Conto corrente cointestato: il pagamento non prova che sia da entrambi i titolari
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9816 del 20 aprile 2018 ha affermato che il pagamento di un debito di un contitolare attraverso il conto corrente cointestato non costituisce prova della riconducibilità ad entrambi dell’avvenuto pagamento, quando vi siano elementi idonei a ricondurre ad uno solo dei cointestatari l’adempimento stesso.
Secondo l’art. 1854 c.c. quando il conto corrente è cointestato opera la presunzione di contitolarità per cui i cointestatati sono considerati creditori e debitori in solido dei saldi del conto, ma ciò non preclude, come consentito dall’art. 1298 c.c., ai titolari di utilizzare il medesimo conto corrente per regolare i loro rapporti di debito/credito.
Infatti, per la Corte di Cassazione, tale presunzione è superabile se risulta evidente che il denaro con cui è stato effettuato il pagamento è stato versato a seguito di un’operazione fatta da uno solo degli intestatari.
Nel caso di specie, sono stati ritenuti elementi idonei la contestuale vendita dell’immobile, il versamento del corrispettivo sul conto cointestato e il successivo pagamento nei confronti del creditore per un’obbligazione pregressa.
L’ordinanza in commento ha enunciato anche un altro principio, ossia l’estensibilità della previsione di non revocabilità di cui all’art.2901 c.c., comma 3, al caso di alienazione di beni il cui prezzo sia destinato ad adempiere un debito scaduto.
Per la Suprema Corte l’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
Dott.ssa Giulia Colicchio
Conto corrente cointestato: il pagamento non prova che sia da entrambi i titolari
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9816 del 20 aprile 2018 ha affermato che il pagamento di un debito di un contitolare attraverso il conto corrente cointestato non costituisce prova della riconducibilità ad entrambi dell’avvenuto pagamento, quando vi siano elementi idonei a ricondurre ad uno solo dei cointestatari l’adempimento stesso.
Secondo l’art. 1854 c.c. quando il conto corrente è cointestato opera la presunzione di contitolarità per cui i cointestatati sono considerati creditori e debitori in solido dei saldi del conto, ma ciò non preclude, come consentito dall’art. 1298 c.c., ai titolari di utilizzare il medesimo conto corrente per regolare i loro rapporti di debito/credito.
Infatti, per la Corte di Cassazione, tale presunzione è superabile se risulta evidente che il denaro con cui è stato effettuato il pagamento è stato versato a seguito di un’operazione fatta da uno solo degli intestatari.
Nel caso di specie, sono stati ritenuti elementi idonei la contestuale vendita dell’immobile, il versamento del corrispettivo sul conto cointestato e il successivo pagamento nei confronti del creditore per un’obbligazione pregressa.
L’ordinanza in commento ha enunciato anche un altro principio, ossia l’estensibilità della previsione di non revocabilità di cui all’art.2901 c.c., comma 3, al caso di alienazione di beni il cui prezzo sia destinato ad adempiere un debito scaduto.
Per la Suprema Corte l’esenzione trova la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore e deve essere estesa alla alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità necessaria all’adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per lo scopo, poiché in tale ipotesi la vendita si pone in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, che vale ad escludere il carattere di atto di disposizione pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.
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