Published On: 17 Luglio 2018Categories: PROFESSIONISTI

Il programma di liquidazione nel fallimento

Una volta dichiarato il fallimento di un’impresa il curatore, dopo avere acquisito all’attivo fallimentare tutti i beni della stessa, deve redigere il cosiddetto programma di liquidazione previsto e disciplinato dall’art. 104 ter della Legge Fallimentare. Questo costituisce il documento di progettazione e di pianificazione delle vendite degli elementi patrimoniali dell’impresa.
Nell’elaborare tale documento il curatore fallimentare compie delle scelte di liquidazione che ove possibile, rispetto alla vendita dei singoli beni, per salvaguardare l’attività aziendale prediligano il tentativo di vendere l’intera azienda, singoli rami della stessa o rapporti giuridici in blocco.
Il Curatore Fallimentare non deve perdere di vista il concomitante fine della liquidazione concorsuale, rappresentato dalla necessità di garantire il conseguimento della maggior somma possibile da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio.
Il documento in discorso deve essere redatto dal curatore fallimentare e, dopo essere stato approvato dal Comitato dei Creditori, è sottoposto all’esame del Giudice Delegato.

Il programma di liquidazione, come descritto nell’art. 104 ter della Legge fallimentare, ha un contenuto necessario ed uno solo ipotetico ed eventuale.
Il contenuto essenziale è rappresentato innanzitutto, come previsto dal secondo comma, lettera e) dell’art. 104 ter della Legge Fallimentare, dall’indicazione delle tipologie di vendita che il curatore intende seguire in relazione ai beni dell’impresa (ad esempio se la stessa deve avvenire presso il Giudice Delegato o presso il curatore ecc).
Inoltre il programma di liquidazione deve necessariamente contenere, a norma del medesimo articolo, l’indicazione del “termine entro il quale dovrà essere completata la liquidazione dell’attivo”. Tale termine non può in ogni caso eccedere i due anni dalla dichiarazione di fallimento, salvo la possibilità di chiedere un termine maggiore in considerazione della particolare natura del cespite da alienare.
Il contenuto meramente eventuale del “programma di liquidazione”, invece, è rappresentato da tutte le altre indicazioni contenute nel medesimo articolo 104 ter della Legge Fallimentare.
Infatti il curatore deve indicare – qualora ve ne siano i presupposti – l’opportunità di autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa, l’opportunità di procedere alla vendita o affitto dell’intera azienda o di singoli rami della stessa o di beni e rapporti giuridici in blocco, l’eventuale sussistenza di proposte di concordato fallimentare ed il loro contenuto, le eventuali azioni (di recupero crediti, risarcitorie e revocatorie) che la procedura fallimentare potrebbe avviare in danno di terzi.

Al fine di garantire la celerità delle operazioni il legislatore ha anche previsto un apposito termine entro il quale il curatore deve predisporre il programma di liquidazione, prevedendo con l’art. 104 ter della Legge Fallimentare che questo venga redatto entro sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Tuttavia occorre considerare, proprio a tale riguardo, che a volte i beni da vendere in sede fallimentare sono di natura tale non poter attenere il decorso del termine sopra evidenziato, in quanto si tratta di beni deteriorabili (si pensi alle derrate alimentari) o destinati comunque a perdere rapidamente valore con il decorso del tempo.

A tal fine il legislatore ha introdotto la possibilità per il curatore di procedere ad una vendita anticipata del bene e quindi senza attendere la predisposizione del programma di liquidazione.
Infatti l’art. 104 ter della Legge Fallimentare, al n. 7) prevede espressamente, la possibilità per il curatore di essere autorizzato a procedere anticipatamente alla liquidazione dei beni.

In relazione ai parametri secondo i quali deve avvenire la vendita in sede fallimentare, si evidenzia quanto segue.
Tali criteri sono indicati nell’art. 107 della Legge Fallimentare, il quale dispone che in ogni caso:

  1. dovrà essere adottato un sistema di competitività, garantendo in ogni caso una gara tra i possibili acquirenti per indurli ad offrire il maggior prezzo possibile;
  2. la vendita dovrà essere preceduta da una preventiva stima del valore del bene posto in vendita, eventualmente anche avvalendosi di periti stimatori, al fine di regolamentare la gara tra gli offerenti con la previsione di un prezzo base di partenza;
  3. la vendita del bene dovrà essere in ogni caso preceduta da adeguate forme di pubblicità (pubblicazione su giornali, quotidiani, riviste, appositi siti telematici ecc..) in modo tale da garantire che alla gara partecipino il maggior numero possibile di soggetti interessati.

Pertanto continuità aziendale e maggior realizzo possibile rappresentano i due criteri che devono guidare il curatore fallimentare nella predisposizione del programma di liquidazione e la successiva fase della vendita fallimentare.

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Il programma di liquidazione nel fallimento

Una volta dichiarato il fallimento di un’impresa il curatore, dopo avere acquisito all’attivo fallimentare tutti i beni della stessa, deve redigere il cosiddetto programma di liquidazione previsto e disciplinato dall’art. 104 ter della Legge Fallimentare. Questo costituisce il documento di progettazione e di pianificazione delle vendite degli elementi patrimoniali dell’impresa.
Nell’elaborare tale documento il curatore fallimentare compie delle scelte di liquidazione che ove possibile, rispetto alla vendita dei singoli beni, per salvaguardare l’attività aziendale prediligano il tentativo di vendere l’intera azienda, singoli rami della stessa o rapporti giuridici in blocco.
Il Curatore Fallimentare non deve perdere di vista il concomitante fine della liquidazione concorsuale, rappresentato dalla necessità di garantire il conseguimento della maggior somma possibile da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio.
Il documento in discorso deve essere redatto dal curatore fallimentare e, dopo essere stato approvato dal Comitato dei Creditori, è sottoposto all’esame del Giudice Delegato.

Il programma di liquidazione, come descritto nell’art. 104 ter della Legge fallimentare, ha un contenuto necessario ed uno solo ipotetico ed eventuale.
Il contenuto essenziale è rappresentato innanzitutto, come previsto dal secondo comma, lettera e) dell’art. 104 ter della Legge Fallimentare, dall’indicazione delle tipologie di vendita che il curatore intende seguire in relazione ai beni dell’impresa (ad esempio se la stessa deve avvenire presso il Giudice Delegato o presso il curatore ecc).
Inoltre il programma di liquidazione deve necessariamente contenere, a norma del medesimo articolo, l’indicazione del “termine entro il quale dovrà essere completata la liquidazione dell’attivo”. Tale termine non può in ogni caso eccedere i due anni dalla dichiarazione di fallimento, salvo la possibilità di chiedere un termine maggiore in considerazione della particolare natura del cespite da alienare.
Il contenuto meramente eventuale del “programma di liquidazione”, invece, è rappresentato da tutte le altre indicazioni contenute nel medesimo articolo 104 ter della Legge Fallimentare.
Infatti il curatore deve indicare – qualora ve ne siano i presupposti – l’opportunità di autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa, l’opportunità di procedere alla vendita o affitto dell’intera azienda o di singoli rami della stessa o di beni e rapporti giuridici in blocco, l’eventuale sussistenza di proposte di concordato fallimentare ed il loro contenuto, le eventuali azioni (di recupero crediti, risarcitorie e revocatorie) che la procedura fallimentare potrebbe avviare in danno di terzi.

Al fine di garantire la celerità delle operazioni il legislatore ha anche previsto un apposito termine entro il quale il curatore deve predisporre il programma di liquidazione, prevedendo con l’art. 104 ter della Legge Fallimentare che questo venga redatto entro sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Tuttavia occorre considerare, proprio a tale riguardo, che a volte i beni da vendere in sede fallimentare sono di natura tale non poter attenere il decorso del termine sopra evidenziato, in quanto si tratta di beni deteriorabili (si pensi alle derrate alimentari) o destinati comunque a perdere rapidamente valore con il decorso del tempo.

A tal fine il legislatore ha introdotto la possibilità per il curatore di procedere ad una vendita anticipata del bene e quindi senza attendere la predisposizione del programma di liquidazione.
Infatti l’art. 104 ter della Legge Fallimentare, al n. 7) prevede espressamente, la possibilità per il curatore di essere autorizzato a procedere anticipatamente alla liquidazione dei beni.

In relazione ai parametri secondo i quali deve avvenire la vendita in sede fallimentare, si evidenzia quanto segue.
Tali criteri sono indicati nell’art. 107 della Legge Fallimentare, il quale dispone che in ogni caso:

  1. dovrà essere adottato un sistema di competitività, garantendo in ogni caso una gara tra i possibili acquirenti per indurli ad offrire il maggior prezzo possibile;
  2. la vendita dovrà essere preceduta da una preventiva stima del valore del bene posto in vendita, eventualmente anche avvalendosi di periti stimatori, al fine di regolamentare la gara tra gli offerenti con la previsione di un prezzo base di partenza;
  3. la vendita del bene dovrà essere in ogni caso preceduta da adeguate forme di pubblicità (pubblicazione su giornali, quotidiani, riviste, appositi siti telematici ecc..) in modo tale da garantire che alla gara partecipino il maggior numero possibile di soggetti interessati.

Pertanto continuità aziendale e maggior realizzo possibile rappresentano i due criteri che devono guidare il curatore fallimentare nella predisposizione del programma di liquidazione e la successiva fase della vendita fallimentare.

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