Published On: 30 Giugno 2018Categories: Articoli, News, Sergio Scicchitano

Negoziazione assistita: il contributo unificato è dovuto?

Con la circolare in materia di spese di giustizia del 14.6.2018, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha ritenuto di dover nuovamente ribadire la non debenza del contributo unificato sia per la fase di competenza del PM che per quella eventualmente di competenza del Tribunale.

Va ricordato che il D.L n. 132 del 2014 convertito in Legge n. 162 del 2014 prevede la possibilità che le Parti possano concludere con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori accordi di negoziazione assistita che possano incidere sui rapporti matrimoniali sostitutivi dei relativi procedimenti giurisdizionali (separazioni personali, scioglimento del matrimonio, cessazione effetti civili, modifiche delle condizioni).

Concluso l’accordo, le Parti devono presentarlo al PM per ottenere il nulla osta (in assenza di figli minori o equiparati) ovvero l’autorizzazione (in presenza di figli minori o equiparati), in tale ultimo caso ove il PM ritenga di non concedere l’autorizzazione gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale, il quale, o un Giudice dallo stesso delegato, stabilisce, secondo le forme dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, se concedere o meno l’autorizzazione richiesta.

La precedente circolare del 29.7.2015 aveva già segnalato la gratuità di tale procedimento, specificando che nulla era dovuto: né il contributo unificato né l’imposta di bolo né i diritti di copia riconducendo l’attività del PM o quella eventualmente successiva del Presidente del Tribunale in una mera attività di controllo e verifica di natura amministrativa.

L’assenza del Contributo unificato conferma la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in commento.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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Published On: 30 Giugno 2018Categories: Articoli, News, Sergio ScicchitanoBy

Negoziazione assistita: il contributo unificato è dovuto?

Con la circolare in materia di spese di giustizia del 14.6.2018, il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha ritenuto di dover nuovamente ribadire la non debenza del contributo unificato sia per la fase di competenza del PM che per quella eventualmente di competenza del Tribunale.

Va ricordato che il D.L n. 132 del 2014 convertito in Legge n. 162 del 2014 prevede la possibilità che le Parti possano concludere con l’assistenza obbligatoria di uno o più difensori accordi di negoziazione assistita che possano incidere sui rapporti matrimoniali sostitutivi dei relativi procedimenti giurisdizionali (separazioni personali, scioglimento del matrimonio, cessazione effetti civili, modifiche delle condizioni).

Concluso l’accordo, le Parti devono presentarlo al PM per ottenere il nulla osta (in assenza di figli minori o equiparati) ovvero l’autorizzazione (in presenza di figli minori o equiparati), in tale ultimo caso ove il PM ritenga di non concedere l’autorizzazione gli atti devono essere trasmessi al Presidente del Tribunale, il quale, o un Giudice dallo stesso delegato, stabilisce, secondo le forme dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, se concedere o meno l’autorizzazione richiesta.

La precedente circolare del 29.7.2015 aveva già segnalato la gratuità di tale procedimento, specificando che nulla era dovuto: né il contributo unificato né l’imposta di bolo né i diritti di copia riconducendo l’attività del PM o quella eventualmente successiva del Presidente del Tribunale in una mera attività di controllo e verifica di natura amministrativa.

L’assenza del Contributo unificato conferma la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in commento.

Prof. Avv. Sergio Scicchitano

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