacabili, e quindi coperte da immunità, non solo l’attività svolta nelle sedi parlamentari nell’esercizio delle relative funzioni, ma anche le manifestazioni o esternazioni extra moenia, purchè fra le prime e le seconde sussista una chiara ed inequivocabile corrispondenza.
In buona sostanza cioè, secondo l’autorevole (e più volte confermata) Giurisprudenza della Consulta, l’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost. è applicabile solo nel caso in cui sussista un nesso funzionale tra l’esercizio delle funzioni parlamentari e dette esternazioni, le quali ultime devono costituire riproduzione sostanziale, ancorchè non letterale, dell’attività parlamentare (cfr. sentenze n. 134/08, 171/08, 330/08, 302/07, 347/07, 120/04 Corte Costituzionale).
In applicazioni di detti principi, quindi, il Tribunale di Roma ha ritenuto di poter escludere l’applicazione dell’art. 68 co. 1 Cost. non avendo riscontrato fra l’operato parlamentare del convenuto e le dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva il citato nesso funzionale.
In conseguenza di ciò il giudicante ha quindi disposto di sollevare nei confronti della Camera dei Deputati conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, con conseguente invio degli atti di causa alla Corte Costituzionale perché si pronunci in proposito.
Ordinanza 25.10.2011 – Tribunale Civile di Roma N.R.G. 77125/2008
Studio Scicchitano
Dichiarazioni pubbliche dei parlamentari. Possibile conflitto di attribuzioni dei poteri di stato
Il Tribunale di Roma ha confermato un orientamento giurisprudenziale che di recente sta trovando sempre maggiore affermazione, laddove l’autorità giudiziaria ha ulteriormente riconosciuto nell’operato della Camera dei Deputati uno sconfinamento nei poteri del giudice ordinario.
Il caso che qui ci occupa vedeva la Camera dei Deputati investita di dover decidere se le dichiarazioni rese da un parlamentare nel corso di un’intervista televisiva, aventi ad oggetto un altro parlamentare, integrassero o meno l’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost.. A conclusione dell’istruttoria la Camera dei Deputati aveva espresso parere favorevole all’applicazione dell’esimente.
In conseguenza di ciò, stante il disposto della legge 140/2003, la causa all’esame del tribunale doveva essere decisa in senso favorevole al dichiarante con esclusione di qualsivoglia responsabilità per la diffamazione arrecata.
Tuttavia il Tribunale di Roma, allineandosi all’operato di altri tribunali, ha ritenuto di dovere sollevare innanzi alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, avendo riconosciuto nell’operato della Camera dei Deputati un evidente sconfinamento nei poteri del Giudice Ordinario.
Più nel dettaglio il tribunale ha ritenuto che la delibera di insindacabilità della Camera eccedesse la sfera di attribuzioni del Potere Legislativo di cui agli artt. 55 e ss. Cost., con compressione della sfera di attribuzioni della Magistratura regolata dagli artt. 101 e ss. Cost., atteso l’esercizio illegittimo da parte della Camera dei Deputati – per carenza dei presupposti – del potere di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento, ai sensi dell’art. 68 co. 1 Cost..
A detta conclusione il Tribunale è giunto sul presupposto che la Corte Costituzionale ha ormai più volte affermato che l’art. 68 co. 1 Cost., anche alla luce della L. 140/2003, consente di ritenere insindacabili, e quindi coperte da immunità, non solo l’attività svolta nelle sedi parlamentari nell’esercizio delle relative funzioni, ma anche le manifestazioni o esternazioni extra moenia, purchè fra le prime e le seconde sussista una chiara ed inequivocabile corrispondenza.
In buona sostanza cioè, secondo l’autorevole (e più volte confermata) Giurisprudenza della Consulta, l’esimente di cui all’art. 68 co. 1 Cost. è applicabile solo nel caso in cui sussista un nesso funzionale tra l’esercizio delle funzioni parlamentari e dette esternazioni, le quali ultime devono costituire riproduzione sostanziale, ancorchè non letterale, dell’attività parlamentare (cfr. sentenze n. 134/08, 171/08, 330/08, 302/07, 347/07, 120/04 Corte Costituzionale).
In applicazioni di detti principi, quindi, il Tribunale di Roma ha ritenuto di poter escludere l’applicazione dell’art. 68 co. 1 Cost. non avendo riscontrato fra l’operato parlamentare del convenuto e le dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva il citato nesso funzionale.
In conseguenza di ciò il giudicante ha quindi disposto di sollevare nei confronti della Camera dei Deputati conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, con conseguente invio degli atti di causa alla Corte Costituzionale perché si pronunci in proposito.
Ordinanza 25.10.2011 – Tribunale Civile di Roma N.R.G. 77125/2008
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