Le frontiere della nuova Europa. Nuovi mercati: aspetti tecnico giuridici sul trasferimento della sede
Il trasferimento di una o più sedi della propria impresa o dell’intero complesso in un Paese diverso da quello di residenza (legale) è un elemento chiave per le aziende che vogliono competere sui mercati internazionali creando sinergie e networking che implementano le strategie di business.
Cosa fare in concreto per dislocare una o più sedi d’impresa – Adempimenti civilistici
In particolar modo per le Società di capitali il trasferimento all’estero comporta una modifica dello Statuto e come tale deve essere adottata mediante delibera dell’assemblea dei soci.
A tal proposito il Codice civile stabilisce, attraverso il combinato disposto degli artt. 2375 e 2480, che una volta avvenuta la deliberazione assembleare il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio che nello specifico ha il dovere di verificare l’ammissibilità di tale decisione a seconda delle maggioranze richieste dalle diverse tipologie societarie soprattutto con l’obiettivo di consentire ai soci che non hanno concorso alla delibera di esercitare il diritto di recesso.
La funzione principale conferita dalle norme sopra citate alla decisione dell’assemblea è quella di contenere la volontà o meno della Società di mantenere la soggezione della stessa all’ordinamento giuridico del Paese di residenza, nel caso di specie quello italiano.
Il passo successivo consiste nell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese e in tale contesto il tratto distintivo da sottolineare riguarda quelle linee guida che prevedono una distinzione tra trasferimento in ambito europeo (sempre ammesso e senza ulteriori indagini) e trasferimento extra – europeo, in quanto solo per quest’ultimo il Notaio ha un ulteriore onere: la verifica della compatibilità della decisione di spostamento con la normativa del Paese extra – europeo di destinazione.
In ogni caso (nel secondo dopo la verifica di compatibilità) il Notaio entro 30 giorni dalla delibera deposita l’atto di trasferimento nel Registro delle imprese con la differenza che nel caso di continuità di soggezione della società all’ordinamento italiano, l’impresa avrà una doppia iscrizione – italiana ed estera – e avrà gli stessi obblighi di pubblicità e deposito previsti alla legge nazionale mentre nel caso di volontà di soggiacere all’ordinamento del Paese di destinazione dopo il deposito nel registro delle imprese il Notaio – o l’amministratore nel caso di Società di persone – adempirà gli obblighi esteri di pubblicità e presenterà una copia della relativa attestazione e dello Statuto nella versione modificata.
Aspetti fiscali: avvertenze sulla “Exit Tax”
La Exit Tax trova applicazione tutte le volte in cui l’impresa commerciale italiana trasferisce la propria residenza in un altro Stato “ai fini delle imposte sul reddito” e non mantiene il complesso aziendale in una stabile organizzazione – ovvero ex art. 162 TUIR: “la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato” – situata nel territorio italiano.
Con il D.lgs. 147/2015 si è previsto che la norma sulla Exit tax su applica a tutti i trasferimenti di residenza fiscale, anche a seguito di operazioni straordinarie e di operazioni che comportino il trasferimento al di fuori del territorio nazionale delle stabili organizzazioni di soggetti esteri in Italiane viceversa.
Importante da ricordare è che in base all’art. 73 del TUIR è considerata residente la società che per la maggior parte del periodo d’imposta ha ivi la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale.
E’ dunque fondamentale il riferimento, sopra citato, dell’art. 166 TUIR comma 1, in cui si fa espresso all’inciso “ai fini delle imposte sui redditi”, in quanto da ciò discende che un mero cambio di sede non seguito dal trasferimento dell’amministrazione e/o dell’oggetto sociale, non comporta alcuna applicazione della Exit tax, essendo il soggetto un contribuente italiano a tutti gli effetti.
Dunque il trasferimento della residenza fiscale all’estero (nell’ipotesi di una società di capitali) non dà luogo di per sé all’imposizione dei soci della società trasferita.
I principali effetti del trasferimento all’estero
In primis occorre far presente la circostanza per cui l’azienda italiana che trasferisce la propria sede legale all’estero (anche se assume una forma giuridica vigente nello Stato “di atterraggio”) non fa venir meno la continuità giuridica della società trasferita e quindi i rapporti giuridici di cui è parte permangono in capo ad essa.
Questa affermazione – contenuta nella Cass. Sentenza n. 15596 del 9.07.2014 – rileva soprattutto dal punto di vista delle società che decidono di trasferire una o più sedi al fine di “sfuggire” alla propria esposizione debitoria e tale sentenza è importante perché non sono isolati i casi di società italiane che fisiologicamente cercano di allocarsi all’estero, alla ricerca di benefici di ogni tipo (fiscali, burocratici, lavoristici, economici).
La Cassazione scongiura questa eventualità: laddove la cancellazione di una società dal Registro delle imprese italiano sia avvenuta non a compimento di un procedimento di liquidazione della società (o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell’esercizio dell’impresa e da cui la legge faccia discendere l’effetto necessario della cancellazione dal Registro imprese) bensì come conseguenza del trasferimento all’estero della sede della società, e quindi sull’assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale, tale trasferimento (benché in altro Stato) non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita.
Queste circostanze fanno dunque capire che la volontà e successiva decisione di effettuare una operazione di trasferimento parziale o totale della propria impresa deve essere orientata a scopi di incremento della propria posizione sul mercato estero e/o internazionale, fruendo sicuramente dei vantaggi fiscali e di networking che ne discendono – soprattutto se si sceglie di sottoporre la realtà trasferita all’ordinamento giuridico dello Stato di destinazione – ma è importante non orientare tale deliberazione soltanto in funzione della soluzione di situazioni di crisi o di decozione pensando di esonerarsi così da responsabilità.
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A tal proposito il Codice civile stabilisce, attraverso il combinato disposto degli artt. 2375 e 2480, che una volta avvenuta la deliberazione assembleare il relativo verbale deve essere redatto da un Notaio che nello specifico ha il dovere di verificare l’ammissibilità di tale decisione a seconda delle maggioranze richieste dalle diverse tipologie societarie soprattutto con l’obiettivo di consentire ai soci che non hanno concorso alla delibera di esercitare il diritto di recesso.
La funzione principale conferita dalle norme sopra citate alla decisione dell’assemblea è quella di contenere la volontà o meno della Società di mantenere la soggezione della stessa all’ordinamento giuridico del Paese di residenza, nel caso di specie quello italiano.
Il passo successivo consiste nell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese e in tale contesto il tratto distintivo da sottolineare riguarda quelle linee guida che prevedono una distinzione tra trasferimento in ambito europeo (sempre ammesso e senza ulteriori indagini) e trasferimento extra – europeo, in quanto solo per quest’ultimo il Notaio ha un ulteriore onere: la verifica della compatibilità della decisione di spostamento con la normativa del Paese extra – europeo di destinazione.
In ogni caso (nel secondo dopo la verifica di compatibilità) il Notaio entro 30 giorni dalla delibera deposita l’atto di trasferimento nel Registro delle imprese con la differenza che nel caso di continuità di soggezione della società all’ordinamento italiano, l’impresa avrà una doppia iscrizione – italiana ed estera – e avrà gli stessi obblighi di pubblicità e deposito previsti alla legge nazionale mentre nel caso di volontà di soggiacere all’ordinamento del Paese di destinazione dopo il deposito nel registro delle imprese il Notaio – o l’amministratore nel caso di Società di persone – adempirà gli obblighi esteri di pubblicità e presenterà una copia della relativa attestazione e dello Statuto nella versione modificata.
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E’ dunque fondamentale il riferimento, sopra citato, dell’art. 166 TUIR comma 1, in cui si fa espresso all’inciso “ai fini delle imposte sui redditi”, in quanto da ciò discende che un mero cambio di sede non seguito dal trasferimento dell’amministrazione e/o dell’oggetto sociale, non comporta alcuna applicazione della Exit tax, essendo il soggetto un contribuente italiano a tutti gli effetti.
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