Published On: 21 Settembre 2018Categories: IMPRESE

Il risanamento della crisi d’impresa. L’importanza della tempestività

I “Principi per la redazione dei piani di risanamento” approvati dal CNDCEC in data 5 settembre 2017 rappresentano, per ogni imprenditore in crisi, la guida per l’elaborazione di un efficiente “piano di risanamento” idoneo a consentire all’impresa in crisi il celere recupero di una situazione di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario.

La buona riuscita di qualunque piano di risanamento dipende, ovviamente, dalla sua tempestività.

È stato infatti correttamente evidenziato che “non è difficile essere d’accordo sul fatto che prevenire è meglio che curare; che la tempestività dell’intervento è la sola garanzia della riuscita di ogni piano di risanamento aziendale; che, anche in caso di liquidazione del patrimonio del debitore, il soddisfacimento dei creditori dipende dalla capacità di bloccare subito il processo di disgregazione dell’azienda” (cfr. Giuseppe Terranova, “INSOLVENZA. STATO DI CRISI. SOVRAINDEBITAMENTO” edito da G. Giappichelli Editore – Torino, 2013, pag. 14).

Il nostro ordinamento ha spesso faticato nell’individuare possibili “indici di allerta” che consentissero all’imprenditore di percepire tempestivamente il pericolo dell’insorgere di uno stato di crisi aziendale e, quindi, di attivarsi tempestivamente per l’elaborazione di un idoneo “piano di risanamento” che neutralizzasse lo stesso insorgere di una probabile crisi.

A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato da autorevole dottrina, “solo di recente si hanno a disposizione dei dati statistici dotati di una certa attendibilità, perché per troppo tempo le indagini economiche sono state sviluppate sente tenere conto delle articolazioni giuridiche dei problemi (con la conseguenza che spesso i questionari, sui quali si fondavano le indagini, apparivano vaghi ed imprecisi)” (cfr. sempre cfr. Giuseppe Terranova, “INSOLVENZA. STATO DI CRISI. SOVRAINDEBITAMENTO”, pag. 15).

Tale incertezza rende conto della comprensibile difficoltà in cui l’imprenditore in crisi, purtroppo molto spesso, si viene a trovare quando si tratta di individuare il momento più opportuno per la predisposizione di un piano di risanamento aziendale e della conseguente necessità che lo stesso imprenditore si rivolga, a tal fine, ad un professionista esperto in materia di “crisi d’impresa”.

Proprio l’ausilio di tale professionista, infatti, consentirà all’imprenditore non solo di individuare il momento in cui è necessario intervenire, ma anche di predisporre un programma di risanamento idoneo a favorire il superamento dello stato di crisi e di controllarne giorno dopo giorno la relativa efficienza.

Inoltre il professionista, in virtù della propria esperienza ed essendo munito delle necessarie conoscenze tecniche, è in grado di ridurre sensibilmente i tempi occorrenti per l’individuazione, la predisposizione e l’attuazione del piano di risanamento.

A tal fine occorre evidenziare che, nell’attesa dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano delle procedure di allerta indicate dalla legge delega n. 155/2018 approvata lo scorso 19 ottobre 2017,  l’imprenditore dovrà rivolgersi al professionista non appena avrà percepito l’insorgere della crisi, per consentire a quest’ultimo la tempestiva predisposizione e comunicazione all’esterno del “piano di risanamento” e ciò anche al fine di dimostrare, soprattutto agli stakeholders, di essere un imprenditore attivo nel monitorare a priori lo stato di salute della propria azienda.

Attivarsi tempestivamente vuol dire che l’imprenditore, visto e considerato che il fenomeno della crisi d’impresa evolve per stadi e talvolta anche in maniera latente, dovrà necessariamente attivarsi prima che diventino operativi fattori esterni che potrebbero irrimediabilmente paralizzare la concreta possibilità di attuale il piano di risanamento.

Per una tempestiva predisposizione del piano di risanamento è essenziale che l’imprenditore  abbia a disposizione gli strumenti necessari per svolgere sollecitamente le seguenti attività : 1) l’analisi e l’elaborazione dei dati amministrativi e contabili dell’impresa; 2) la raccolta di tutte le informazioni occorrenti per la predisposizione del piano; 3) l’individuazione della migliore strategia da seguire, scegliendo tra gli strumenti forniti dal legislatore quello maggiormente idoneo ad  affrontare lo stato di crisi ed infine 4) individuare i rimedi più efficienti per neutralizzare ab origine tutti i fattori che potrebbero compromettere la concreta realizzabilità del piano di risanamento.

Ovviamente l’analisi e l’elaborazione dei dati amministrativi e contabili, in quanto punto di partenza ai fini dell’individuazione delle scelte strategiche, dovrebbe basarsi su di un serio ed attendibile esame di tutte le informazioni acquisite.

Può verificarsi che l’impresa non disponga al proprio interno degli strumenti occorrenti per lo svolgimento delle attività sopra descritte ed allora dovrà, a fortiori, richiedere l’ausilio di consulenti esterni.

Si evidenzia che la necessità di una tempestiva predisposizione del “piano di risanamento” – da sempre posta in risalto anche da autorevole dottrina – è stata recentemente recepita nei Principi per la redazione dei piani di risanamento” approvati dal CNDCEC in data 5 settembre 2017.

Tale documento infatti, nella Sezione n. 2 (“Principi del Piano”), al punto n. 2.1.2. prevede testualmente che: “Il Piano deve, anzitutto, essere tempestivo in relazione alla gravità della crisi. Un Piano redatto e comunicato tempestivamente presuppone un attento monitoraggio ed un atteggiamento consapevole del Management, finalizzato a rimuovere le cause della crisi prima che assumano intensità tale da non rendere attuabile il risanamento. A parità di altri fattori, la maggiore tempestività permette di ampliare il raggio delle opzioni di risanamento e di disporre di maggiore potere contrattuale con i soggetti coinvolti” (Link “Principi per la redazione dei piani di risanamento” approvati dal CNDCEC in data 5 settembre 2017, Sezione n. 2 “Principi generali del piano”, sottosezione n. 2.1. “Principi generali di redazione del piano”, punto 2.1.2.)

In conclusione occorre ribadire che la tempestività dell’intervento rappresenta il primo passo l’elaborazione di un piano di risanamento che sia valido ed efficacie.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato è oggi auspicabile che, al fine di consentire all’imprenditore di accorgersi precocemente della probabile insorgenza di una futura crisi, possano allora risultare efficaci quelle procedure di allerta che dovrebbero essere introdotte nel nostro ordinamento per effetto dell’art. 4 della Legge Delega n. 155 del 2017 (approvata il 19 ottobre 2017).

Tali procedure di allerta dovrebbero consentire all’imprenditore, ed ai suoi consulenti, di intervenire in un periodo addirittura antecedente rispetto all’insorgere della crisi aziendale e quindi in una fase di c.d. “pre-crisi”.

Infine si rappresenta che, sempre per consentire all’imprenditore di rilevare precocemente il pericolo di una crisi aziendale, la stessa legge delega ha previsto un rafforzamento dei controlli interni ed esterni all’impresa finalizzati proprio al precoce rilevamento dei sintomi della crisi.

HAI BISOGNO DI UN PARERE?

CHIAMACI 

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 21 Settembre 2018Categories: IMPRESEBy

Il risanamento della crisi d’impresa. L’importanza della tempestività

I “Principi per la redazione dei piani di risanamento” approvati dal CNDCEC in data 5 settembre 2017 rappresentano, per ogni imprenditore in crisi, la guida per l’elaborazione di un efficiente “piano di risanamento” idoneo a consentire all’impresa in crisi il celere recupero di una situazione di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario.

La buona riuscita di qualunque piano di risanamento dipende, ovviamente, dalla sua tempestività.

È stato infatti correttamente evidenziato che “non è difficile essere d’accordo sul fatto che prevenire è meglio che curare; che la tempestività dell’intervento è la sola garanzia della riuscita di ogni piano di risanamento aziendale; che, anche in caso di liquidazione del patrimonio del debitore, il soddisfacimento dei creditori dipende dalla capacità di bloccare subito il processo di disgregazione dell’azienda” (cfr. Giuseppe Terranova, “INSOLVENZA. STATO DI CRISI. SOVRAINDEBITAMENTO” edito da G. Giappichelli Editore – Torino, 2013, pag. 14).

Il nostro ordinamento ha spesso faticato nell’individuare possibili “indici di allerta” che consentissero all’imprenditore di percepire tempestivamente il pericolo dell’insorgere di uno stato di crisi aziendale e, quindi, di attivarsi tempestivamente per l’elaborazione di un idoneo “piano di risanamento” che neutralizzasse lo stesso insorgere di una probabile crisi.

A ciò si aggiunga che, come correttamente evidenziato da autorevole dottrina, “solo di recente si hanno a disposizione dei dati statistici dotati di una certa attendibilità, perché per troppo tempo le indagini economiche sono state sviluppate sente tenere conto delle articolazioni giuridiche dei problemi (con la conseguenza che spesso i questionari, sui quali si fondavano le indagini, apparivano vaghi ed imprecisi)” (cfr. sempre cfr. Giuseppe Terranova, “INSOLVENZA. STATO DI CRISI. SOVRAINDEBITAMENTO”, pag. 15).

Tale incertezza rende conto della comprensibile difficoltà in cui l’imprenditore in crisi, purtroppo molto spesso, si viene a trovare quando si tratta di individuare il momento più opportuno per la predisposizione di un piano di risanamento aziendale e della conseguente necessità che lo stesso imprenditore si rivolga, a tal fine, ad un professionista esperto in materia di “crisi d’impresa”.

Proprio l’ausilio di tale professionista, infatti, consentirà all’imprenditore non solo di individuare il momento in cui è necessario intervenire, ma anche di predisporre un programma di risanamento idoneo a favorire il superamento dello stato di crisi e di controllarne giorno dopo giorno la relativa efficienza.

Inoltre il professionista, in virtù della propria esperienza ed essendo munito delle necessarie conoscenze tecniche, è in grado di ridurre sensibilmente i tempi occorrenti per l’individuazione, la predisposizione e l’attuazione del piano di risanamento.

A tal fine occorre evidenziare che, nell’attesa dell’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano delle procedure di allerta indicate dalla legge delega n. 155/2018 approvata lo scorso 19 ottobre 2017,  l’imprenditore dovrà rivolgersi al professionista non appena avrà percepito l’insorgere della crisi, per consentire a quest’ultimo la tempestiva predisposizione e comunicazione all’esterno del “piano di risanamento” e ciò anche al fine di dimostrare, soprattutto agli stakeholders, di essere un imprenditore attivo nel monitorare a priori lo stato di salute della propria azienda.

Attivarsi tempestivamente vuol dire che l’imprenditore, visto e considerato che il fenomeno della crisi d’impresa evolve per stadi e talvolta anche in maniera latente, dovrà necessariamente attivarsi prima che diventino operativi fattori esterni che potrebbero irrimediabilmente paralizzare la concreta possibilità di attuale il piano di risanamento.

Per una tempestiva predisposizione del piano di risanamento è essenziale che l’imprenditore  abbia a disposizione gli strumenti necessari per svolgere sollecitamente le seguenti attività : 1) l’analisi e l’elaborazione dei dati amministrativi e contabili dell’impresa; 2) la raccolta di tutte le informazioni occorrenti per la predisposizione del piano; 3) l’individuazione della migliore strategia da seguire, scegliendo tra gli strumenti forniti dal legislatore quello maggiormente idoneo ad  affrontare lo stato di crisi ed infine 4) individuare i rimedi più efficienti per neutralizzare ab origine tutti i fattori che potrebbero compromettere la concreta realizzabilità del piano di risanamento.

Ovviamente l’analisi e l’elaborazione dei dati amministrativi e contabili, in quanto punto di partenza ai fini dell’individuazione delle scelte strategiche, dovrebbe basarsi su di un serio ed attendibile esame di tutte le informazioni acquisite.

Può verificarsi che l’impresa non disponga al proprio interno degli strumenti occorrenti per lo svolgimento delle attività sopra descritte ed allora dovrà, a fortiori, richiedere l’ausilio di consulenti esterni.

Si evidenzia che la necessità di una tempestiva predisposizione del “piano di risanamento” – da sempre posta in risalto anche da autorevole dottrina – è stata recentemente recepita nei Principi per la redazione dei piani di risanamento” approvati dal CNDCEC in data 5 settembre 2017.

Tale documento infatti, nella Sezione n. 2 (“Principi del Piano”), al punto n. 2.1.2. prevede testualmente che: “Il Piano deve, anzitutto, essere tempestivo in relazione alla gravità della crisi. Un Piano redatto e comunicato tempestivamente presuppone un attento monitoraggio ed un atteggiamento consapevole del Management, finalizzato a rimuovere le cause della crisi prima che assumano intensità tale da non rendere attuabile il risanamento. A parità di altri fattori, la maggiore tempestività permette di ampliare il raggio delle opzioni di risanamento e di disporre di maggiore potere contrattuale con i soggetti coinvolti” (Link “Principi per la redazione dei piani di risanamento” approvati dal CNDCEC in data 5 settembre 2017, Sezione n. 2 “Principi generali del piano”, sottosezione n. 2.1. “Principi generali di redazione del piano”, punto 2.1.2.)

In conclusione occorre ribadire che la tempestività dell’intervento rappresenta il primo passo l’elaborazione di un piano di risanamento che sia valido ed efficacie.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato è oggi auspicabile che, al fine di consentire all’imprenditore di accorgersi precocemente della probabile insorgenza di una futura crisi, possano allora risultare efficaci quelle procedure di allerta che dovrebbero essere introdotte nel nostro ordinamento per effetto dell’art. 4 della Legge Delega n. 155 del 2017 (approvata il 19 ottobre 2017).

Tali procedure di allerta dovrebbero consentire all’imprenditore, ed ai suoi consulenti, di intervenire in un periodo addirittura antecedente rispetto all’insorgere della crisi aziendale e quindi in una fase di c.d. “pre-crisi”.

Infine si rappresenta che, sempre per consentire all’imprenditore di rilevare precocemente il pericolo di una crisi aziendale, la stessa legge delega ha previsto un rafforzamento dei controlli interni ed esterni all’impresa finalizzati proprio al precoce rilevamento dei sintomi della crisi.

HAI BISOGNO DI UN PARERE?

CHIAMACI 

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.

Torna in cima