Published On: 17 Settembre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril Zaccaria

Prestazione dell’avvocato: a chi spetta provare la gratuità?

Con sentenza n. 16075 del 2018 il Tribunale di Roma ha dovuto risolvere una controversia tra cliente ed avvocato in tema di gratuità o meno della prestazione resa.

Nel caso in esame il cliente non ha contestato l’effettivo conferimento dell’incarico né lo svolgimento delle attività professionali dedotte in giudizio.

Il Cliente ha solamente eccepito la gratuità dell’incarico professionale svolto dall’avvocato.

Secondo il Tribunale, avuto riguardo al principio della naturale onerosità della prestazione d’opera intellettuale, come desumibile dall’articolo 2233 c.c., incombe al cliente l’onere di provare l’effettiva pattuizione tra le parti della effettiva gratuità dell’incarico professionale.

Doveva quindi il cliente provare che l’avvocato avesse effettivamente prestato il consenso alla proposta di gratuità della prestazione.

Non avendo il cliente raggiunto detta prova, l’eccezione sollevata, anche in applicazione della regola di giudizio stabilita dall’articolo 2697 c.c., è stata ritenuta infondata.

Il Cliente è stato quindi condannato a corrispondere i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti al momento della liquidazione, così come stabilito dall’articolo 2233 co.1 c.c.

Avv. Gavril Zaccaria

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Published On: 17 Settembre 2018Categories: Articoli, Diritto civile, Gavril ZaccariaBy

Prestazione dell’avvocato: a chi spetta provare la gratuità?

Con sentenza n. 16075 del 2018 il Tribunale di Roma ha dovuto risolvere una controversia tra cliente ed avvocato in tema di gratuità o meno della prestazione resa.

Nel caso in esame il cliente non ha contestato l’effettivo conferimento dell’incarico né lo svolgimento delle attività professionali dedotte in giudizio.

Il Cliente ha solamente eccepito la gratuità dell’incarico professionale svolto dall’avvocato.

Secondo il Tribunale, avuto riguardo al principio della naturale onerosità della prestazione d’opera intellettuale, come desumibile dall’articolo 2233 c.c., incombe al cliente l’onere di provare l’effettiva pattuizione tra le parti della effettiva gratuità dell’incarico professionale.

Doveva quindi il cliente provare che l’avvocato avesse effettivamente prestato il consenso alla proposta di gratuità della prestazione.

Non avendo il cliente raggiunto detta prova, l’eccezione sollevata, anche in applicazione della regola di giudizio stabilita dall’articolo 2697 c.c., è stata ritenuta infondata.

Il Cliente è stato quindi condannato a corrispondere i compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti al momento della liquidazione, così come stabilito dall’articolo 2233 co.1 c.c.

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