Rifiuta l'etilometro? Obbligatorio avviso del diritto di avere un avvocato
“Nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento dello stato alcolemico tramite etilometro, deve essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia, e ciò indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sez. IV Penale, con sentenza n. 29081 del 22 giugno 2018.
Il Tribunale di Pordenone ha condannato C.L. per aver commesso il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s (guida sotto l’effetto di alcool). La Corte di Appello di Trieste ha confermato con sentenza la pronuncia de qua.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basando l’impugnazione sul mancato avviso rivolto al ricorrente della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento della formalizzazione della richiesta, da parte delle forze dell’ordine, di sottoporsi al test alcolemico mediante etilometro. Affermando che tale avviso si presenta come presupposto indispensabile della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia, anche nel caso in cui l’interessato abbia rifiutato di sottoporsi al controllo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso e lo ha accolto sulla base dei più recenti orientamenti della Suprema Corte secondo i quali “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richieste di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato opponga un rifiuto all’accertamento” (così Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Rv. 270526).
Nel caso in esame, si evince chiaramente dalla sentenza impugnata che il ricorrente non è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui era stata avviata la procedura di accertamento del tasso alcolemico con richiesta di sottoporsi al test e, pertanto, è chiaro il motivo che ha portato gli Ermellini ad accogliere il ricorso de quo, annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Dott.ssa Nashira Puccio
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“Nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento dello stato alcolemico tramite etilometro, deve essere espresso l’invito a farsi assistere da un difensore di fiducia, e ciò indipendentemente dall’esito del procedimento di accertamento che ben potrebbe arrestarsi di fronte al rifiuto dell’interessato”.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione sez. IV Penale, con sentenza n. 29081 del 22 giugno 2018.
Il Tribunale di Pordenone ha condannato C.L. per aver commesso il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s (guida sotto l’effetto di alcool). La Corte di Appello di Trieste ha confermato con sentenza la pronuncia de qua.
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La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso e lo ha accolto sulla base dei più recenti orientamenti della Suprema Corte secondo i quali “in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richieste di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato opponga un rifiuto all’accertamento” (così Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017, Rv. 270526).
Nel caso in esame, si evince chiaramente dalla sentenza impugnata che il ricorrente non è stato reso edotto della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento in cui era stata avviata la procedura di accertamento del tasso alcolemico con richiesta di sottoporsi al test e, pertanto, è chiaro il motivo che ha portato gli Ermellini ad accogliere il ricorso de quo, annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
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