Donna cade in ospedale, la domanda di risarcimento danni all'Asl
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile con ordinanza n. 12032/18 depositata il 16 maggio si è pronunciata in materia di risarcimento danni.
Nel caso di specie la ricorrente si è vista rigettare sia in primo che in secondo grado la domanda di risarcimento avanzata nei confronti della ASL per danni subiti a causa di una caduta che, secondo la ricorrente, era stata causata da una buca presente sul manto stradale all’interno della struttura ospedaliera.
Secondo la Corte d’appello, dai fotogrammi prodotti in giudizio dalla convenuta si evinceva che la buca in discussione era di ampia dimensione ed anche abbastanza profonda, con il bordo irregolare e con un colore più chiaro rispetto al resto del manto stradale; pertanto, poiché la caduta è avvenuta alle dieci del mattino – e dunque la buca era pienamente visibile – secondo i Giudici di seconde cure tenendo una condotta più attenta la ricorrente avrebbe potuto evitare l’incidente.
Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione mediante il quale la ricorrente ha lamentato sia l’errata ricostruzione della vicenda che la mancata prova da parte della ASL del caso fortuito (unico motivo che esenterebbe il custode dalla responsabilità per danno cagionato dalle cose che ha in custodia ex art. 2051 c.c.)
La Suprema Corte rileva in primis che la medesima non può pronunciarsi riguardo alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello poiché, altrimenti, effettuerebbe un riesame del merito del giudizio ed altresì che – così come affermato concordemente dalla Giurisprudenza di legittimità – “il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato”, ritenendo detto principio applicabile al caso di specie.
Per dette ragioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso condannando la ricorrente alle spese.
Dott.ssa Carmen Giovannini
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La Corte di Cassazione, sez. VI Civile con ordinanza n. 12032/18 depositata il 16 maggio si è pronunciata in materia di risarcimento danni.
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Secondo la Corte d’appello, dai fotogrammi prodotti in giudizio dalla convenuta si evinceva che la buca in discussione era di ampia dimensione ed anche abbastanza profonda, con il bordo irregolare e con un colore più chiaro rispetto al resto del manto stradale; pertanto, poiché la caduta è avvenuta alle dieci del mattino – e dunque la buca era pienamente visibile – secondo i Giudici di seconde cure tenendo una condotta più attenta la ricorrente avrebbe potuto evitare l’incidente.
Avverso detta pronuncia è stato proposto ricorso in Cassazione mediante il quale la ricorrente ha lamentato sia l’errata ricostruzione della vicenda che la mancata prova da parte della ASL del caso fortuito (unico motivo che esenterebbe il custode dalla responsabilità per danno cagionato dalle cose che ha in custodia ex art. 2051 c.c.)
La Suprema Corte rileva in primis che la medesima non può pronunciarsi riguardo alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello poiché, altrimenti, effettuerebbe un riesame del merito del giudizio ed altresì che – così come affermato concordemente dalla Giurisprudenza di legittimità – “il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato”, ritenendo detto principio applicabile al caso di specie.
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