Concordato Preventivo: i diversi presupposti dell’azione di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
Recentemente si è tornati a parlare dell’azione di responsabilità che, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, può essere esperita nei confronti dell’organo amministrativo e di controllo eventualmente responsabili del dissesto societario.
Lo spunto di riflessione, questa volta, è rappresentato da una sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 28 marzo 2018 e con la quale sono stati ribaditi importanti principi in relazione all’ipotesi in cui l’azione di responsabilità venga proposta dal creditore (ex art. 2394 c.c.) o dal socio (ex art. 2395 c.c.) eventualmente danneggiati dalle condotte dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo.
Con la sentenza in discorso, peraltro oggetto di un recente ed interessante commento da parte del “Sole 24 Ore”: “Azione di responsabilità a rischio motivazione”, è stato ribadito il principio secondo cui nel caso in cui l’azione proposta dal singolo creditore presuppone che la condotta illecita abbia determinato una diminuzione patrimoniale della società talmente grave da mettere a rischio le possibilità di soddisfacimento dell’intero ceto creditorio, mentre l’azione di responsabilità proposta dal socio o dal terzo presuppone che la condotta abbia arrecato uno specifico pregiudizio in danno dell’attore (sia esso un socio o un terzo).
Pertanto, a seconda che ad agire sia un creditore o un terzo, cambiano i presupposti dell’azione e quindi cambia l’onere di allegazione e di prova in capo all’attore.
In ogni caso la sentenza in commento ribadisce che l’attore (sia esso un creditore, un socio o un terzo) deve necessariamente indicare con precisione – nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità – il tipo di azione che intende intraprendere ed indicare in maniera specifica i presupposti di fatto (condotta, evento e nesso di causalità) e di diritto su cui si fonda la sua domanda.
Pertanto viene ribadito quello specifico onere di allegazione e prova che anche la Corte di Cassazione ha da sempre posto a carico di colui che agisce con l’azione di responsabilità verso amministrazioni e sindaci della società sottoposta a procedura concorsuale.
Infatti, anche se riferendosi alla diversa ipotesi dell’azione di responsabilità esercitata verso amministratori e sindaci dal curatore fallimentare, già con la sentenza n.9100 del 6 maggio 2015 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva affermato l’importante principio secondo cui “l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile deve essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”.
Ne consegue l’ulteriore conferma, da parte anche del Tribunale di Catanzaro e con la sentenza in commento, dell’inammissibilità di azioni di responsabilità verso amministratori e componenti dell’organo di controllo che siano fondate su di un’allegazione generica di fatti e circostanze non qualificati in alcun modo e, anche, della conseguente complessità dell’onere probatorio gravante sul soggetto che esperisca l’azione di responsabilità.
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Pertanto, a seconda che ad agire sia un creditore o un terzo, cambiano i presupposti dell’azione e quindi cambia l’onere di allegazione e di prova in capo all’attore.
In ogni caso la sentenza in commento ribadisce che l’attore (sia esso un creditore, un socio o un terzo) deve necessariamente indicare con precisione – nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità – il tipo di azione che intende intraprendere ed indicare in maniera specifica i presupposti di fatto (condotta, evento e nesso di causalità) e di diritto su cui si fonda la sua domanda.
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Ne consegue l’ulteriore conferma, da parte anche del Tribunale di Catanzaro e con la sentenza in commento, dell’inammissibilità di azioni di responsabilità verso amministratori e componenti dell’organo di controllo che siano fondate su di un’allegazione generica di fatti e circostanze non qualificati in alcun modo e, anche, della conseguente complessità dell’onere probatorio gravante sul soggetto che esperisca l’azione di responsabilità.
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