
Investe il pedone fuori dalle strisce: è omicidio colposo
“Secondario l’azzardo compiuto dal pedone. L’automobilista, difatti, avrebbe dovuto rispettare il limite di velocità, e tenere una condotta più prudente, trovandosi su un tratto di strada trafficato e in prossimità di un incrocio”.
È quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione sez. IV Penale con sentenza n. 22019/2018, depositata il 18 maggio u.s., con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’autore del reato.
Nella fattispecie in esame all’imputato veniva contestato il reato di omicidio colposo per aver investito un pedone cagionandone la morte.
Sul merito della questione si era pronunciato, inizialmente, il Tribunale di Taranto che aveva condannato l’automobilista, ex 589 c.p., per la violazione del codice della strada ovvero per aver tenuto una velocità superiore a quella consentita.
Nel caso de quo la sentenza di condanna veniva confermata dalla Corte d’Appello di Lecce che avvalorava quanto descritto nel capo di imputazione dal Giudice di prime cure.
In extrema ratio l’imputato presentava ricorso lamentando vizio di motivazione in relazione alla condotta tenuta dal pedone, il quale, secondo il ricorrente, aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali e in prossimità di un incrocio pericoloso.
Per gli Ermellini il motivo di ricorso è da considerarsi privo di fondamento e, uniformandosi alle precedenti pronunce, ha confermato quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte di Appello, osservando che la violazione del limite di velocità del soggetto reo ha rappresentato conditio sine qua non dell’evento morte, in quanto l’automobilista avrebbe dovuto prevedere l’attraversamento di un pedone in prossimità dell’incrocio e, dunque, mantenere la velocità prevista dalla disciplina della circolazione stradale.
Dott.ssa Chiara Cavallaro

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