Diritto fallimentare
Published On: 13 Agosto 2012Categories: Articoli, Diritto fallimentare

Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dal fallimento nei confronti degli amministratori della società dichiarando cessata la materia del contendere.

Con la sentenza in esame il tribunale stabilisce che chi promuove un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci deve provare l’atto doloso o colposo di mala gestio degli amministratori, la produzione di un danno, il nesso di causalità tra l’atto ed il danno, l’omessa o insufficiente vigilanza dei sindaci nonché in ultimo, ma non per importanza, il fatto che, secondo la comune esperienza, se la vigilanza vi fosse stata il danno non si sarebbe prodotto.

Il tribunale sottolinea che la responsabilità degli amministratori è personale e specifica per ciascun singolo atto da essi compiuto e pertanto il relativo danno dovrà essere non solo indicato ed individuato bensì dovrà essere colto e provato il nesso eziologico che correla l’atto al danno.

Aggiunge, infine, che una eventuale lacunosità probatoria in riferimento ai predetti elementi non potrà essere colmata da una consulenza che avrebbe solo contenuto e valenza esplorativa.

Commento alla sentenza n. 26147/2006 emessa dal tribunale Civile di Roma – sezione III

 

Sergio Scicchitano

 

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Diritto fallimentare
Published On: 13 Agosto 2012Categories: Articoli, Diritto fallimentareBy

Le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda proposta dal fallimento nei confronti degli amministratori della società dichiarando cessata la materia del contendere.

Con la sentenza in esame il tribunale stabilisce che chi promuove un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci deve provare l’atto doloso o colposo di mala gestio degli amministratori, la produzione di un danno, il nesso di causalità tra l’atto ed il danno, l’omessa o insufficiente vigilanza dei sindaci nonché in ultimo, ma non per importanza, il fatto che, secondo la comune esperienza, se la vigilanza vi fosse stata il danno non si sarebbe prodotto.

Il tribunale sottolinea che la responsabilità degli amministratori è personale e specifica per ciascun singolo atto da essi compiuto e pertanto il relativo danno dovrà essere non solo indicato ed individuato bensì dovrà essere colto e provato il nesso eziologico che correla l’atto al danno.

Aggiunge, infine, che una eventuale lacunosità probatoria in riferimento ai predetti elementi non potrà essere colmata da una consulenza che avrebbe solo contenuto e valenza esplorativa.

Commento alla sentenza n. 26147/2006 emessa dal tribunale Civile di Roma – sezione III

 

Sergio Scicchitano

 

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